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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2013 n. 25823[1]

Il deposito dell’atto di nomina dei difensore di fiducia presso l’autorità precedente può essere effettuato, quando non vi è dubbio sull’esistenza dei rapporto fiduciario, sull’originalità dell’atto e sulla sua provenienza, anche da altro soggetto all’uopo delegato, anche verbalmente, dal difensore nominato (praticante avvocato o altro addetto allo studio), poiché la consegna in tal modo effettuata soddisfa comunque le condizioni indicate dall’art. 96 cod. proc. pen.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/06/il-deposito-della-nomina-puo-avvenire-anche-ad-opera-di-terzo-praticante.html

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