Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 14 marzo 2016, n. 10462

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. BELTRANI Serg – rel. Consigliere

Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 14708/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI Sergio;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tocci Stefano che ha concluso per il rigetto del ricorso;

rilevata la regolarita’ degli avviso di rito.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 9.10.2012 dal Tribunale della stessa citta’ in composizione monocratica, che aveva dichiarato l’imputato (OMISSIS), in atti generalizzato, colpevole della ricettazione dei beni indicati nel capo di imputazione, tutti di provenienza furtiva, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.

1.1. Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni della legge sostanziale e processuale, e plurimi vizi di motivazione, quanto

1) all’affermazione di responsabilita’ (lamentando l’omessa disamina delle deduzioni costituenti oggetto dell’atto di appello, richiamate per relationem);

2) al diniego dell’attenuante speciale di cui all’articolo 648 codice penale, comma 2;

3) alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio (lamentando l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e l’irrogazione di una pena ingiustificatamente superiore al minimo edittale);

4) all’omessa riduzione per il rito abbreviato.

1.2. All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il quarto motivo e’ fondato; il ricorso va nel resto rigettato.

1. Il primo motivo e’ assolutamente privo di specificita’ in tutte le sue articolazioni, poiche’ inammissibilmente formulato limitandosi a richiamare per relationem i motivi di gravame formulati con l’atto di appello.

Va, in proposito, ribadito l’orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, sentenza n. 35964 del 4 settembre 2015, CED Cass. n. 264879), per il quale e’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita’, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.

1.1. Inoltre, esso reitera, piu’ o meno pedissequamente, censure gia’ dedotte in appello e gia’ non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato l’affermazione di responsabilita’, valorizzando l’intervenuta sorpresa in flagranza dell’imputato, “mentre unitamente ad altre due persone era intento a smontare un’autovettura OPEL” di provenienza furtiva, ed in disponibilita’ degli ulteriori beni di provenienza furtiva indicati nel capo di imputazione (f. 3 della sentenza impugnata), non convincentemente giustificata.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze gia’ sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

2. Il secondo motivo e’ infondato, poiche’ le ragioni della mancata qualificazione ex articolo 648 codice penale, comma 2, dei fatti accertati sono all’evidenza desumibili dalla descrizione degli stessi (ritenuti espressamente “gravi”) e della negativa personalita’ dell’imputato (poiche’, secondo la Corte di appello, i fatti accertati costituiscono “espressione di un’attivita’ svolta in modo continuativo e professionale”). In tal modo, la Corte di appello si e’ correttamente conformata all’orientamento (Sez. 6, sentenza n. 7554 del 2 – 25 febbraio 2011) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilita’ dell’ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 codice penale, ivi compresa la capacita’ a delinquere dell’imputato.

3. Il terzo motivo e’ generico (per le medesime ragioni di rito premesse nel 1.1 di queste Considerazioni in diritto), a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni ancora una volta giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la contestata statuizione valorizzando la incensurabilmente ritenuta gravita’ del fatto, ritenuto “espressione di un’attivita’ svolta in modo continuativo e professionale”. In tal modo, la Corte di appello si e’ correttamente conformata all’orientamento per il quale e’ da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorche’ sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’articolo 133 codice penale, ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’articolo 133 codice penale espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato oppure alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).

4. Il quarto motivo e’ fondato.

4.1. Il Tribunale, con ordinanza del 13.7.2012, ritenuta legittima dalla Corte di appello, ha ritenuto che l’imputato avesse “consumato” la possibilita’ di richiedere l’accesso ai riti alternativi attraverso l’iniziale opzione per l’applicazione della pena su richiesta della parte, non accolta essendo stato ritenuto non concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui la richiesta era condizionata.

4.2. L’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di appello a fondamento della tesi sostenuta (da ultimo espresso da Sez. 2, sentenza n. 8997 del 2 marzo 2015, CED Cass. n. 263228) valorizzava la necessita’, ma nei soli casi in cui si procede con giudizio immediato, di rispettare il termine di cui all’articolo 458 codice procedura penale, comma 1: di qui l’esigenza che, in caso di richiesta principale di accesso al c.d. “patteggiamento”, l’opzione subordinata (per il caso di rigetto della prima richiesta) per il giudizio abbreviato fosse immediatamente espressa.

4.3. Nel caso di specie, peraltro, non si procedeva con giudizio immediato.

Trovava, quindi, applicazione la generale disposizione di cui all’articolo 556 codice procedura penale che, in virtu’ del richiamo all’articolo 555 codice procedura penale, comma 2, imponeva la sola necessita’ di formulare la richiesta di accesso al rito alternativo “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”; la disposizione richiamata non contiene il riferimento al compimento di dette formalita’ “per la prima volta”(come fanno altre disposizioni: cfr., ad esempio, articolo 491 codice procedura penale, comma 1, per le questioni preliminari), che non puo’ quindi essere mutuato, in difetto di ulteriore espresso richiamo, in malam partem, poiche’ tale operazione interpretativa comporterebbe l’inammissibile introduzione di una sanzione processuale non testualmente prevista dal legislatore.

4.4. Ne consegue che, nel caso di specie, la richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di “patteggiamento”, ma pur sempre prima dell’esaurimento delle formalita’ di apertura del dibattimento, era tempestiva, e quindi la sua accoglibilita’ andava valutata.

4.5. In favore di tale soluzione depone anche il generalizzato favor per la definizione accelerata dei procedimenti penali, che indubbiamente ispira il vigente codice di rito, e che legittima l’ampliamento, per quanto possibile, delle possibilita’ di accesso ai riti alternativi, ed, a ben vedere, non si pone in contrasto con l’orientamento che, in generale, evidenzia l’incompatibilita’ strutturale tra i due riti de quibus, poiche’ nel caso in esame la celebrazione del giudizio abbreviato risulterebbe del tutto alternativa rispetto al “patteggiamento”, venendo celebrato soltanto il primo, il che rende non pertinenti i contrari rilievi riguardanti la diversita’ dei predetti riti, nonche’ dell’efficacia delle rispettive sentenze e dei relativi regimi di impugnazione.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’omessa riduzione della pena per il rito abbreviato (da ritenersi ammissibile in rito), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa riduzione della pena per il rito abbreviato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

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