locazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 luglio 2013, n. 17696

Svolgimento del processo

In data 30 ottobre 2003 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta da P.R. ed integrata, nell’atto di riassunzione nei confronti di A..B. e condannava quest’ultima al pagamento dei canoni per Euro 72.636,78, oltre interessi legali.
Su gravame della B. la Corte di appello di Salerno in data 24 novembre 2006 ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna alle spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la B. , affidandosi a tre motivi, di cui l’ultimo subordinato. Resiste con controricorso il P. , che eccepisce la inammissibilità del ricorso per essere stata notificata in forma esecutiva copia della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che in via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso così come dedotte dal resistente.
Infatti, non sussiste la violazione dell’art.137 comma 2 c.p.c. perché la copia del ricorso notificata in data 21 settembre 2007, pur presentando nella stampigliatura dell’Assistente UNEP ho notificato consegnando una copia esecutiva della sua estesa controricorso a mani di configura un evidente errore materiale che non comporta alcuna nullità, essendo evidente anche per il resistente, che il ricorso per cassazione non può essere notificato in forma esecutiva e che l’oggetto della notifica era proprio il ricorso tanto che il P. si è ritualmente attivato nel presentare controricorso all’atto notificato.
Né il ricorso è inammissibile per mancata trascrizione della procura presente nella copia notificata come agevolmente si ricava (p. 7 della copia).
Né vi è alcuna incertezza circa la data di conferimento della procura perché la stessa è anteriore alla notifica del ricorso e da essa si ricava che il mandato fu conferimento espressamente al difensore per proporre ricorso e risulta rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. n. 19560/05).
2. – Ciò posto e per una migliore comprensione della vicenda va detto quanto segue.
Il 15 maggio 2002 R..P. con atto di riassunzione esponeva di avere proposto ricorso ex art. 45 l. n. 392/78 in data 3 luglio 1987, convenendo in giudizio A..B. , proprietaria dell’appartamento da lui condotto in locazione per il canone di lire un milione e trecentomila mensili, pari ad Euro 671,39 sulla base di un contratto di locazione ad uso studio: contratto simulato perché risultava che l’immobile era destinato ad uso abitativo e, quindi, intendeva ottenere l’applicazione del c.d. equo canone.
Il Pretore sospese il giudizio per la determinazione del canone e si dichiarò incompetente a conoscere della riconvenzionale della B. di risoluzione del contratto.
La domanda della B. fu respinta e, quindi, il P. riassunse il giudizio, chiedendo quanto già proposto con il precedente ricorso, stante che si trattava di locazione ad uso abitativo e richiese l’accertamento degli importi pagati in eccesso e la relativa restituzione delle somme versate. La B. eccepì la inammissibilità della domanda per doppia violazione del principio del ne bis in idem, in quanto si sarebbe formato il giudicato sulla opposizione a decreto ingiuntivo emesso a suo favore per pagamento dei canoni con la sentenza n. 503/02 che aveva dichiara inammissibile la opposizione del P. e richiamava la sent. n. 2130/02 con cui era stata dichiarata improcedibile la domanda di accertamento negativo di aumento del canone.
Eccepiva, inoltre, la non conformità dell’atto di riassunzione al ricorso introduttivo ed altro (p. 2 – 3 sentenza impugnata). Espletata CTU il Tribunale accoglieva la domanda del P. e determinava l’equo canone; condannava la B. al pagamento di Euro 72.636, 78, oltre interessi ed altro.
Come detto, la sentenza è stata confermata dalla Corte territoriale.
3. – Tanto precisato, e passando all’esame del ricorso, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli del codice civile: art. 2909; del cod.proc.civ. 100, 324; nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo – art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) la ricorrente si duole che la domanda così come proposta andava dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem ed eccepisce il giudicato.
In buona sostanza la B. assume che contro il decreto ingiuntivo n. 603/01 del Tribunale di Salerno per il pagamento dei canoni di locazione ad uso ufficio e non pagati per il periodo gennaio – marzo 2001 – per ben quattro milioni di lire la opposizione del P. fu dichiarata inammissibile con la sent. n. 503/02, per cui vi sarebbe stata cosa giudicata anche sulla riconvenzionale dispiegata dal P. nell’atto di opposizione.
Al riguardo, richiama giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 5881/99 – (p. 3 ricorso) per cui il giudice dell’appello avrebbe errato limitandone la portata e non estendendo il giudicato a tutte le domande proposte dal P. che involgevano il rapporto di locazione (p. 3 ricorso).
Alla illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto:
Dica la Corte se tra più giudicati configgenti hanno prevalenza quelli successivi anche se emessi per “inammissibilità dell’opposizione”, in quanto incidono comunque sull’esistenza e sulla validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, con evidente interesse per il ricorrente ad impugnare la sentenza di II grado, in applicazione del principio generale del “ne bis in idem”, che impone di prevenire il contrasto tra giudicati con la conseguente impossibilità di accoglimento della diversa statuizione.

Nel caso in esame può il resistente reiterare le medesime domande, già rigettate con diverse sentenze passate in cosa giudicata ed oggetto della sentenza gravata, senza rispettare il principio generale del “ne bis in idem”.
Al riguardo osserva il Collegio che sia la illustrazione della censura che il pedissequo quesito non colgono quanto accertato e valutato dal giudice a quo.
Di vero, nel rigettare la censura proposta già in quella sede il giudice dell’appello, come si evince dalla sentenza impugnata, l’ha ritenuta infondata perché il giudicato concerneva un periodo di morosità (gennaio-marzo 2001) e non già il periodo successivo oggetto della sentenza appellata (fino al 31 dicembre 2004), ossia il giudicato riguardava un periodo estraneo alla controversia in esame (p. 11 sentenza impugnata).
4. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 477 bis, 414, 437 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo – art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.-) la ricorrente evidenzia che con l’atto di riassunzione di cui al R.G. n. 1279/02 il P. avrebbe dilatato e modificato il petitum.
Asserisce, infatti, che nel ricorso ex art. 45 l. n. 392/8 ed iscritto al R.G. n. 1449/87 il P. avrebbe richiesto la determinazione del canone in lire 180 mila e accertare e condannare la B. in quanto dall’inizio del rapporto-agosto 1986-ottobre 1987 avrebbe versato in più lire 3.600.000, oltre accessori nonché lire 760 mila in più per deposito cauzionale.
Nell’atto di riassunzione, invece, di cui al R. G. n. 1279/02 il P. avrebbe chiesto che la B. fosse condannata al pagamento delle differenze versate in più fino al 15 maggio 2002, con l’effetto che ella è stata condannata al pagamento non già di lire 3.360 mila, bensì di Euro 73.636, 78 con riferimento ad un periodo molto più ampio di quello reclamato con il ricorso principale (p. 6 ricorso).
Ciò rilevato, osserva il Collegio che il giudice dell’appello:
a) ha correttamente affermato che solo della sentenza della corte di appello n. 101/00, passata in giudicato, occorreva tenere conto, in quanto il conflitto tra giudicati successivi avrebbe potuto essere risolto con un giudizio di revocazione:
b) in quella sentenza era stato chiaramente affermato che il contratto intercorso era fittizio e quindi non a scopo non abitativo (v. p. 13 ove si richiama l’argomentare di quella sentenza del 2000):
c) ha ritenuto che il contenuto del ricorso fosse sufficientemente ampio perché in esso si chiedeva la condanna della B. alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al c.d. equo canone, individuate in lire 3.360 mila al momento della proposizione del ricorso, ma da quantificarsi in corso di causa (p. 15 sentenza impugnata).
Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto:
Dica la Corte se l’atto di riassunzione in un processo con il rito del lavoro, tra l’altro, senza accettazione del contraddittorio, possa contenere nuove e diverse domande senza incorrere nella nullità prevista per la mutatio libelli. Nel caso in esame può il resistente, senza incorrere in nullità, presentare una riassunzione di un giudizio modificando la domanda originaria senza l’accettazione del contraddittorio di controparte”.
Per le risultanze sopra evidenziate si può dedurre che il vizio denunciato non è rinvenibile e il quesito non coglie la ratio decidendi rectius l’ampio e logico argomentare del giudice a quo.
5. – Con il terzo motivo, subordinato, (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431, 79 legge n. 392 del 1978, 1419 comma 2 c.c., nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo – art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) la ricorrente evidenzia che il contratto si sarebbe automaticamente rinnovato dopo l’entrata in vigore della legge n.431/98, con libera determinazione del canone, per cui il P. non avrebbe più dovuto corrispondere il canone equo, ma quello liberamente scelto, stante il tacito rinnovo.
Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto.
Dica la Corte se in tema di contratti di locazione aduso abitativo, i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, che sono stati rinnovati tacitamente (e quindi protratti per un periodo temporale successivo all’entrata in vigore di tale legge) vengono comunque disciplinati ai sensi dell’art. 2 comma 2 di suddetta sopravvenuta disciplina normativa. Nel caso in esame il resistente, dopo l’entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 doveva pagare il canone “equo” o quello liberamente determinato tra le parti alla stipula del contratto anche se non conforme alla 392/78.
Ritiene il Collegio che la illustrazione della censura e il pedissequo quesito non tengano conto della realtà fattuale e giuridica quale accertata dalla sentenza del 2000, passata in giudicato e su cui si fonda il giudice dell’appello.
In altri termini, una volta dichiarato che il contratto di locazione è un contratto di locazione ad uso abitativo e non è stato oggetto di alcuna disdetta ex art. 431/98 la disciplina concernente la corresponsione del canone normativa è quella relativa al c.d. equo canone, proprio perché quello effettivamente esistente al momento della stipula non era più valido, in quanto fittizio, e ciò per l’effetto retroattivo della relativa declaratoria. Nel senso, infatti, della immutabilità del canone legale, in caso di rinnovazione tacita della disciplina della legge, n. 431 del 1998, è già giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12996/2009).
La censura va, quindi, disattesa.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200, di cui 200 per spese, oltre accessori come per legge.

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