Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 13 gennaio 2015, n. 295
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13679/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notaio (OMISSIS) in Roma, rep. (OMISSIS) del 05.05.2011 allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 313/2010 del TRIBUNALE DI CROTONE – SEDE DISTACCATA DI STRONGOLI iscritta al r.g. 383/2007, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13679/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notaio (OMISSIS) in Roma, rep. (OMISSIS) del 05.05.2011 allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 313/2010 del TRIBUNALE DI CROTONE – SEDE DISTACCATA DI STRONGOLI iscritta al r.g. 383/2007, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) convenne in giudizio l'(OMISSIS), dinanzi al Giudice di Pace di Ciro’, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito, quantificati nella complessiva somma di euro 2.500,00, a seguito di un sinistro verificatosi l'(OMISSIS).
Deducesse (OMISSIS) che, mentre percorreva la strada statale 106, alla guida dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), a causa di una macchia d’olio presente sul manto stradale, aveva perduto il controllo dell’autovettura.
L'(OMISSIS) chiese l’integrale rigetto di tutte le domande attrici.
Il Giudice di pace accolse tutte le domande di (OMISSIS) condannando l'(OMISSIS) al risarcimento di tutti i danni da lui subiti e quantificati in euro 2.500,00 oltre accessori.
L'(OMISSIS) propose appello dinanzi al Tribunale di Crotone.
Quest’ultimo rigetto’ l’appello dell'(OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione l'(OMISSIS) spa.
Parte intimata non svolge attivita’ difensiva.
Deducesse (OMISSIS) che, mentre percorreva la strada statale 106, alla guida dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), a causa di una macchia d’olio presente sul manto stradale, aveva perduto il controllo dell’autovettura.
L'(OMISSIS) chiese l’integrale rigetto di tutte le domande attrici.
Il Giudice di pace accolse tutte le domande di (OMISSIS) condannando l'(OMISSIS) al risarcimento di tutti i danni da lui subiti e quantificati in euro 2.500,00 oltre accessori.
L'(OMISSIS) propose appello dinanzi al Tribunale di Crotone.
Quest’ultimo rigetto’ l’appello dell'(OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione l'(OMISSIS) spa.
Parte intimata non svolge attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articolo 2051 c.c. -, ed omessa ed insufficiente motivazione – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Ad avviso della ricorrente la sentenza d’appello ha erroneamente applicato l’articolo 2051 c.c., laddove ha ritenuto sussistente la sua responsabilita’, quale custode del bene demaniale, senza alcuna verifica della concreta possibilita’ di esercitare i poteri di custodia sulla medesima res, tenuto conto delle modalita’ del sinistro e del fattore causale che lo aveva provocato.
Sempre secondo l'(OMISSIS), la sentenza d’appello ha in particolare violato l’articolo 2051 c.c., laddove ha omesso di considerare come fortuito l’evento dannoso, in quanto il fattore che aveva provocato il sinistro stesso, causato da una macchia d’olio, non era immanente alla cosa in se’, ma costituiva un’alterazione repentina della res, rispetto alla quale alcun potere di custodia era concretamente esercitabile, tenuto conto anche del fatto che il sinistro si era verificato alle 20.20 e che l’ordinaria vigilanza e sorveglianza dell'(OMISSIS) veniva esercitata dalle 7.00 alle 19.30.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2051 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Ad avviso dell'(OMISSIS) la sentenza ha erroneamente ritenuto mancante la prova del fortuito.
Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2043 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato ed erroneamente applicato l’articolo 2043 c.c., poiche’ ha ritenuto esistente la sua responsabilita’, avuto riguardo soltanto al carattere insidioso dell’elemento pericolo (macchia d’olio) e prescindendo sia dal fatto che il sinistro fosse stato causato dal caso fortuito, sia dalla sussistenza o meno del comportamento doloso o colposo dell'(OMISSIS) medesima.
I motivi sono infondati.
Emerge dall’impugnata sentenza che la responsabilita’ del sinistro e’ imputabile esclusivamente all'(OMISSIS) la quale, come ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada, per un verso avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa ed adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d’olio), per altro verso non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Sostiene ancora l’impugnata sentenza che, anche a voler inquadrare la fattispecie nell’ambito applicativo dell’articolo 2043 c.c., correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto l’esclusiva responsabilita’ dell'(OMISSIS) nella causazione del sinistro – costituendo la macchia d’olio un’insidia non visibile e non prevedibile.
La sentenza impugnata, con la prima motivazione (fondata sull’articolo 2051 c.c.), si e’ sostanzialmente uniformata ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali la responsabilita’ per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perche’ tale responsabilita’ possa configurarsi in concreto, e’ sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne’ implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma e’, in tal senso, quella di imputare la responsabilita’ a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalita’ d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilita’ e’ esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non gia’ ad un comportamento del responsabile, bensi’ al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne e’ fonte immediata, ma ad un elemento esterno.
In sostanza, in tema di responsabilita’ da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall’articolo 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode e’ estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilita’ va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
A tali principi si e’ attenuto il giudice di merito che, con un accertamento di fatto, ha ritenuto che l'(OMISSIS) non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito, mentre le censure del ricorrente sulla violazione dell’articolo 2051 c.c. non colgono nel segno perche’ invocano, in astratto, la non corretta applicazione dei presupposti per la responsabilita’, senza tenere presente l’effettiva ratio decidendi della ritenuta mancata prova del fortuito.
Per quanto riguarda poi la seconda motivazione dell’impugnata sentenza, fondata sull’articolo 2043 c.c., il dato di fatto che il giudice ha valorizzato e’ la sicura imprevedibilita’ della macchia d’olio e la sua non visibilita’.
Il ricorrente non contesta la motivazione dell’impugnata sentenza fondata sull’imprevedibilita e non visibilita’ ma, a fronte di una non certa allegazione di insidia o trabocchetto, la responsabilita’ dell'(OMISSIS) rimane comunque fondata sulla custodia.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attivita’ di attivita’ difensiva di parte intimata non v’e’ luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.
Ad avviso della ricorrente la sentenza d’appello ha erroneamente applicato l’articolo 2051 c.c., laddove ha ritenuto sussistente la sua responsabilita’, quale custode del bene demaniale, senza alcuna verifica della concreta possibilita’ di esercitare i poteri di custodia sulla medesima res, tenuto conto delle modalita’ del sinistro e del fattore causale che lo aveva provocato.
Sempre secondo l'(OMISSIS), la sentenza d’appello ha in particolare violato l’articolo 2051 c.c., laddove ha omesso di considerare come fortuito l’evento dannoso, in quanto il fattore che aveva provocato il sinistro stesso, causato da una macchia d’olio, non era immanente alla cosa in se’, ma costituiva un’alterazione repentina della res, rispetto alla quale alcun potere di custodia era concretamente esercitabile, tenuto conto anche del fatto che il sinistro si era verificato alle 20.20 e che l’ordinaria vigilanza e sorveglianza dell'(OMISSIS) veniva esercitata dalle 7.00 alle 19.30.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2051 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Ad avviso dell'(OMISSIS) la sentenza ha erroneamente ritenuto mancante la prova del fortuito.
Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2043 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato ed erroneamente applicato l’articolo 2043 c.c., poiche’ ha ritenuto esistente la sua responsabilita’, avuto riguardo soltanto al carattere insidioso dell’elemento pericolo (macchia d’olio) e prescindendo sia dal fatto che il sinistro fosse stato causato dal caso fortuito, sia dalla sussistenza o meno del comportamento doloso o colposo dell'(OMISSIS) medesima.
I motivi sono infondati.
Emerge dall’impugnata sentenza che la responsabilita’ del sinistro e’ imputabile esclusivamente all'(OMISSIS) la quale, come ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada, per un verso avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa ed adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d’olio), per altro verso non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Sostiene ancora l’impugnata sentenza che, anche a voler inquadrare la fattispecie nell’ambito applicativo dell’articolo 2043 c.c., correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto l’esclusiva responsabilita’ dell'(OMISSIS) nella causazione del sinistro – costituendo la macchia d’olio un’insidia non visibile e non prevedibile.
La sentenza impugnata, con la prima motivazione (fondata sull’articolo 2051 c.c.), si e’ sostanzialmente uniformata ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali la responsabilita’ per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perche’ tale responsabilita’ possa configurarsi in concreto, e’ sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne’ implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma e’, in tal senso, quella di imputare la responsabilita’ a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalita’ d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilita’ e’ esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non gia’ ad un comportamento del responsabile, bensi’ al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne e’ fonte immediata, ma ad un elemento esterno.
In sostanza, in tema di responsabilita’ da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall’articolo 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode e’ estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilita’ va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
A tali principi si e’ attenuto il giudice di merito che, con un accertamento di fatto, ha ritenuto che l'(OMISSIS) non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito, mentre le censure del ricorrente sulla violazione dell’articolo 2051 c.c. non colgono nel segno perche’ invocano, in astratto, la non corretta applicazione dei presupposti per la responsabilita’, senza tenere presente l’effettiva ratio decidendi della ritenuta mancata prova del fortuito.
Per quanto riguarda poi la seconda motivazione dell’impugnata sentenza, fondata sull’articolo 2043 c.c., il dato di fatto che il giudice ha valorizzato e’ la sicura imprevedibilita’ della macchia d’olio e la sua non visibilita’.
Il ricorrente non contesta la motivazione dell’impugnata sentenza fondata sull’imprevedibilita e non visibilita’ ma, a fronte di una non certa allegazione di insidia o trabocchetto, la responsabilita’ dell'(OMISSIS) rimane comunque fondata sulla custodia.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attivita’ di attivita’ difensiva di parte intimata non v’e’ luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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