Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 20 ottobre 2011 n. 21700. Nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, come quella dell’inquadramento in esame, “deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 20 ottobre 2011 n. 21700

Così deciso dalla terza sezione della Cassazione che ha confermato la sentenza d’appello con la quale veniva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata du un notaio nei confronti di un consulente del lavoro. La domanda traeva origine nel fatto che il consulente aveva consigliato al notaio di versare i contributi previdenziali relativi ad alcuni giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, in misura fissa, analogamente a quanto previsto per i giovani assunti con contratto di apprendistato.

Tale inquadramento, in realtà, non è stato ritenuto corretto dall’Inps sulla base di un’interpretazione della legge 407 del 1990 (art. 8) che escludeva gli studi professionali dalla categoria delle “imprese” ammesse a tale agevolazioni.

Di qui la richiesta di danni che è stata respinta dalla S.C. Infatti secondo gli ermellini, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, come quella dell’inquadramento in esame, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

 

Sorrento, 21 ottobre 2011

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo consultabile e scaricabile dal portale del Sole 24 Ore – Guida al Diritto

 

 

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