SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 13 gennaio 2016, n. 336
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2001 V.A.M. in R. , R.E. e R.C. convennero in giudizio B.G. , D.A. e le compagnie assicuratrici Axa Assicurazioni spa e Sai Assicurazione (ora Fondiaria – Sai) dinanzi al Tribunale di Firenze per accertare le responsabilità concorrenti di B.G. e D.A. nella causazione dell’incidente stradale verificatosi nel comune di (OMISSIS) nel quale perse la vita R.S. ; per condannare gli stessi e le rispettive compagnie assicuratrici in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essi attori.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, accolse la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori e, accertata l’esclusiva responsabilità di B.G. nella produzione del sinistro, condannò lo stesso e la Axa Assicurazioni, in solido, al risarcimento dei danni.
Avverso la relativa sentenza proposero appello congiunto B.G. e la Axa Assicurazioni chiedendo di accertare la concorrente responsabilità del convenuto D.A. e l’eccessiva liquidazione del danno morale, nonché la liquidazione del danno esistenziale non richiesta dagli attori.
Resistettero R.C. , R.E. ed V.A.M. che contestarono le censure mosse dall’appellante nei confronti della sentenza impugnata e proposero appello incidentale.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, ha riliquidato il danno subito dagli attori nelle seguenti somme, in luogo di quelle determinate dal primo giudice: per R.C. la somma complessiva di Euro 198.710,61 dei quali Euro 190.000,00 per il danno non patrimoniale; Euro 4.276,15 per il danno biologico; Euro 4.434,46 per le spese funerarie, oltre accessori; per V.A.M. Euro 190.000,00 e per R.E. Euro 80.000,00, oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione V.A.M. , in proprio e in qualità di erede di R.C. ed R.E. , in proprio e nella qualità di erede di R.C. , che presentano memoria.
Con separato ricorso V.A.M. , in proprio e nella qualità di erede di R.C. ed R.E. in proprio e nella qualità di erede di R.C. , impugnano l’ordinanza con la quale la Corte d’appello ha corretto la sentenza impugnata, laddove nel dispositivo era stato omesso l’ordine di restituzione delle somme anticipate in eccesso dalla compagnia.
Resiste con separati controricorsi Axa Assicurazioni.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva
Motivi della decisione
Con il primo motivo del primo ricorso i ricorrenti denunciano “art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, artt. 3 e 32 della costituzione. Violazione delle tabelle per il calcolo del danno alla persona del Tribunale di Firenze. Art. 360 n. 5 c.p.c.: per insufficiente e contraddittoria motivazione (in riferimento al danno morale)”.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, da una parte non ha sufficientemente motivato la non adeguatezza del criterio applicato dal giudice di primo grado e dall’altra ha semplicemente affermato, senza alcuna spiegazione, l’opposto di quanto dichiarato dal Tribunale e cioè che il criterio utilizzato nel distretto era quello della liquidazione del danno da morte di un congiunto e non quello utilizzato dal Tribunale.
Da qui la richiesta dei ricorrenti di cassazione della sentenza della Corte d’appello, sia perché quest’ultima viola i criteri equitativi e di parità del trattamento, sia perché la motivazione adottata per discostarsi dal Tribunale di Firenze è del tutto insufficiente.
Il motivo è infondato.
La liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053).
La decisione in oggetto è dunque suscettibile di censura solo sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione, ove i criteri adottati per la liquidazione appaiano intrinsecamente illogici o gravemente contrastanti con le leggi o la prassi giurisprudenziale e non siano illustrati i principi o le peculiarità del caso concreto che abbiano indotto a giustificare lo scostamento.
L’impugnata sentenza ha ritenuto che la liquidazione del danno morale effettuata dal Tribunale non è adeguata, avendo liquidato 1/3 e un 1/4 della somma che sarebbe spettata a R.S. per una invalidità del 100%, invece di adoperare le apposite tabelle che prevedono un limite minimo ed uno massimo per la liquidazione del danno per la morte di un congiunto. Pertanto, entro i ristretti limiti in cui l’ordinamento giuridico può fare fronte a vicende dolorose e tragiche come quella in esame, si deve ritenere che la decisione impugnata non si sia discostata dai criteri in base ai quali il risarcimento dei danni morali può essere quantificato ed ha a ciò provveduto con valutazione equitativa adeguatamente motivata e non suscettibile di riesame in questa sede.
E comunque le doglianze del ricorrente, relative alla quantificazione del danno morale, non trovano riscontro nella congruità del percorso fondativo del convincimento reso per altro in conformità agli approdi nomofilattici di cui a Cass., 11 novembre 2008, n. 26972.
Con il secondo motivo del primo ricorso i ricorrenti denunciano: “art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, artt. 2, 29, 30 e 32 costituzione. Art. 360 n. 5 c.p.c.: per insufficiente e contraddittoria motivazione (in riferimento al danno esistenziale)”.
Sostengono i ricorrenti che il danno esistenziale è stato da loro provato come dimostra la decisione del Tribunale di Firenze, mentre la Corte d’appello, con una insufficiente motivazione, ha escluso il suddetto danno.
Il motivo è infondato.
Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del ‘danno esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel ‘danno esistenziale’ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza.
Con il terzo motivo si sostiene “art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Ritengono i ricorrenti che la Corte d’appello ha respinto il loro ricorso incidentale su aspetti marginali, mentre ha riconfermato la responsabilità del B. nella causazione del sinistro dichiarando infondato il primo motivo d’appello e accogliendo in parte il secondo e terzo motivo in punto di quantum. Ad avviso dei ricorrenti del tutto ingiustificata e priva di motivazione è la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
Il motivo è infondato.
Premesso infatti che nella fattispecie si applica l’art. 92 nell’originaria formulazione, non viola tale norma, né quella di cui all’art. 91 c.p.c., la disposta compensazione delle spese effettuata dal giudice in appello, con riferimento al ridotto accoglimento della domanda.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22381).
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare a norma dell’originaria formulazione dell’art. 92 c.p.c (applicabile nella fattispecie ratione temporis) in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 14 novembre 2002, n. 16012; Cass., 1 ottobre 2002, n. 14095; Cass., 11 novembre 1996, n. 9840).
Nel caso in esame il giudice d’appello non ha emesso alcuna condanna alle spese nei confronti degli attuali ricorrenti, avendo respinto il loro appello incidentale ed accolto parzialmente l’appello principale.
Pertanto esula dal sindacato di questa Corte e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto od in parte le spese di lite.
Con il quarto motivo si denuncia “in via ipotetica, qualora le controparti, in sede di eventuale ricorso incidentale chiedessero in punto di an debeatur che venga cassata la sentenza della Corte d’appello e quindi affermato un concorso causale nella produzione dell’incidente stradale de quo a carico del sig. D.A. e quindi una responsabilità solidale e diretta della Fondiaria – Sai s.p.a. e codesta Corte affermasse un contributo eziologico anche di D.A. e quindi una responsabilità solidale e diretta della Fondiaria – Sai s.p.a. nel sinistro ove ha perso la vita il giovane R.S. , fermo restante ogni riserva in punto di eventuali eccezioni di inammissibilità improcedibilità dell’eventuale ricorso incidentale, si chiede fin d’ora che il maggior danno eventualmente riconosciuto venga posto a carico solidale di B.G. e Axa Assicurazioni da una parte e D.A. e Fondiaria – Sai dall’altra e che nessun rimborso venga ordinato ai ricorrenti provvedendo quindi le compagnie a ripartirsi le percentuali di responsabilità sul presupposto della solidarietà del debito risarcitorio”.
Il motivo deve ritenersi assorbito in assenza di ricorso incidentale da parte dell’Axa Assicurazioni.
Con il secondo ricorso, articolato in sei motivi, i ricorrenti rispettivamente denunciano: 1) “violazione dell’art. 288 c.p.c. (art. 360 n. 3)”; 2) “omesso esame dell’eccezione formulata dalla difesa circa l’esistenza o meno della domanda restitutoria (art. 360 n. 5)”; 3) “violazione dei principi in materia di onere della prova”; 4) “violazione del giudicato – art. 324 c.p.c. (art. 360 n. 3); 5) “violazione del diritto di difesa delle sig.re R. ”; 6) “violazione degli artt. 288 e 170 c.p.c. (art. 360 n. 3)”.
Con l’istanza di correzione i ricorrenti avevano contestato che l’Axa non aveva depositato né l’atto di citazione in appello, né il verbale di precisazione delle conclusioni con il quale era stata formulata la domanda di restituzione delle somme percepite in eccesso. Ritengono pertanto i ricorrenti che l’impugnata sentenza non si è limitata ad emendare un errore materiale ma è andata ben oltre, violando la procedura prevista dall’art. 288 c.p.c..
I motivi sono inammissibili.
Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: dall’art. 288, quarto comma, c.p.c. è, infatti, espressamente prevista l’impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass., 17 maggio 2010, n. 12034).
In conclusione, la Corte rigetta il primo ricorso, depositato il 6 dicembre 2012; dichiara inammissibile il secondo ricorso, depositato il 24 marzo 2014 e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida come in dispositivo, tenendo conto della difesa svolta dalla compagnia per rispondere ai ricorsi di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ricorso, dichiara inammissibile il secondo e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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