Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 dicembre 2015, n. 49168

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 24/01/2014;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha condannato alla pena di euro 3.000 di ammenda per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 80 e 87, 122, 147 e 159, per avere, quale legale rappresentante della ditta (OMISSIS) costruzioni, omesso di adottare misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre i rischi presenti nel cantiere, non avere realizzato adeguate impalcature o ponteggi e per avere omesso di provvedere all’installazione di normali parapetti con tavole fermapiede fissati a strutture esistenti lungo le rampe e le scale fisse in costruzione.

2. Con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza che, senza considerare le ragioni specifiche sollevate dalla difesa, si e’ limitata a confermare quanto dichiarato nel verbale d’ispezione; nessuna spiegazione logica in ordine alla condotta di (OMISSIS) e nessuna spiegazione logica sul fatto concreto e’ stata data; nella sentenza, inoltre, non vengono riportate le dichiarazioni testimoniali ma si parla soltanto di conferma in sede testimoniale non entrandosi mai nel merito della responsabilita’ affermata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

La sentenza impugnata, per motivare la condanna dell’imputato, si e’ limitata ad affermare che “l’effettivita’ dei fatti ascritti emerge dal verbale d’ispezione, confermato in sede testimoniale (Ispettore (OMISSIS) sentito alla scorsa udienza dell’11/11/2013)” senza altro aggiungere.

Sennonche’, il mero richiamo al fatto storico del verbale d’ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto puo’ conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilita’.

Va infatti ribadito che sussiste il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorche’ il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, senza che risultino invece indicati ne’ valutati i concreti elementi probatori raccolti dall’organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisiti al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice (Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210).

Va del resto ricordato che questa Corte ha anche, sia pure con riferimento alla motivazione dei provvedimenti di natura cautelare, ripetutamente affermato che l’obbligo di motivazione non puo’ ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate (tra le tante, Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Marino, Rv.253006); e, se tale onere vale per le motivazioni dei provvedimenti cautelari, lo stesso non puo’ non valere a fortiori, per la motivazione di una sentenza di condanna, tanto piu’ laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova non sia stato neppure reso manifesto.

Di qui, dunque, la apparenza di motivazione del provvedimento puntualmente eccepita dal ricorrente.

4. La sentenza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara.

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