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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 novembre 2014, n. 47387

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 maggio 2013 la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto l’appello proposto da P.O. avverso sentenza del 1 dicembre 2011 con cui il Tribunale di Teramo lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione e € 10.000 di multa per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando violazione degli articoli 43 c.p., 3 e 8 I. 75/1958 e vizio motivazionale. La condanna sarebbe fondata sull’avere l’imputato consapevolmente affittato appartamenti ove esercitare meretricio, il che non risulterebbe provato e comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sarebbe sufficiente a integrare il reato di favoreggiamento.

Considerato in diritto

3. II ricorso è infondato.
L’unico motivo si fonda sulla ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte – l’ultima pronuncia massimata contraria è ormai tutt’altro che recente (Cass. sez. III, 23 maggio 2007 n. 35373, che ritiene favoreggiamento la mera messa a disposizione della prostituta, anche a titolo di locazione, di un appartamento perché ciò procura favorevoli condizioni per la pratica dei meretricio) – per cui concedere in locazione un appartamento a prezzo di mercato a una prostituta, pur nella consapevolezza che questa lo utilizzerà per il meretricio, non giunge ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione (così, nettamente, Cass. sez. III, 20 marzo 2013 n. 28754: “Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto, atteso che la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio”), in difetto di un quid pluris che agevoli specificamente la prostituzione stessa (da ultimo in questo senso Cass. sez. III, 4 febbraio 2014 n. 7338 – che in un caso di sublocazione afferma che la mera stipula del contratto di per sè non integra la fattispecie criminosa, in quanto l’atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, come ad esempio l’esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici o la ricezione dei clienti, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all’attività di prostituzione – e Cass. sez. III, 19 febbraio 2013 n. 33160 – per cui “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione a meno che, oltre al godimento dell’immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro)” -. E tale quid pluris, secondo il ricorrente, non è ravvisabile nella condotta del Pacifici.
La corte territoriale, peraltro, non si è discostata dall’insegnamento nomofilattico, evidenziando chiaramente, invece, la necessità di identificare l’esistenza del quid pluris necessario per integrare il reato. Si tratta, naturalmente, di una valutazione fattuale degli esiti del compendio probatorio, la quale può essere in questa sede vagliata esclusivamente sotto il profilo del vizio motivazionale, che il ricorrente ha indicato nella rubrica del motivo limitandosi peraltro a individuarlo in “nessun riferimento ad altre concrete attività poste in essere dal Pacifici, oltre quella di concedere in locazione l’immobile e, secondo la Corte di Appello, di essere a conoscenza” del meretricio svolto negli appartamenti.
Ciò non trova riscontro nell’effettivo contenuto della sentenza impugnata, che connette proprio una pluralità di fattori specifici in base ai quali dimostra l’integrazione del reato di favoreggiamento, partendo dalla totalità della limitazione cronologica di tutte le locazioni (incompatibile con una stabile residenza), e proseguendo sulla modalità di utilizzazione da parte delle occupanti caratterizzata dalla velocità e facilità dei loro spostamenti di appartamento in appartamento (dato ulteriormente incompatibile con l’utilizzo come abitazione) fino all’allestimento specifico degli appartamenti diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine; il tutto coronato dalla verifica, cui il giudice d’appello senza incorrere in motivazione manifestamente illogica né apparente perviene in senso positivo, della consapevolezza di tutto ciò dell’imputato, che, nelle conversazioni telefoniche, emerge come colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l’attività delle prostitute sue inquiline (motivazione, pagina 5).
In conclusione, il motivo risulta infondato, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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