Suprema Corte di Cassazione
sezione III Civile
sentenza 14 maggio 2012, n. 7499
Svolgimento del processo
Il 3 settembre 2009, decidendo su rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 18163/07, la Corte di appello di Firenze condannava B.L. , Be.Le. e la Fondiaria SAI al pagamento in favore di F.F. , C.M.L. e F.D. della complessiva somma di Euro 1.500/00, comprensiva del danno biologico e di quello morale, loro spettante a seguito del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) al loro congiunto F.M. , che dopo alcune ore decedette, oltre interessi legali e spese del giudizio e di quelle di cassazione.
Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione F.F. , C.M.L. e F.D. , affidandosi ad un unico articolato motivo.
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Motivi della decisione
Con l’unico ed articolato motivo (violazione ed errata applicazione di norme di legge per errata valutazione del danno subito in proprio dalla vittima F.M. ) i ricorrenti in buona sostanza si dolgono che la liquidazione operata dal giudice dell’appello sia “irrisoria” in riferimento alla fattispecie concreta.
Osserva il Collegio che la doglianza è fondata nei limiti delle seguenti considerazioni.
Dalla sentenza impugnata risulta che il quantum risarcitorio è stato determinato “tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che possono riassumersi nella bravissima sopravvivenza del F.M. all’evento lesivo (appena dodici ore) nonché della gravità delle lesioni personali cui conseguì la morte che escludono una concreta percezione del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza” (p.5 sentenza impugnata).
Adottando il criterio equitativo, come forma di liquidazione, il giudice dell’appello ha determinato la somma risarcitoria del danno biologico patito dal F.M. in Euro mille, con aggiunta di interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla data dell’effettivo pagamento e quella del danno morale, pari alla metà del danno biologico risarcito (p.6 sentenza impugnata).
In tal modo statuendo il giudice dell’appello: a) non ha tenuto conto dei fattori di personalizzazione che in tal caso debbono valere in modo assai elevato, perché si verte in tema di lesioni di valori inerenti alla persona ed in quanto tali privi di contenuto economico;
b) non ha considerato l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra utile circostanza, quali l’abitudine di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, mostrando, invece, di privilegiare, in ordine al risarcimento in tal modo da liquidare, una sua funzione reintegratrice di una diminuzione patrimoniale e non già, come è, la sua funzione compensativa del pregiudizio non economico.
Peraltro, la scarna motivazione adottata dal giudice a quo glissa il suo dovere di dare conto, a tali fini, delle circostanze di fatto da lui da considerare nel compiere la valutazione equitativa e della congruità e ragionevolezza dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.
In tal senso, quanto affermato in motivazione dalla sentenza rescindente di questa Corte non è stato affatto preso in considerazione.
Infatti, con la sentenza n.18163/07 questa Corte accoglieva il ricorso affermando che andava riconosciuto il danno biologico terminale subito dalla vittima, ponendo in rilievo che la quantificazione in via equitativa andava operata in relazione al pregiudizio sofferto, le cui caratteristiche peculiari consistono nel fatto che si tratta di un danno alla salute, che sebbene temporaneo è massimo nella sua identità ed intensità (la decisione richiama Cass. n. 7632/03).
Nel caso in esame il 24 ottobre 1991 perse la vita F.M. , dopo dodici ore dal verificarsi del sinistro.
Il giudice del rinvio ha ritenuto “brevissima la sopravvivenza” del F.M. (dodici ore) e sulla base della “gravità delle lesioni personali riportate” ha escluso una cosciente percezione da parte della vittima del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza.
Di qui la “determinazione equitativa”, che non regge, per il semplice motivo che effettivamente è irrisoria e, quindi,non congrua dal punto di vista logico-giuridico solo che si tenga presente che esso va pur sempre quantificato in riferimento al sitz im leben della vittima, al fine di non rivelarsi meramente simbolica.
In altri termini, la quantificazione equitativa, come già precisato da questa Corte con giurisprudenza costante per casi del genere (v. Cass. n. 7632/03; Cass. n. 4980/06), va operata avendo presenti sia il criterio equitativo puro sia il criterio di liquidazione tabellare, purché essi criteri siano dal giudice adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al caso concreto.
Dall’altro, per il danno morale va affermato quanto segue. Con la sentenza n. 26972/08 le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto verificatosi tra le Sezioni, hanno avuto modo di statuire che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale inteso quale sofferenza fisica soggettiva causata dal reato, che si trasmette agli eredi. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevante ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo sia unitamente ad. altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (come quelli derivanti da lesioni personali e, come in questo caso, dalla morte di un congiunto).
Si tratta, infatti, di danno che si configura nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (par.2.10, in motivazione), per cui nella categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Questo orientamento ormai costituisce jus reception (da ultimo Cass. n. 7064/11) e va ribadito, per cui alla luce di esso si deve ritenere che non può giungersi a quantificazioni simboliche anche laddove le tabelle relative al danno biologico, che, per il caso di specie, stante la statuizione di questa Corte contenuta nella sentenza rescindente, va tenuto fermo, non costituiscano o non possono costituire il risultato minimo conseguibile derivante dalla applicazione delle tabelle stesse.
Peraltro, il giudice dell’appello non ha considerato che sia il danno biologico che quello morale, che ormai costituiscono una sola categoria di danno non patrimoniale, comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima che in questo caso è sopravvissuta dodici ore dal verificarsi del sinistro e con una sbrigativa motivazione ha desunto (v.p. 5 sentenza impugnata) che n la brevissima sopravvivenza del F.M. all’evento lesivo (appena dodici ore) nonché la gravità delle lesioni personali cui conseguì la morte” escludessero “una cosciente percezione del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza”, trascurando di considerare il pregiudizio sofferto e di cui, invece, si sono fatte carico le Sezioni Unite, in quel lasso di tempo da parte della vittima ed il pregiudizio morale soggettivo derivato ai suoi prossimi congiunti.
Pertanto, la sbrigativa motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata sui punti censurati dal ricorso non corrisponde, quindi, agli indirizzi ermeneutici esplicitati da questa Corte, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che provvederà alla luce delle superiori considerazioni, a decidere in merito nonché sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
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