parco giochi

 

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2013 n. 12401[1]

 

I Giudici a quibus hanno aprioristicamente postulato a carico del ristoratore un obbligo di ‘necessaria sorveglianza’ dei minori intenti all’uso dell’attrezzatura ludica, senza considerare che la messa a disposizione del parco-giochi da parte del titolare dell’esercizio commerciale non comporta l’assunzione di obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle assunte con il contratto di ristorazione e, in specie, non determina alcuno specifico obbligo di vigilare sull’attività di svago dei minori che si accompagnano ai clienti.

In altri termini ritiene il Collegio che la situazione di cui trattasi – in cui costituisce dato fattuale non controverso che l’attrezzatura ludica messa a disposizione della clientela era a perfetta regola d’arte – non è diversa da quella che ordinariamente si verifica in qualsiasi caso di accesso di un minore, accompagnato da coloro che ne hanno la responsabilità, in un esercizio di ristorazione che, proprio in considerazione dell’attività svolta, non prevede tra le prestazioni offerte anche quella di vigilanza dei minori (salvo l’ipotesi che sia fornito anche un apposito servizio di baby sitter)

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/05/parco-giochi-del-ristorante-nessun-obbligo-di-vigilanza-per-il-gestore.html

 

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