Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 marzo 2016, n. 10482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1264/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SOCCI Angelo Matteo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 5 novembre 2014 in parziale riforma della sentenza del tribunale di Castelvetrano (sezione distaccata del Tribunale di Marsala), subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, e confermava la condanna, per le contravvenzioni edilizie di cui all’imputazione, di (OMISSIS), alla pena di mesi tre di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda ritenuta la continuazione tra i reati sub A, B, C e D dell’imputazione, oltre alle spese, con ordine di demolizione del manufatto abusivo, e ripristino dei luoghi.

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. codice procedura penale, comma 1.

2. 1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inammissibilita’ e decadenza, e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione con vizio risultante dal testo impugnato ovvero da altri atti del processo.

I giudici hanno negato il legittimo impedimento dell’imputata (udienza del 5 novembre 2014) ritenendo il certificato medico non comprovante l’assoluta incapacita’ dell’imputata a presentarsi al dibattimento, e una sua condizione cronica. La diagnosi del certificato anche se non costituiva un’impossibilita’ assoluta a deambulare era comunque tale da integrare legittimo impedimento a partecipare all’udienza. Secondo le massime di comune esperienza il dolore toracico e gli episodi di ipertensione riscontrati in una persona affetta da cardiopatia ischemica cronica, con angioplastica, costituisce uno stato morboso che incide sullo stato di salute e non permette la partecipazione al processo. Ne deriva la nullita’ del giudizio di appello per inosservanza delle norme di cui agli articoli 178 e 420 ter codice procedura penale.

2.2. La motivazione della sentenza impugnata non tiene in considerazione elementi di prova forniti in appello (visti sul passaporto dell’imputata attestanti la sua assenza dall’Italia), ne’ sussistono prove sui ritenuti contatti madre – figlio utilizzati in sentenza per affermare l’accordo per la realizzazione degli abusi edilizi.

La sentenza inoltre e’ illogica laddove afferma che “non solo l’imputata non si era attivata per demolire le opere abusive ma aveva proseguito nella sua attivita’ di edificazione abusiva”, fatto che non risulta provato. Manca pertanto la prova della committenza da parte dell’imputata seppur proprietaria del bene (terreno). La Corte di cassazione infatti ha ritenuto che non puo’ attribuirsi al proprietario di un bene un dovere di controllo, prescindendo dalla concreta situazione della realizzazione delle opere abusive.

Il proprietario dovrebbe rispondere del reato solo se avesse la disponibilita’ del bene o avesse dato incarico dei lavori, o se li avesse eseguiti personalmente. L’imputata non ha mai dato assenso ai lavori realizzati dal proprio figlio, e ne’ ne era a conoscenza per i suoi lunghi periodi all’estero. Conferma tale assunto anche la deposizione del teste d’accusa (OMISSIS) (ispettore della P.M.) e l’esame della stessa imputata, nonche’ la documentazione (visti del passaporto). Si configura quindi il vizio motivazionale per travisamento del fatto.

L’inizio dei lavori risulta alla fine dell’anno 2009, mentre l’imputata stava in U.S.A. (data di ingresso settembre 2009); la Corte di appello ritiene una coabitazione, tra madre e figlio, dal 19 ottobre 2008, che escluderebbe la tesi difensiva. Invero la scoperta successiva dei lavori abusivi, ritenuta dalla Corte di appello, non prova la riconducibilita’ dei lavori all’imputata. Non probante e’ anche l’altra circostanza della presenza al secondo sopralluogo.

2.3. Un vuoto motivazionale e’ rinvenibile anche per la mancata concessione delle generiche, escluse solo per il ritenuto (e non provato) ampliamento della volumetria.

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. E’ fondato il primo motivo, che assorbe gli altri motivi di ricorso.

I giudici hanno negato il legittimo impedimento dell’imputata (udienza del 5 novembre 2014) ritenendo il certificato medico non comprovante l’assoluta incapacita’ dell’imputata a presentarsi al dibattimento, e una sua condizione cronica. La diagnosi del certificato era la seguente: “Si certifica che la Signora (OMISSIS)… e’ affetta da cardiopatia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi di ipertensione e recente dolore toracico, per cui necessita giorni otto di riposo e vita tranquilla e non puo’ presentarsi al tribunale”.

La motivazione della Corte di appello di Palermo, laddove rileva una mancanza di attestazione della “incapacita’ a deambulare” risulta illogica e non aderente alla diagnosi del certificato, non riferita a problemi alla deambulazione, ma a problematiche di cardiopatia ischemica.

La natura cronica (eventuale) della situazione, inoltre, non escludeva, automaticamente, come invece ritenuto dalla Corte di appello – sentenza impugnata, pagina 4 -, l’insussistenza del legittimo impedimento.

L’assoluto impedimento a comparire dell’imputato, indicato dall’articolo 420-quater codice procedura penale, comma 1, sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purche’ determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato e a lui non ascrivibile (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l’invalidita’ dell’ordinanza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell’imputato sul presupposto che non sussistesse l’ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di’ natura cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti). (Sez. 6, n. 39930 del 30/10/2001 – dep. 09/11/2001, Puzzo, Rv. 220247). Inoltre per il legittimo impedimento non rileva la sola incapacita’ di recarsi fisicamente in udienza (come ritenuto dalla Corte di appello di Palermo, nella sentenza impugnata) ma anche quella di partecipare attivamente, per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Nella nozione di legittimo impedimento a comparire al giudizio va compresa anche l’ipotesi in cui l’imputato, ancorche’ comparso, non sia in grado di esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, di difendersi in modo pieno, non potendo assolutamente concepirsi una presenza al dibattimento che non consenta l’effettiva partecipazione ad esso, essendo la prima imprescindibilmente finalizzata alla seconda, sicche’ una volta che si accerti l’impossibilita’ della “partecipazione”, al giudice corre l’obbligo di rinviare il dibattimento per il tempo necessario a che la causa impeditiva venga a cessare, cosi’ come non puo’ farsi luogo alla dichiarazione di contumacia qualora l’assenza fisica dell’imputato abbia valida giustificazione. (fattispecie in tema di episodi di crisi ansioso-depressive dell’imputato). (Sez. 1, n. 1338 del 26/11/1990 – dep. 01/02/1991, Brentino, Rv. 186298).

La sentenza deve quindi annullarsi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo.

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