stalking

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 febbraio 2014, n. 6384 

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza 2.7.2013 il Tribunale di Brescia ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bergamo che aveva respinto la richiesta di applicazione, nei confronti di V.A., della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa B.M.
I giudici di merito hanno motivato la decisione rilevando che dai fatti descritti dalla querelante ed emersi dall’esame del traffico telefonico anche sotto forma di sms non sono evincibili gli estremi del reato di stalking, in relazione al quale era stata richiesta la misura cautelare, mancando l’idoneità delle condotte a produrre il perdurante stato di ansia e timore voluto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 612 bis.
2. Il Pubblico Ministero ricorre per la cassazione del provvedimento denunziando, con unica censura, la violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) in relazione all’art. 310 cpp: premettendo di non condividere nel merito il provvedimento del Tribunale, così come quello emesso in precedenza dal GIP, il ricorrente afferma in sostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussistevano i gravi indizi di colpevolezza avendo la parte offesa riferito di essere stata oggetto di numerose telefonate effettuate dal marito legalmente separato, di pedinamenti, di minacce, che le avevano creato un persistente stato di ansia e paura. A dire del ricorrente, l’errore dei giudici di merito sta nel non avere proceduto ad una valutazione complessiva delle dichiarazioni della parte offesa.
Ritiene dunque che il provvedimento sia affetto da illogicità e contraddittorietà della motivazione oltre che da violazione di legge e osserva che la persistenza dell’esigenza cautelare è dimostrata dall’integrazione della denunzia resa il 2.7.2013, nella quale riferisce di nuovi e più pesanti pedinamenti, molestie, percosse e danneggiamenti dell’auto, con recrudescenza delle condotte e aumento del rischio prospettato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
Il delitto di atti persecutori cosiddetto “stalking” (art. 612 bis cod. pen.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 29872 del 19/05/2011 Cc. dep. 26/07/2011 Rv. 250399; Sez. 5, Sentenza n. 34015 del 22/06/2010 Cc. dep. 21/09/2010 Rv. 248412).
Essendo stato dedotto anche il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, è opportuno ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
2. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto insussistenti gli elementi dì colpevolezza (“gravi indizi”, secondo la previsione legislativa) del reato di stalking, che richiede un perdurante stato di ansia o di paura e non già una mera ripetizione di condotte lesive. osservando che il notevole flusso telefonico da V. a B. (sicuramente dal contenuto minaccioso) non era univocamente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico, perché, come accertato dalla PG, risultavano anche molte telefonate in uscita dalla B. al V. Il Tribunale ha pertanto collegato i ripetuti tentativi di contattare la moglie anche con espressioni minacciose e ingiuriose in un contesto conflittuale tra ex coniugi e ha concluso per la sussistenza degli estremi dell’ingiuria, minaccia e molestia, per i quali non è ammessa la misura cautelare.
Ebbene, un siffatto percorso argomentativo si rivela illogico perché il Tribunale, pur dilungandosi sui differenti contenuti delle narrazioni di cui all’atto di querela e alle successive dichiarazioni rese al pubblico ministero, in ogni caso (v. pag. 6) riconosce – come elemento comune ad entrambi gli apporti orali – un comportamento molesto del V. posto in essere col mezzo del telefono, caratterizzato dalla molteplicità di chiamate e sms anche a contenuto minatorio o da atteggiamenti ossessivi (ad esempio, presentandosi nei luoghi frequentati dalla donna oppure contattando persone vicine alla stessa). E tuttavia, pur in presenza di tali elementi, esclude la sussistenza di quello stato di ansia e paura manifestato dalla parte offesa (di cui non pone neppure in dubbio l’attendibilità), richiamando a tal fine l’esistenza di chiamate della donna dirette al V. e, in definitiva, il contesto conflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia tra i due coniugi, cioè un dato che non è assolutamente idoneo ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione, ma che anzi appare assai rilevante, tant’è che l’art. 612 bis, al secondo comma, prevede addirittura come aggravante l’esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato per nuovo esame da parte del giudice di rinvio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in caso positivo, sull’esistenza delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia.

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