Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 febbraio 2016, n. 5731

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, in data 03/02/2015;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso nei confronti dell’ordinanza del 08/01/2015 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di annullamento e/o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive contenuto nella sentenza di condanna dello stesso Tribunale in data 10/04/2007.

2. Lamenta, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 665 c.p.p.. In particolare evidenzia che, a fronte di richiesta che deduceva la pendenza di domanda di sanatoria in ragione della realizzazione dell’opera prima del 2003 a supporto della domanda di annullamento o sospensione dell’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la stessa sostenendo che la revoca dell’ingiunzione di demolizione sarebbe consentita al giudice dell’esecuzione unicamente in presenza di titolo abilitativo concesso dalla pubblica amministrazione; ma tale assunto si pone in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui il giudice e’ tenuto ad esaminare i possibili esiti del procedimento amministrativo e in particolare il prevedibile risultato dell’istanza di condono e la durata necessaria per la definizione della procedura; nella specie, invece, il giudice non ha operato alcun controllo circa la pendenza della domanda di sanatoria e sulle eventuali determinazioni successive della pubblica amministrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

Il Tribunale di Napoli, investito della richiesta, oltre che di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive, anche di sospensione dello stesso, ha affermato il principio secondo cui solo la presenza di atti amministrativi intervenuti successivamente e non compatibili con tale ordine, o perche’ conferenti all’immobile una diversa destinazione o perche’ di “sanatoria” delle irregolarita’ poste in essere, avrebbe potuto integrare il presupposto di accoglimento della domanda.

Sennonche’ tale assunto, se rilevante quanto alla revoca dell’ordine, appare in particolare non conferente quanto alla diversa questione della sospensione dello stesso: se e’ ben vero infatti che non e’ sufficiente a neutralizzare l’ordine di demolizione la possibilita’ che in tempi lontani e non prevedibili possano essere adottati atti favorevoli al condannato (in tal senso, Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv. 237815), e’ parimenti vero come anche la semplice pendenza di una procedura finalizzata all’emissione di provvedimenti amministrativi di tal fatta, ove accompagnata da elementi plausibilmente indicativi di un esito favorevole della stessa, possa comportare la legittima stasi della procedura di demolizione. Questa Corte ha infatti in piu’ occasioni affermato che il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e’ tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che puo’ appunto determinare la sospensione dell’esecuzione nel caso di un suo rapido esaurimento (da ultimo, tra le numerose altre, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Non puo’, anzi, sfuggire come sempre questa Corte abbia anche precisato, cosi’ distinguendo tra revoca da un lato e sospensione dall’altro, che mentre la prima e’ condizionata all’intervento di atti amministrativi incompatibili con la esecuzione della demolizione, la seconda discende dal fatto che sia ragionevolmente prospettabile che, nell’arco di breve tempo, questi stessi provvedimenti incompatibili vengano adottati (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791; Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, cit.).

Nella specie, invece, l’ordinanza impugnata, pur a fronte di prospettazione che evidenziava la pendenza di domanda di sanatoria, non ha proceduto alle valutazioni richieste nei termini appena ricordati, limitando, come detto in principio, la propria analisi alla mancata adozione degli atti amministrativi ricordati.

Il provvedimento gravato va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame da condurre alla stregua dei criteri qui ribaditi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

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