Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 14 aprile 2015, n. 15249
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 19/02/2014, il Tribunale di Pesaro ha parzialmente riformato il decreto del 14/01/2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi degli artt. 24-rer, 25-bis 1, 19, e 53, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni, tra gli altri, anche della “F.A.ZOO MANGIMI Srl” fino all’ammontare di Euro 1.307.397,42, rideterminando l’importo confiscabile in Euro 666.207,24.
La rubrica provvisoria ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di frode in commercio di ingenti proporzioni nel settore delle importazioni comunitarie da Paesi terzi od intracomunitarie di prodotti agroalimentari e conseguente commercializzazione degli stessi in ambito comunitario, sia immettendo sul mercato prodotto “biologico” sfornito dei relativi requisiti, sia violando la normativa relativa ai prodotti c.d. “convenzionali”, tramite la creazione di imprese produttrici in Paesi terzi, affiancando organismi di controllo fittizi o compiacenti, con l’aggravante della dimensione transnazionale delle condotte e dell’aver concorso in più di dieci persone.
Tali condotte sarebbero state poste in essere a favore (e a profitto) anche della “F.A.ZOO MANGIMI Srl” da parte di F.G. , presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società, organizzatore del sodalizio e autore, attraverso la società da lui rappresentata, insieme con il figlio M. (socio amministratore della FAZOO) e altri sodali, di numerose importazioni dall’estero di alimenti falsamente qualificati come biologici.
Ferma restando la sussistenza indiziaria dei reati provvisoriamente ipotizzati, il Tribunale ha rideterminato l’entità del profitto confiscabile quantificandolo al netto dei costi sostenuti, scorporando, a tal fine, l’IVA, nonché i costi documentati connessi alle operazioni di importazione, nonché i costi relativi a prestazioni richieste a terzi in vista del trasporto e altre operazioni necessarie per ottenere la disponibilità della merce. Ha inoltre rideterminato i ricavi effettivamente conseguiti dalla vendita dei prodotti, risultanti dal loro peso effettivo e dal loro declassamento da prodotto biologico a prodotto convenzionale.
2. Per l’annullamento dell’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro eccependo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 5, 6, 7, 8, 19 e 53, d.lgs. 231/2001, sotto il duplice profilo:
2.1. dell’errata indicazione e determinazione del vantaggio o profitto conseguito dall’ente;
2.2. del vizio della motivazione così radicale da poter essere equiparato alla totale mancanza di motivazione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
4. È fondato il primo motivo di ricorso.
In tema di profitto da reato, questa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico (Sez. U, n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabini, Rv. 205707; Sez. U, n. 29951 del 24 maggio 2004, Focarelli, in motivazione; Sez. U, n. 29952 del 24 maggio 2004, Romagnoli, in motivazione; Sez. U, n. 10208 del 25 ottobre 2007 – dep. 6 marzo 2008 – Miragliotta, Rv. 238700).
Il “profitto” di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca.
La definizione di “profitto” confiscabile a norma dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto” (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924), tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito.
Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto (Sez. U, 26654/2008, cit.). Il che, non equivale a sostenere che, come erroneamente affermato dal Tribunale del riesame, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo.
Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come “convenzionale” ed il profitto, che costituisce l’unità di misura del valore dei beni da confiscare (e dunque sequestrati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra quest’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fossero stati ceduti come “convenzionali”; il profitto, dunque, si identifica con il concreto ed unico vantaggio conseguito con la perpetrazione del reato.
Sicché, in disparte la non occasionalità di un’attività posta in essere da un’impresa che la rubrica e la stessa ordinanza affermano essere organica ad un disegno criminoso di ben più vasto respiro, non vi sarebbe nemmeno una prestazione lecita posta in essere a favore di terzi.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente ripristino del decreto di sequestro del GIP.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed integralmente ripristina il provvedimento di sequestro del GIP del Tribunale di Pesaro in data 14/01/2014.
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