Cassazione 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 18 maggio 2015, n. 10131

Con atto di citazione ritualmente notificato M.A. , S.G. , C.G. (nato nel (…)), C.M. e Co.Gi. (nato nel (…)), esponevano:
– che erano usufruttuarie le prime due e proprietari tutti gli altri di un immobile sito in (omissis) ;
– che a causa dei lavori eseguiti, sul terreno confinante, dall’Impresa V.C. , sotto la direzione dell’architetto Mo.Ma. e per conto di B.S. , il predetto immobile aveva subito gravissimi danni;
– che in conseguenza di questi ultimi l’immobile, in data 20 febbraio 1993, era stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco perché pericolante;
– che per tale motivo si era interrotta l’attività commerciale svolta dalla conduttrice dell’immobile con conseguente sospensione del pagamento del canone di locazione, pari a lire 1.150.000 mensili.
Con atto del 12 maggio 1993 gli attori chiesero al Presidente del Tribunale che venisse disposto accertamento tecnico preventivo sui danni subiti dall’immobile, accertamento che venne regolarmente eseguito dall’ing. Ch. .
Tanto premesso gli attori convennero in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme, B.S. , l’architetto Mo.Ma. e l’Impresa V.C. , chiedendone la condanna al pagamento, in solido tra loro, della somma di L. 142.000.000, per i danni arrecati alla struttura del loro immobile, nonché al risarcimento del danno per lucro cessante, dalla data di dichiarazione di inagibilità dell’immobile fino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituì V.C. il quale dedusse, in primo luogo, che i danni all’edificio degli attori erano derivati esclusivamente dai gravi difetti di costruzione dell’edificio medesimo ed in secondo luogo che egli aveva comunque operato secondo il progetto e secondo le direttive impartite dal committente e dal direttore dei lavori. Il V. evidenziava inoltre di aver stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con la Norditalia Assicurazioni s.p.a. e chiedeva – ed otteneva – che venisse autorizzata la chiamata in causa in garanzia della predetta compagnia assicuratrice.
Costituitasi in giudizio, la Norditalia Assicurazioni eccepì la prescrizione di ogni diritto del V. , ed evidenziò inoltre che il danno non era coperto da garanzia.
Si costituirono gli altri convenuti, B.S. e Mo.Ma. i quali dedussero che l’unica causa di cedimento del terreno che aveva determinato i danni al fabbricato degli attori era da individuarsi nella mancanza, nel detto immobile, delle fondazioni e che lo stesso era stato edificato abusivamente.
Conclusero chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la demolizione delle opere poste sul confine e costruite abusivamente dagli attori, oltre al risarcimento dei danni.
Con comparsa di intervento volontario del 26 aprile 2000 si costituì in giudizio la Curatela del Fallimento Avant Gard s.r.l. la quale dedusse che l’immobile degli attori, all’epoca dei lavori eseguiti dal V. , era condotto in locazione dalla società Avant Gard, successivamente dichiarata fallita con sentenza del 31 luglio 1996; che i lavori eseguiti dal V. avevano arrecato danni sia alla struttura dell’immobile che agli arredi ed agli articoli di abbigliamento, determinando l’interruzione dell’attività commerciale a causa della inagibilità del locale; che detto immobile era stato locato allo stato rustico ed i relativi lavori di ristrutturazione erano stati effettuati a spese della conduttrice. L’Avant Gard chiedeva pertanto la condanna degli attori e dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 250.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia a titolo di miglioramenti eseguiti nell’immobile, sia a titolo di mancato guadagno, perdita di avviamento e revoca della licenza commerciale.
Con sentenza del 15 febbraio – 13 marzo 2006 l’adito Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Stralcio così provvide:
– condannò i convenuti V.C. , B.S. e Mo.Ma. , in solido, al pagamento in favore delle parti attrici, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 23.240,56, nonché al pagamento, a titolo di lucro cessante, della somma di Euro 6.817,23 quale canone di locazione risultante dal contratto del 3 giugno 1997 (intercorso tra gli attori e la Società Avant Gard) con decorrenza dalla data di dichiarazione di inagibilità dell’immobile (19 febbraio 1993) e fino all’effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria da computarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda e fino al soddisfo;
– rigettò la domanda proposta da V.C. nei confronti della Carige Assicurazione SpA (già Norditalia Assicurazioni SpA);
– rigettò la domanda riconvenzionale proposta da B.S. e Mo.Ma. nei confronti degli attori;
– rigettò la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento Avant Gard s.r.l. nei confronti degli attori e dei convenuti.
Brasca propose appello nei confronti di M.A. , S.G. , C.G. (nato nel (…)), C.M. e Co.Gi. (nato nel (…)).
Si costituirono in giudizio gli appellati.
Propose altresì appello il Mo. .
Si costituì in giudizio il V. che chiese l’autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della Carige Assicurazioni s.p.a..
In sede di comparsa conclusionale depositata il 12 giugno 2006, M.A. e C.G. (nato nel (…)), si costituirono in giudizio anche quali eredi di C.M. .
La Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando sull’appello principale proposto da B.S. nei confronti di M.A. , S.G. , C.G. (nato nel (…)), Co.Gi. (nato nel (…)) e C.M. , alla quale subentrarono, nel corso del procedimento, M.A. e C.G. (nato nel (…)), con atto di citazione notificato il 29 maggio 2006, nonché sull’appello incidentale proposto da Mo.Ma. nei confronti dei predetti e di V.C. , con atto di citazione notificato il 13 marzo 2007, e sull’appello incidentale spiegato da V.C. nei confronti delle predette parti e della Carige Assicurazioni S.p.A. (già Norditalia Assicurazioni S.p.A.), avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Stralcio il 15 febbraio – 13 marzo 2006, ha rigettato gli appelli e confermato la sentenza impugnata.
Propone ricorso per cassazione B.S. con un solo motivo assistito da memoria.
Resistono con controricorso M.A. , C.G. (nato nel (…)), in proprio e nella qualità di eredi di C.M. , S.G. , Co.Gi. (nato nel (…)).
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso B.S. denuncia “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Il ricorrente denuncia in particolare l’error in iudicando nel quale, a suo avviso, sono incorsi i giudici di merito nell’applicare erroneamente al caso in esame l’art. 2050 c.c. e nel non prendere in considerazione il disposto dell’art. 2049 c.c., riferibile alla fattispecie concreta, al fine di pervenire alla dichiarazione di mancanza di responsabilità per i fatti addebitatigli. La corretta applicazione di una delle due norme sopra indicate è rilevante, secondo il ricorrente, in quanto il riconoscimento dell’errore di diritto è decisivo, ossia tale per cui, se non fosse stato commesso dai giudici di merito, la sentenza impugnata sarebbe stata a lui favorevole.

Sostiene ancora il ricorrente che la domanda introduttiva del giudizio mirava all’accertamento del fatto illecito costituito dai danni provocati al fabbricato dell’attore e che tale domanda non può essere trasformata d’ufficio nell’accertamento della responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa.

Il motivo è infondato.

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2050 c.c. Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., infatti, costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma (Cass., 10 febbraio 2003, n. 1954).

Nel caso in esame gli scavi eseguiti nel terreno dell’attuale ricorrente avevano una profondità di m. 5,50 sotto il livello del piano di calpestio, come accertato dal giudice di merito, ed esattamente i giudici hanno ritenuto la responsabilità ex art. 2050 c.c. dei proprietari del terreno ove furono eseguiti i lavori.

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.

Inammissibile deve poi considerarsi la denuncia di extrapetizione formulata dal ricorrente in quanto non viene formulato esattamente il relativo motivo.

La violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. come violazione dell’art. 112 c.p.c., mentre il ricorrente ha lamentato esclusivamente la violazione di norme sostanziali ai sensi dell’art. 360 n. 3.

Non è quindi possibile a questa Corte verificare la domanda iniziale degli attori.

Il ricorrente, con il suo ricorso, non coglie la diversità delle rationes decidendi ed impugna la sentenza in maniera parziale reiterando i vizi dell’appello solo sul 2050 c.c..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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