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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 marzo 2014, n. 6200

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12131/2008 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIOE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1375/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2007 R.G.N. 7066/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. per ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni che asseriva dei aver subito a seguito del sinistro per cui e’ causa quando, era alla guida del ciclomotore Aprilia, provenendo dalla corsia laterale di via (OMISSIS), mentre stava per svoltare a sinistra con semaforo segnalante luce verde, venne investito dalla Fiat Brava, condotta dallo stesso (OMISSIS) e assicurata dalla (OMISSIS).
2. Si costituirono i convenuti contestando la domanda attrice.
Il (OMISSIS) svolse anche domanda riconvenzionale per essere risarcito dei danni che sosteneva di aver subito nel medesimo sinistro e chiamo’ in causa il proprietario del ciclomotore, (OMISSIS), ed il suo assicuratore (OMISSIS).
Quest’ultima contesto’ la domanda.
3. Il Tribunale dichiaro’ la responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS), rigetto’ la sua domanda, accolse la riconvenzionale e condanno’ in solido (OMISSIS), (OMISSIS) e nuova (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore del (OMISSIS).
4. Propose appello il (OMISSIS).
Si costituirono la (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Non si costitui’ (OMISSIS) che venne dichiarato contumace.
5. La Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello proposto da (OMISSIS) e lo condanno’ alle spese del grado.
6. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.
Gli intimati non svolgono attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo del ricorso si denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) (Attendibilita’ delle testimonianze rese in giudizio)”.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello ha errato nel ritenerlo esclusivamente responsabile del sinistro per cui e’ causa sulla base dell’assunto che il (OMISSIS) attraverso’ l’incrocio tra la via (OMISSIS) mentre il semaforo proiettava luce verde ed ha altresi’ errato nel ritenere tale circostanza provata sulla scorta della testimonianza resa dal (OMISSIS), mentre ha ritenuto meno attendibile l’altra testimonianza, contrastante, resa dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto l’autovettura sulla quale questi ultimi viaggiavano era ferma dietro altre autovetture, in posizione tale da non poter avere una precisa percezione degli scatti semaforici.
Detta interpretazione dei fatti di causa elaborata dalla Corte, ad avviso del (OMISSIS), e’ in palese contrasto con i dati della realta’ fattuale, dalla quale emerge che i semafori di via (OMISSIS) sono posti in alto e ben visibili anche a notevole distanza; quindi anche da (OMISSIS) e (OMISSIS).
In ogni caso, dinanzi al contrasto delle dichiarazioni testimoniali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo il (OMISSIS), la Corte avrebbe dovuto dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2.
8. Il motivo e’ infondato.
Infatti, e’ giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita, quella secondo la quale in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Ne consegue che e’ insindacabile in sede di legittimita’ il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., 28 gennaio 2004, n. 1554).
Nella specie emerge dall’impugnata sentenza che il teste (OMISSIS) rese dichiarazioni ai verbalizzanti nell’immediatezza del sinistro, mentre i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) furono introdotti dal (OMISSIS) dopo l’atto di citazione.
Risulta in particolare dalla detta sentenza: che il teste (OMISSIS) stava seguendo con la sua auto quella del (OMISSIS); che entrambi avevano luce verde; che quest’ultimo riusci’ ad evitare un’autovettura proveniente da sinistra ma non il motociclo, condotto dal (OMISSIS), che seguiva la medesima auto.
La Corte ha invece, motivatamente, ritenuto meno attendibile la testimonianza del (OMISSIS) e della (OMISSIS) perche’ questi ultimi si trovavano fermi all’incrocio, ma dietro altre autovetture e quindi non potevano avere una percezione precisa degli scatti semaforici.
Tale argomentazione della corte e’ insindacabile in sede di legittimita’ proprio in quanto verte sulla valutazione delle prove ed e’ comunque convincentemente motivata.
9. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 141 C.d.S. con riferimento all’articolo 2054 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello non poteva considerare superata la presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., a carico di entrambi i conducenti, ritenendo la sua esclusiva responsabilita’. Piuttosto avrebbe dovuto valutare la condotta di entrambi i conducenti e le rispettive condotte di guida, a prescindere dai diritti di precedenza, anche in caso di disciplina degli stessi con luce semaforica.
10. Con il terzo motivo (OMISSIS) denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) (Velocita’ del veicolo condotto dal sig. (OMISSIS))”.
Assume il ricorrente che la velocita’ eccessiva del (OMISSIS) risulta dal verbale dei Vigili Urbani, intervenuti in loco, che non solo accertarono 46 metri di frenata (il che equivale ad una velocita’ fra i 100-150 Km/h) ma sanzionarono anche lo stesso ai sensi dell’articolo 141 C.d.S..
L’impugnata sentenza sul punto, ad avviso del (OMISSIS), non ha invece fornito alcuna congrua motivazione.
11. I motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
In tema di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, infatti, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se, come nella sentenza in esame, il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (Cass., 5 aprile 2003, n. 5375).
Nel caso in esame la Corte d’appello di Roma ha osservato che, pur avendo i vigili urbani accertato tracce di frenata per 46 metri riferibili all’auto del (OMISSIS), si doveva soprattutto tener conto che tale auto aveva luce verde mentre il (OMISSIS) aveva luce rossa e che il mancato rispetto del segnale semaforico da parte di quest’ultimo e’ assorbente, sotto il profilo del nesso causale, rispetto all’evento dannoso.
In altri termini la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la velocita’ tenuta dal (OMISSIS) ma tale valutazione attiene ad un profilo di merito e quest’ultimo e’, come tale, insindacabile in sede di legittimita’ in quanto congruamente motivato.
12. In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attivita’ difensiva non v’e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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