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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 25589 del 11 novembre 2013

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Trieste ha applicato a F. M. la pena concordata di due mesi e venti giorni di reclusione e 360 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 81 e 570 cod. pen. L’imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.
2. Propone ricorso per cassazione il F. M., che deduce violazione di legge (artt. 541 c.p.p, e 153 disp. att. c.p.p.) e mancanza di motivazione in relazione alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, avendo il giudice proceduto alla liquidazione delle suddette spese senza motivazione, in termini globali e Senza distinzione tra onorari e spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento.

È, infatti, affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti (Cass. Sez. 6, n. 25192 del 02/04/2012, Afloariel, Rv. 253104; Sez. 2, n. 26264 del 05/06/2007, Tropea, Rv. 237168).
La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, con rinvio al Tribunale di Trieste.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile e rinvia per il relativo giudizio al Tribunale di Trieste.

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