Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 12 giugno 2014, n. 13364
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21144/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA ASCOLI PICENO, COMUNE MONTEGRANARO (OMISSIS) SPA, COMUNE SANT’ELPIDIO A MARE, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 579/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/12/2007, R.G.N. 1282/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (OMISSIS), all’altezza della confluenza di una strada comunale in una provinciale, in territorio del comune di (OMISSIS), si verificava uno scontro fra l’autovettura condotta da (OMISSIS) e quella guidata da (OMISSIS), a seguito del quale quest’ultimo decedeva, mentre l’altro conducente riportava lesioni.
Assumendo che il sinistro era stato determinato dall’insufficienza della segnaletica stradale, che non gli aveva consentito di avvistare tempestivamente la confluenza nella strada provinciale, il (OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Sant’Elpidio a Mare e l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno per sentirli condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti.
Il giudizio si svolgeva anche nei confronti del comune di Montegranaro (chiamato in causa dopo che il comune di Sant’ Elpidio a Mare aveva negato che il tratto di strada interessato dal sinistro rientrasse nel proprio territorio) nonche’ nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in garanzia dalle due amministrazioni comunali e si concludeva col rigetto della domanda attorea e la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.
In sede di gravame, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza impugnata e, previa compensazione delle spese di primo grado fra il (OMISSIS), il Comune di Sant’Elpidio a Mare e la (OMISSIS) s.p.a., condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Montegranaro e della (OMISSIS) s.p.a..
Ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a dieci motivi, illustrati da memoria; gli intimati non svolgono attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la disposizione dell’articolo 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza e’ stata pubblicata in data 14.12.2007.
2. Il ricorrente prospetta motivi ex articolo 360 c.p.c., n. 3, (il primo, il secondo, il terzo, il quinto sub B), il settimo e il decimo) nonche’ motivi ex articolo 360 c.p.c., n. 5, (il quarto, il quinto, sub A), il sesto, l’ottavo e il nono) ; mentre gli ultimi due concernono la condanna del (OMISSIS) alla rifusione delle spese in favore delle compagnie terze chiamate in causa, tutti gli altri motivi censurano la sentenza impugnata per avere escluso l’efficienza causale del fatto colposo delle amministrazioni convenute (segnatamente, del comune di Montegranaro), che il ricorrente individua nella mancata adozione delle necessarie segnalazioni (verticali e orizzontali) atte a rendere edotto il conducente proveniente dalla strada comunale (nel caso, il (OMISSIS)) della presenza dell’intersezione con la strada provinciale.
3. Ad eccezione del settimo e del decimo, tutti i motivi che deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto – indicate negli articoli 2043 e 1227 c.c., articoli 40 e 41 c.p. (primo motivo), articolo 2043 c.c., e articolo 41 c.p., comma 2, (secondo motivo), articolo 1227 c.c., comma 1 (terzo motivo), articolo 37 C.d.S., e articolo 673 c.p. (quinto motivo, sub B) – appaiono volti principalmente a sollecitare – ancorche’ sotto il profilo della violazione di legge – una diversa valutazione dei fatti.
Per di piu’ (e quale conseguenza della stessa impostazione delle censure), sono assistiti da quesiti di diritto non idonei, in quanto si risolvono in un interpello circa la fondatezza della tesi del ricorrente (affermata sul presupposto di valutazioni di fatto diverse da quelle compiute dalla Corte territoriale), senza enunciare – come necessario – la regula iuris applicata dal giudice di merito e quella u’ diversa – ritenuta applicabile dal medesimo ricorrente.
Tali motivi risultano conseguentemente tutti inammissibili.
4. Parimenti inammissibile e’ l’ottavo motivo, che deduce vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la C.T.U. ed alcuni capitoli di prova testimoniale, ma omette – incorrendo in difetto di autosufficienza – di trascrivere i capitoli e di indicare le specifiche circostanze sulle quali era stata richiesta la consulenza tecnica, non consentendo a questa Corte di valutare la decisivita’ dell’incombente istruttorio disatteso.
5. Il ricorso merita, invece, accoglimento in ordine ai motivi 15, 5 (sub A), 6 e 7, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto investono il tema della segnaletica stradale, sotto i distinti profili dell’individuazione degli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade e dell’adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per escludere la responsabilita’ degli enti gestori del tratto stradale in cui si verifico’ il sinistro.
5.1. Il 7 motivo (“violazione e falsa applicazione dell’articoli 2051 c.c., in tema di responsabilita’ per custodia”) censura la Corte territoriale per avere sussunto la fattispecie “nell’ambito di una responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., non essendo configurabile, nella specie, quella di cui all’articolo 2051 c.c.”.
5.2. Sul punto, la sentenza impugnata spiega che “per i beni del demanio stradale la possibilita’ in concreto della custodia… va esami nata oltre che in relazione all’estensione delle strade anche alle loro caratteristiche, alla loro posizione e alle dotazioni che l’ente preposto di volta in volta appresta condizionando le aspettative degli utenti che sono ben diverse a seconda dell’importanza della strada (e’ indubbio che chi percorre una strada statale puo’ ragionevolmente presumere di trovarsi di fronte a una segnaletica perfettamente rapportata allo stato dei luoghi a differenza dell’utente di una strada secondaria: la diligenza che e’ richiesta al danneggiato nell’uso del bene demaniale… sara’ diversa a seconda che si tratti, a titolo puramente esemplificativo, di una strada campestre o del corso principale della citta’, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso comune, proprio perche’ il danneggiato fa affidamento su una diversa attivita’ di controllo custodia, che quindi ritiene esigibile, in relazione ai due tipi di strada del medesimo demanio)”; aggiunge la Corte territoriale che “nel caso in esame trattasi di strada ubicata in territorio extraurbano del Comune di Montegranaro per le cui caratteristiche… non appare possibile esercitare su di essa la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa da parte dell’ente gestore nel senso suindicato… cosi come non vi e’ dubbio che la strada provinciale avente, nell’occorso, diritto di precedenza, oltre ad essere destinata ad un uso generale e diretto da parte di una molteplicita’ di utenti abbia un’estensione tale da non consentire all’ente proprietario di esercitare sulla stessa l’efficace controllo summenzionato”.
5.3. Tali affermazioni vanno censurate, in quanto denotano una non corretta lettura della giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilita’ dei proprietari (o gestori) delle strade e mostrano di non tener conto della natura dell’omissione (di custodia) specificamente dedotta dal (OMISSIS).
Pacifica – in tema di demanio stradale – la riconducibilita’ della responsabilita’ dell’ente proprietario o gestore al paradigma dell’articolo 2051 c.c. (cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011), questa Corte ha tuttavia precisato (cfr., per tutte, Cass. n. 15383/2006) che l’applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilita’ di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare alle situazioni di pericolo: e’ questa la ragione per cui – in relazione a situazioni pericolose imprevedibili o non immediatamente eliminabili (si pensi, ad es., alla perdita d’olio da un motore o all’ingombro della carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito) – si e’ evocata la distinzione fra strade ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane o si e’ valorizzato il dato dell’estensione del demanio o della destinazione dello stesso ad una generalita’ indeterminata di utenti al fine di ricondurre nell’ambito del caso fortuito tutte quelle situazioni che, sfuggendo alla possibilita’ di controllo continuo e di immediato intervento dell’ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia.
Cio’ premesso, deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione all’adeguatezza della segnaletica stradale, giacche’ rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze (di imprevedibilita’ o impossibilita’ di immediato intervento) che in alcuni casi consentono di escludere – in concreto – un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale.
E’ evidente, infatti, che l’attivita’ diretta all’ordinaria “apposizione e manutenzione della segnaletica stradale” (disciplinata dall’articolo 37 C.d.S. e segg.) non e’ soggetta a imprevisti di sorta e puo’ (e u’ dunque – deve) essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada (a prescindere dal fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale, urbana o extraurbana) e con necessita’ di tener conto, in ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessita’ di segnalazione.
Non puo’ dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l’ente gestore si trovi in posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, ne’ puo’ riconoscersi un qualche rilievo all’estensione del bene o al numero degli utenti; deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: “in relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilita’ di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto causale fra l’inidoneita’ della segnaletica e un sinistro stradale, non puo’ predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’articolo 2051 c.c., per il solo fatto che la strada sia extraurbana”.
5.4. Cio’ premesso in punto di diritto e considerato che la soluzione della controversia dipende – in ultima analisi – dalla valutazione dell’adeguatezza o meno della segnaletica presente in prossimita’ dell’incrocio in cui si verifico’ il sinistro, deve ritenersi che la motivazione della sentenza sia viziata – per insufficienza – in relazione all’affermazione dell’idoneita’ della segnaletica.
Infatti, pur fondando il proprio apprezzamento sulle risultanze del rapporto della Polizia Stradale (che descrive il luogo dell’incidente ed evidenzia almeno tre circostanze significative, ossia il fatto che l’unica segnaletica verticale era costituita da un cartello di stop, che la segnaletica orizzontale era “in alcuni punti nemmeno visibile” e che dopo l’incidente venne apposto un ulteriore segnale di stop), la Corte territoriale mostra di aver considerato esclusivamente le buone condizioni atmosferiche e di visibilita’ e il fatto che “lungo la strada percorsa dal (OMISSIS) era presente una segnaletica verticale di stop… che come leggesi nel rapporto della Polizia stradale… era avvistabile da una notevole distanza rispetto al punto in cui i due veicoli venivano a conflitto”), trascurando di prendere in considerazione gli altri elementi (quanto meno per escluderne la rilevanza nell’ambito di una valutazione complessiva delle risultanze del medesimo rapporto) che pure non apparivano – prima facie – privi di significato.
Sebbene il giudice non sia tenuto a confutare analiticamente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento (implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata), ritiene il Collegio che, nel momento in cui ha scelto di riconoscere prevalente rilevanza alle risultanze del rapporto della Polstrada, la Corte non avrebbe potuto non dar conto di avere effettivamente vagliato tutti gli elementi risultanti da detto rapporto, spiegando perche’ – nelle condizioni date ed anche a fronte del fatto che, dopo il sinistro, venne apposto un secondo segnale di stop – l’unico segnale all’epoca esistente sia stato ritenuto idoneo – da solo e in difetto di adeguata segnaletica orizzontale – ad assolvere all’obbligo di segnalare adeguatamente la presenza dell’incrocio (tanto piu’ che il giudizio di “avvistabilita’” dell’unico segnale presente, espresso dall’autore del rapporto, non e’ assistito dalla fede privilegiata).
6. Accolti, pertanto, i motivi 4, 5 (sub A), 6 e 7 e cassata la sentenza in relazione ad essi (con assorbimento dei motivi 9 e 10, attinenti al regolamento delle spese processuali), deve disporsi un nuovo giudizio che rivaluti i fatti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati e delle ragioni che hanno determinato l’insufficienza della motivazione della sentenza cassata.
7. La Corte di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il 4, il 5 sub a), il 6 e il 7 motivo, dichiarando assorbiti il 9 e il 10; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.
Leave a Reply