Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 11 febbraio 2015, n. 6197
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 4.10.2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. di Francavilla Fontana, in composizione monocratica, emessa in data 31.5.2012, con la quale E.G. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 517 cod.pen. (capo a) e 646 cod.pen. (capo b), dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela e per l’effetto revocava le statuizioni civili, rideterminando la pena per il residuo delitto di cui al capo a) in mesi 6 di reclusione.
Premetteva la Corte territoriale che, secondo la ricostruzione dei fatti, operata dal Tribunale sulla base delle risultanze processuali, nel piazzale della stazione di rifornimento carburante, gestita dall’E. , era praticata l’illecita attività di imbottigliamento e vendita al pubblico di bombole di gpl marchiate Agipgas, senza che l’Eni s.p.a., proprietaria del marchio, ne fosse a conoscenza. La vendita al pubblico avveniva tramite riempimento di bombole vuote consegnate dagli stessi avventori oppure attraverso la cessione di bombole preventivamente riempite e stoccate nel piazzale (dove venivano rinvenute 729 bombole marchiate Agipgas).
Tanto premesso, disattendendo i motivi di appello, riteneva la Corte territoriale che sussistesse il reato di cui agli artt. 81 e 517 cod.pen..
Contrariamente all’assunto dell’imputato dal verbale di sequestro non risultava la presenza sulle bombole del diverso marchio dell’imputato ovvero del diverso colore dato alle bombole medesime. L’idoneità a trarre in inganno gli acquirenti era attestata, oltre che dalla presenza del marchio Agip, dal fatto che l’imbottigliamento avvenisse ad opera di personale in tuta Agip che provvedeva poi a vendere le bombole, preventivamente riempite e stoccate.
Né l’appellante aveva fornito la prova che le bombole stoccate fossero proprio quelle da lui acquistate all’asta (con l’obbligo di ricondizionamento e apposizione di suoi segni distivi).
Il reato di cui all’art.646 cod.pen. andava invece dichiarato improcedibile, risultando la querela sporta da soggetto non munito di procura speciale (in mancanza dei requisiti previsti dall’art.122 cod.proc.pen., in particolare di quello di specifica determinazione di fatti).
2. Ricorre per cassazione E.G. , a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 e 517 cod.pen.
Pur risultando dagli atti che l’E. avesse regolare licenza di imbottigliamento gas e che avesse acquistato all’asta bombole marchiate Agip, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato.
Non ha, però, tenuto conto che il marchio originario era inamovibile, che risultava provato che le bombole rinvenute fossero proprio quelle acquistate all’asta, e che, infine, era stato apposto il collarino Oriagas (verde e non grigio).
Irrilevante era poi la circostanza della mancanza di obiezioni in sede di sequestro e della presenza di addetti con tute Agip.
3. Ricorre, a sua volta, per cassazione Eni s.p.a., denunciando la violazione dell’art. 120 cod.pen. e dell’art.337 cod.proc.pen..
La Corte territoriale, nel ritenere il difetto di legittimazione del Direttore Generale dell’Eni, a proporre querela per mancanza di idonea procura speciale, è incorsa in errore interpretativo. Ha ignorato, in primo luogo, il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 40354 del 18.7.2013, secondo cui titolare del diritto di querela in relazione al reato di furto è anche il responsabile di un esercizio commerciale che non abbia la qualità di legale rappresentante della società proprietaria dei beni sottratti, in quanto egli è titolare di una relazione di fatto qualificata con la cosa sottratta. Tale principio è valido anche per l’appropriazione indebita.
Il qualificato potere di fatto da parte del querelante sui beni di proprietà dell’Eni emerge dalla stessa procura speciale (gli vengono attribuiti il potere di compravendita e permuta, di affitto, locazione, noleggio..).
Al potere gestorio e dispositivo dei beni mobili dell’Eni, tra cui anche le bombole con marchio Agip, corrisponde anche l’autonomo potere di proporre querela.
In ogni caso, il conferimento espresso, attraverso la procura notarile, di instaurare singole controversie davanti a qualunque autorità giudiziaria, comprendeva anche la proposizione di denunce-querele, per cui non era necessaria una procura con i requisiti di cui all’art. 122 cod.proc.pen..
Considerato in diritto
1. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
2. Quanto al ricorso della parte civile, va preliminarmente ricordato che il diritto di querela è un diritto personalissimo che spetta, come recita l’art. 120 cod.pen., ad “ogni persona offesa”.
Proprio perché l’ordinamento, per determinati reati, fa dipendere la procedibilità dell’azione penale, dalla volontà della parte offesa, viene rivestita di particolari cautele la manifestazione di tale volontà per garantire che essa sia riferibile al titolare di quel diritto e non sia viziata o condizionata da elementi esterni.
Pur non essendo necessarie formule sacramentali, deve risultare chiara e precisa la volontà di proporre querela con manifestazione espressa della volontà di perseguire il colpevole.
Si richiede inoltre che essa venga proposta con le forme previste dall’art.333 comma 2 e che, quando sia recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, la sottoscrizione risulti autenticata (art.337 comma 1 cod.proc.pen.) oppure, se proposta oralmente, venga raccolta a verbale con sottoscrizione del querelante o del procuratore speciale (art. 337 comma 2).
È previsto inoltre che l’autorità che riceve la querela debba attestare la data ed il luogo di presentazione, e procedere all’identificazione della persona che la propone (art. 337 comma 4).
E, in perfetta adesione alla lettera ed alla ratio del dettato normativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, essendo la querela un atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà la legge ricollega la procedibilità dell’azione penale, è necessario (a differenza della denuncia, che si concreta in semplice “notitia criminis” e può provenire da chiunque) che la sua sottoscrizione sia vera e genuina; sicché, nel caso in cui il suo inoltro non venga effettuato personalmente, diviene imprescindibile l’autenticazione della firma del querelante (cfr. Cass. pen. sez. – 5 n. 4695 del 25.2.2000, Rv. 215984).
2.1. Ancora maggiori cautele sono necessarie quando la persona offesa dal reato non possa esprimere validamente la volontà di querelarsi.
In tal caso sono previste rigorose regole per la nomina di un curatore speciale (art. 121 cod.pen. e 338 cod.proc.pen.).
Il carattere personalissimo del diritto di querela richiede, inoltre, che la norma di cui all’art.121 cod.pen., sia di stretta interpretazione, di modo che, solo se il titolare del diritto versi in una condizione patologica che ne alteri fa psiche, in modo tale da impedirgli di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente, si rende necessaria la nomina del curatore speciale (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10013 del 20.6.1980, Rv. 146113).
2.2. I medesimi rilievi valgono nell’ipotesi in cui la persona offesa sia una persona giuridica. L’art. 337 comma 3 cod.proc. pen. richiede invero che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione debba contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
2.3. Potendo la querela essere presentata anche a mezzo di un curatore speciale (art.336 comma 1 cod. proc. pen), nell’ottica evidenziata in precedenza vanno lette le disposizioni previste dall’art. 122 cod.proc.pen. e 37 disp.att.cod.proc.pen..
Prevede il primo che, quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura debba, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e debba contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
La disposizione di attuazione, a sua volta, stabilisce che la procura speciale prevista dall’art. 122 possa essere rilasciata anche preventivamente per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale si riferisce.
2.3.1. Secondo un indirizzo interpretativo rigoroso (rimasto peraltro isolato) non sarebbe mai conferibile il potere di proporre querela per fatti non ancora verificatisi ( cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4996 del 19/12/2006, Guarini). Tale indirizzo non è condivisibile perché in contrasto con le disposizioni normative sopraindicate, delle quali si determinerebbe una sostanziale abrogazione.
Gli altri due orientamenti interpretativi che si confrontano, come evidenziato con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 23.3.2012, non sono incompatibili, come potrebbe sembrare; “ed invero, l’interpretazione più restrittiva ritiene necessario che il mandante precisi sempre per quali specifici reati intende che venga proposta querela, anche se si tratta di società ed i reati per i quali viene presentata querela dal procuratore speciale siano strettamente connessi all’attività sociale (nel caso esaminato da Sez. 5, Sentenza n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo si trattava di una società di telecomunicazioni ed i reati cui si faceva riferimento erano quelli di diffamazione). Per questo indirizzo, dunque, la procura speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela. Al contrario, per il più recente orientamento espresso dalla seconda sezione, il riferimento a specifici reati non è affatto necessario, ben potendosi individuare implicitamente i fatti cui si riferisce la procura speciale rilasciata ex art. 37 disp. att. c.p.p. con riferimento alle qualità del soggetto od allo scopo dell’ente che rilascia la procura”. “Non è sufficiente un generico mandato a proporre querela, perché in tal caso si violerebbe il requisito della specificità richiesto dall’art. 122 c.p.p., essendo invece necessario indicare nella procura tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al momento del rilascio della procura speciale preventiva (è, dunque, necessario che il mandante precisi almeno per quali tipologie di reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi)”.
2.4. È pacifico che agli atti non vi sia alcuna manifestazione della volontà di querelarsi da parte del rappresentante legale dell’ENI, né personalmente né a mezzo di procuratore speciale, in relazione al fatto specifico dell’appropriazione indebita contestata a E.G. .
Vi è solo una procura speciale rilasciata in via preventiva al dr. T.A. , Direttore Generale della Divisione Refining & Maarketing dell’ENI s.p.a., in data 15.4,2004, dall’Amministratore delegato dell’ENI, Dott. M.V. .
Tale procura, come ha dato atto la Corte territoriale, prevedeva al punto 51 il potere di “Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria, speciale, e amministrativa, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, e rinunciare e/o accettare rinunzie sia all’azione che agli atti del giudizio e di rispondere all’interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, dai suoi procuratori speciali per l’esercizio dei poteri conferitigli”.
Palesemente in tale punto (né ve ne sono altri, non essendo stati neppure evidenziati dalla ricorrente parte civile) non si fa riferimento alle tipologie di reato per le quali il mandante intendeva venisse proposta querela od alle situazioni in cui il mandatario dovesse attivarsi (secondo il dictum in precedenza evidenziato della sentenza n.25138/2012), ma neppure alla volontà di delegare al procuratore speciale la presentazione di querele sia pure in modo generico.
Per le ragioni in precedenza esposte non può ricavarsi tale volontà, riguardante un diritto personalissimo quale quello di querela, dalla generica delega a promuovere azioni davanti all’Autorità Giudiziaria. Il diritto di querela incide invero sulla procedibilità dell’azione penale, per cui deve risultare, in modo chiaro e non equivoco, che il titolare abbia inteso servirsi di un procuratore speciale per la manifestazione della sua volontà in proposito.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la procura in atti non contenesse i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt.122 e 337 cod.proc.pen..
2.5. Non pertinente è poi il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n.40354 del 18.7.2013, Rv. 255975, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso-inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità-che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.
Come emerge chiaramente dalla lettura della motivazione, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la qualifica di persona offesa a chi eserciti sul bene un potere di fatto, che può esplicarsi sia nel contatto fisico con la res che in modo indiretto (sempre però nella sfera di sorveglianza del soggetto).
“Il possesso penalistico di cui si parla non è necessariamente caratterizzato da immediatezza a differenza di quello civilistico che, come è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona. Esso peraltro non implica necessariamente una relazione fisica con il bene. È concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa. Per ripetere un antico ed efficace esempio, il possessore della valigia rimane tale anche se essa è nelle mani del portabagagli che è, invece, mero detentore” (pag. 18 sent. n. 40354/2013 cit.).
Un siffatto potere di fatto sui contenitori – bombole di cui alla contestazione non apparteneva certo al Direttore Generale dell’ENI in forza della procura rilasciata in suo favore.
Esso piuttosto competeva all’E. , il quale, secondo la stessa contestazione, aveva il possesso dei contenitori, non avendoli restituiti al legittimo proprietario.
Egli, pertanto, secondo il dictum delle Sezioni Unite sopra richiamato (riconoscendosi tutela anche al possesso conseguito in modo illecito o clandestino) avrebbe potuto, per ipotesi, proporre querela in caso di furto.
Il Direttore Generale, non avendo il possesso nel senso chiarito dalle Sezioni Unite, e non essendo proprietario (tale era l’ENI in persona dell’Amministratore delegato), non era legittimato a proporre querela in ordine al reato di appropriazione indebita, se non in forza di una procura speciale (che, come si è visto, però, mancava).
3. In ordine al ricorso dell’E. , va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p. la condotta descritta con l’espressione “mette altrimenti in circolazione” che nella fattispecie è alternativa a quella del “porre in vendita”, avuto riguardo all’oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l’espressione “mettere in commercio” presente nella diversa fattispecie di cui all’art. 516 cod.pen. nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferita a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere tutte le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell’uscita della mercé dalla disponibilità del detentore (Cass. Sez. 3 n.7639 del 25.5.1998; Sez. 3 n.9979 del 29.1.2003). Anche secondo Cass. Sez. 3 n. 14644 del 23.2.2005 ai fini della integrazione del reato di cui all’art.517 c.p. la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione (Fattispecie in cui i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti di vendita).
3.1. All’E. risulta contestato di aver posto in vendita e, comunque, altrimenti messo in circolazione 739 contenitori-bombole ed i Giudici di merito hanno accertato (la circostanza peraltro non è neppure specificamente contestata) che il prevenuto praticava l’illecita attività di imbottigliamento e vendita al pubblico di bombole marchiate AGIP e che detta vendita avveniva sia attraverso il riempimento estemporaneo di bombole vuote consegnate dagli stessi avventori, sia attraverso la cessione di bombole previamente riempite e stoccate presso il piazzale della stazione di servizio.
3.2. Quanto alla idoneità a trarre in inganno i consumatori su qualità e provenienza del prodotto, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha accertato che il marchio Agip, chiaramente visibile sui contenitori, non poteva che ingenerare confusione.
Ha esaminato, inoltre, la tesi difensiva già esposta nei motivi di appello, evidenziando che nel verbale di sequestro non si faceva cenno alcuno ad “un eventuale diverso marchio dell’imputato” ed “al diverso colore delle bombole”.
Ha escluso, quindi, sulla base delle risultanze processuali, che le bombole fossero state ricolorate e messe in vendita con marchio Oriagas.
Ha, inoltre, sottolineato che ad ingenerare ancor di più confusione nei consumatori era la circostanza che l’imbottigliamento e la vendita avvenivano ad opera di personale in tuta AGIP.
3.3. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rilettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede, non indicando, peraltro, in modo specifico, da quali atti emerga, contrariamente a quanto accertato dai Giudici di merito, che fosse stato apposto il collarino Oriagas e che il colore fosse verde.
Quanto all’acquisto delle bombole all’asta, a parte il fatto che l’imputato non aveva assolto all’onere di dimostrare che quelle sequestrate fossero proprio quelle acquistate, ha evidenziato la Corte di merito che vi era comunque l’obbligo di “ricondizionamento e apposizione di segni distintivi suoi propri”. In mancanza (e si è visto come vi fosse la prova del contrario) tale circostanza, se pur vera, non escludeva la configurabilità del reato di cui all’art. 517 cod.pen..
Infine la Corte territoriale non ha certo “interferito” sulla scelta e sull’utilizzo del personale dipendente, essendosi limitata a valorizzare la circostanza che l’impiego di personale in tuta AGIP, anche per la vendita del prodotto, ingenerava ulteriore confusione nei consumatori in ordine a qualità e provenienza del prodotto.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Essendo stati rigettati entrambi i ricorsi, si ritiene, invece, di compensare tra le parti le spese di costituzione di parte civile per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di costituzione di parte civile di questo grado di giudizio.
Leave a Reply