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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza  11 marzo 2013, n. 11445

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco – Presidente –

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere –

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) C.F., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2789/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze del 28/10/2011;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;

udite le conclusioni del P.G. Dott. Sante Spinaci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

udite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Gianfranco Iadecola, in sostituzione dell’avv. Claudio Selmi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Tratto al processo unitamente ad altri due soggetti, C. F. veniva giudicato dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore G.R., in qualità di amministratore della s.r.l. “Calzaturificio Danton” e quindi di datore del lavoro del G., e condannato alla pena di venti giorni di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Nel successivo giudizio di appello la pronuncia di condanna veniva confermata quanto al C., mentre i coimputati venivano mandati assolti per non aver commesso il fatto.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito il G. era intento ad operare sulla macchina “pressa suole T72AB” eseguendo l’operazione preliminare di configurazione dell’appoggiatacco, in vista della successiva fase di lavorazione; in tale contesto, dopo aver premuto con una mano l’apposito pulsante, faceva salire l’appoggiatacco medesimo senza accorgersi che il pollice dell’altra mano, che teneva fermo il tacco, si trovava nella guida dell’appoggiatacco, che quindi salendo andava a schiacciare il dito medesimo contro il fine corsa. In tal modo il G. riportava l’amputazione parziale della falange del pollice, dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in circa sessanta giorni.

3. Siffatta ricostruzione si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa nonchè del tecnico della prevenzione dell’Asl n. (OMISSIS) di Empoli, N.G.. L’assunto difensivo secondo il quale la versione della persona offesa non poteva essere veritiera in quanto nel momento in cui la suola viene pressata la macchina deve essere necessariamente comandata premendo con ambo le mani due pulsanti separati e distanti, di talchè le mani dell’operatore non possono trovarsi nell’area percorsa dai pistoni, veniva disatteso dal giudice di merito sulla base dell’osservazione che ciò era vero in una fase diversa da quella nella quale il sinistro si era verificato. Nella fase di configurazione della macchina vi era effettivamente la possibilità che il dito di una mano rimanesse schiacciato nel punto indicato dalla persona offesa in quanto la corsa dell’appoggiatacco veniva azionata da pistoni comandati da un unico pomello e non risultando quindi impegnate contemporaneamente le due mani.

Si era quindi ascritto al C. di aver posto a disposizione del lavoratore un macchinario non idoneo ai fini della sicurezza e della salute; non escludendo la responsabilità del datore di lavoro il fatto che il costruttore del macchinario avesse assicurato la idoneità del medesimo, in quanto grava sul datore di lavoro l’obbligo di verificare la non pericolosità dei macchinario nella concreta situazione di utilizzo. Pericolosità che veniva ritenuta per la mancanza delle necessarie protezioni delle mani dell’operatore nella fase di configurazione dell’appoggiatacco.

4. Con i motivi di appello il C. si era doluto del fatto che il sinistro fosse stato ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, nonostante già il primo giudice le avesse giudicate imprecise.

La Corte di Appello rilevava che in realtà quelle dichiarazioni erano accompagnate da quelle del N. e che la stessa consulenza tecnica fatta eseguire dalla difesa confermava la ricostruzione fatta propria dal primo giudice, dimostrando tecnicamente che anche nella fase preliminare della lavorazione i pistoni in movimento potevano provocare lesioni all’operaio che per imprudenza avesse lasciato la mano nella guida dell’appoggiatacco, a seguito dell’azionamento dello stesso operato con l’altra mano. Ad avviso della Corte distrettuale tali conclusioni integravano e supplivano alle imprecisioni in cui era caduta la persona offesa.

Sotto altro profilo la Corte di Appello rilevava che l’assenza di dispositivi antinfortunistici atti a proteggere dallo schiacciamento nella fase di interesse era dimostrata anche dal fatto che a seguito della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza il datore di lavoro si era adeguato adottando sulla macchina gli accorgimenti tecnici richiesti dall’ASL. Nè poteva valere ad escludere la responsabilità del C. il fatto che la macchina riportasse il marchio CE e che il costruttore non avesse indicato nel libretto di istruzioni l’esistenza di rischi residui. La Corte territoriale rilevava infatti che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute dei lavoratori verificando che la macchina sia dotata di idonei dispositivi di sicurezza, in rapporto alle modalità del suo concreto utilizzo e quindi in tutti i momenti della sua utilizzazione. Di conseguenza il C. avrebbe dovuto e potuto rilevare la non idoneità ai fini prevenzionistici dell’attrezzatura perchè la pericolosità della macchina era evidente essendo la guida ed i vari pezzi in movimento visibilmente sprovvisti di protezioni antinfortunistiche.

5. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il C. con atto sottoscritto unitamente al difensore di fiducia, avv. Claudio Selmi.

5.1. Con un primo motivo si deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. stante la totale incertezza in ordine alla prova sulla dinamica dell’infortunio. La persona offesa non ha saputo descrivere in maniera dettagliata le fasi che hanno determinato il verificarsi dell’infortunio. L’imprecisione della stessa avrebbe dovuto indurre all’assoluzione dell’imputato; in ogni caso non è stata vagliata l’attendibilità del G., che nella fattispecie non deve ritenersi sussistente solo per il fatto che i testi N. e B. abbiano ipotizzato situazioni di potenziale pericolosità della macchina, non essendo stati presenti al momento del fatto.

5.2. Si deduce ancora violazione ed erronea applicazione dell’articolo 590 cod. pen. in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 6 e 35, per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni patite nell’utilizzo di un macchinario conforme alla normativa CE anche nell’ipotesi di vizio occulto. Ad avviso dell’esponente la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1, per il quale il datore di lavoro-utilizzatore di macchinari è tenuto a mettere a disposizione del dipendente macchine idonee ai fini della sicurezza e della salute presuppone l’evidenza e la facile accettabilità del difetto. Nella sentenza impugnata sarebbe invece omesso ogni riferimento sia alla natura della carenza riscontrata sulla pressa suole, sia agli specifici accorgimenti previsti in quel momento storico dalla legge o dalle conoscenze indotte dallo sviluppo tecnologico per il settore calzaturiero, per verificare se esse avessero suggerito ulteriori e più sofisticati presidi per rendere l’apparecchiatura in questione sempre più sicura. E’ incontestato, aggiunge l’esponente, che l’apparecchiatura era stata sempre regolarmente controllata dal datore di lavoro e che se n’era fatto un utilizzo ultradecennale senza che si fossero verificati episodi del tipo di quello occorso al G.. Ciò dimostrerebbe la natura occulta del difetto rinvenuto sull’apparecchiatura. Nè si può ritenere diversamente sulla scorta della successiva predisposizione di dispositivi prevenzionistici poichè ciò è stato dovuto alla volontà di fare fronte all’obbligo di garanzia una volta rivelatosi il difetto occulto.

5.3. Si deduce infine vizio motivazionale in ordine alla prova della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso. La Corte di appello ha ritenute dimostrate la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento illecito perchè successivamente alla prescrizione impartita dall’Asl il datore di lavoro ha posto in essere gli accorgimenti che gli erano stati indicati. Si osserva al proposito che in presenza di difetti occulti al datore di lavoro non può essere mosso alcun rimprovero per le lesioni che si dovessero procurare i dipendenti, perlomeno sotto il profilo della prevedibilità e l’evitabilità dell’evento illecito, una volta che il datore di lavoro dimostri di non averli conosciuti nonostante una corretta opera di aggiornamento tecnico e di manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.

4.1. Il primo motivo di ricorso appare aspecifico, siccome concretizzantesi nella mera reiterazione delle doglianze rappresentate già alla Corte di Appello e da questa motivamente respinte. I riflessi della dichiarazione resa dalla persona offesa sono stati puntualmente ponderati tanto dal primo che dal secondo giudice, il quale ultimo ha ritenuto che gli elementi emergenti dalla deposizione del N. e dall’accertamento tecnico condotto dall’ing. B. “suppliscono adeguatamente alle imprecisioni in cui è caduta la p.o. e consentono la ricostruzione dei fatti nel senso sopradescritto con la dovuta certezza”.

Va anche tenuto nel debito conto che “le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale; qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata” (Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).

A fronte di ciò il ricorrente sviluppa unicamente affermazioni di principio, senza confrontarsi con le argomentazioni puntualmente svolte dalla Corte di Appello per giustificare la idoneità dei materiali di prova ad offrire elementi per il sicuro accertamento del fatto.

4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso si incardinano su un presupposto del tutto privo di fondamento, ovvero che nella fattispecie il macchinario interessato al sinistro presentasse un vizio occulto.

L’esistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni. E ciò per ragioni di tutta evidenza: il dato dovrebbe essere comprovato dalla acquisizione di adeguate informazioni in ordine agli infortuni verificatisi sul macchinario sin dal suo primo utilizzo, alle modifiche apportate allo stesso, alla identità del fatto eventuale verificatosi in precedenza rispetto a quello oggetto dell’attuale giudizio.

In ogni caso, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE (“Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità” (Sez.4, n. 37060 del 12/06/2008 – dep. 30/09/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020)).

Tanto valga in via di principio. Nel caso in esame la Corte di Appello ha esplicitamente affermato che “la pericolosità della macchina anche nella fase preliminare in cui,…, l’incidente si verificò era evidente, essendo la guida e i vari pezzi in movimento sprovvisti di protezioni antinfortunistiche”. Tale affermazione ha anche il valore di esplicitazione delle misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per porre la macchina in sicurezza.

Che si trattasse di misure del tutto disponibili al datore di lavoro è stato correttamente ritenuto dimostrato dal fatto che il C. le adottò in sede di ottemperanza alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994.

Di qui anche la congruenza della motivazione impugnata laddove giudica prevenirle ed evitabile il sinistro.

5. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013.

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