Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III 
sentenza 5 febbraio 2014, n. 574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7674 del 2013, proposto dalla: Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Im., con domicilio eletto in Roma;

contro

St. S.a.s. di An., in persona del legale rappresentante p.t. An., rappresentata e difesa dagli avv. En.De. e Sa.Cr., con domicilio eletto presso Ca.D. in Roma;

nei confronti di

ASL Salerno, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 1545 del 15 luglio 2013, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di rilascio di autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dello St. S.a.s. di An.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Ma.Im. e Sa.Cr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Lo St. S.a.s. di An., operante nel settore della radiologia medico diagnostica e convenzionata con il S.S.N., con istanza del 9 luglio 2012 ha chiesto alla Regione Campania il rilascio del formale atto di autorizzazione alla installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica (RM); assumeva di avere già implicitamente conseguita detta autorizzazione per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 542 del 1994, a seguito della mancata pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda presentata il 30 dicembre 2000 e il 4 gennaio 2001.

2.- L’Amministrazione regionale non ha, tuttavia, dato riscontro a tale (nuova) istanza e lo St. ha pertanto impugnato, davanti al T.A.R. per la Campania, il silenzio rifiuto serbato dalla Regione ed ha chiesto, in accoglimento del ricorso, la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con il materiale rilascio del titolo formale di autorizzazione.

3.- Il T.A.R. per la Campania, con sentenza della Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 1545 del 15 luglio 2013, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo della Regione Campania di pronunciarsi con provvedimento espresso, nel termine di trenta giorni, sulla richiesta dello St. s.a.s. di An., formulata in data 9 luglio 2012.

4.- La Regione Campania ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.

4.1.- Dopo aver ricordato che lo St. ha presentato una richiesta che trova la sua fonte in un’istanza per l’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica (RM) fissa total body a uso diagnostico, presentata il 30 dicembre 2000 e mai fatta valere fino all’atto di diffida del 10 luglio 2012, con il conseguente decorso dei termini prescrizionali sul diritto che si assume acquisito per silenzio assenso, la Regione Campania ha sostenuto che l’interessata avrebbe dovuto presentare (dopo 13 anni) una nuova istanza, essendo mutata radicalmente la normativa che regola l’autorizzazione alla installazione di apparecchiature a risonanza magnetica.

4.2.- La Regione Campania ha quindi sostenuto l’erroneità della sentenza appellata che ha ritenuto apoditticamente valida la risalente istanza del dicembre 2000, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione del diritto che sarebbe stato acquisito dalla istante.

4.3.- Né la sentenza gravata si è pronunciata in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di tutti gli atti presupposti e successivi lesivi (e in particolare della delibera di G.R. n. 1469 del 2008 contenente le Linee Guida per la installazione di apparecchiature a risonanza magnetica).

4.4.- Inoltre la sentenza non ha tenuto conto che non risultava dimostrata l’effettiva presentazione alla Regione della domanda, volta ad ottenere l’autorizzazione alla installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica (RM) fissa total body a uso diagnostico, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla, che si assume assentita per silenzio assenso.

4.5.- La Regione Campania ha, infine, censurato l’appellata sentenza nella parte in cui ha affermato che è fatto salvo l’accertamento da parte della Regione “laddove verifichi che lo studio medico richiedente è carente dei presupposti tecnici per lo svolgimento delle previste attività, anche alla luce dell’evoluzione della normativa applicabile”.

5.- L’appello non è fondato.

Si deve preliminarmente ricordare che l’azione promossa contro il silenzio rifiuto dell’amministrazione tende all’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo della stessa quale violazione dell’obbligo di pronunciarsi in modo espresso sull’accoglibilità o meno di una domanda che ad essa è stata avanzata.

L’Amministrazione è, infatti, tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio di un potere che l’ordinamento le ha attribuito e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate (fatto salvo il caso di domande manifestamente prive di fondamento o sulle quali ha già provveduto), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ha previsto per la tutela delle loro ragioni.

Il giudizio sul silenzio rifiuto, ora disciplinato dagli artt. 117 e 31 del Codice del processo amministrativo (e prima dall’art. 21 bis della legge TAR), ha pertanto per oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva provvedere.

6.- Ciò posto, non può ritenersi che, nella fattispecie in esame, la Regione Campania non fosse tenuta a pronunciarsi sull’istanza che era stata avanzata, il 9 luglio 2012, dallo St. S.a.s. di An. per ottenere il formale rilascio della autorizzazione alla installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica (RM) che si assumeva già assentita per il silenzio assenso formatosi sulla domanda presentata il 30 dicembre 2000.

Non è dubbio, infatti, che lo St. avesse una posizione qualificata a presentare tale istanza sia perché soggetto (attualmente) operante nel settore della radiologia medico diagnostica convenzionata con il S.S.N., sia perché assumeva di aver presentato anni addietro una domanda per ottenere l’autorizzazione alla installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica che si doveva ritenere assentita per silenzio assenso.

7.- E, come affermato dal giudice di primo grado, tale domanda, in base agli elementi di prova forniti in giudizio, doveva ritenersi effettivamente inviata alla Regione Campania dallo St. S.a.s. di An., mentre sulla stessa non risultava adottato dalla Regione Campania alcun provvedimento, positivo o negativo, con la conseguente possibile formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 542 del 1994.

8.- In ogni caso la Regione Campania, proprio perché (come affermato in giudizio) riteneva che lo St. non avesse un precedente titolo autorizzativo, non avrebbe dovuto serbare il silenzio (rifiuto) sulla (nuova) istanza presentata ma avrebbe dovuto procedere alla valutazione in concreto della stessa e verificare la compatibilità della domanda con le vigenti disposizioni che regolano l’uso da parte delle strutture private di determinate apparecchiature sanitarie.

9.- Perde quindi ogni rilievo la questione riguardante il mancato uso pluriennale da parte dello St. istante, dell’autorizzazione che si riteneva assentita per silenzio assenso.

E non ha egualmente alcun rilievo, ai fini della decisione, l’eccepita mancata impugnazione degli atti che regolano l’installazione di apparecchiature a risonanza magnetica (e in particolare della delibera di G.R. n. 1469 del 2008 contenente le relative Linee Guida).

10.- Correttamente pertanto il T.A.R. per la Campania ha affermato l’obbligo della Regione Campania di provvedere sull’istanza in questione, fatta salva ogni valutazione sulla sua accoglibilità che è condizionata alla verifica dei presupposti, anche tecnici, necessari per lo svolgimento delle attività relative alla richiesta fatta.

11.- In conclusione deve ritenersi illegittimo, come affermato dal T.A.R. per la Campania, il silenzio serbato dall’Amministrazione.

L’appello deve essere quindi respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata, con l’affermazione dell’obbligo della Regione Campania di provvedere motivatamente sull’istanza presentata dallo St. S.a.s. di An..

Resta fermo che spetta comunque alla Regione Campania ogni valutazione sulla accoglibilità dell’istanza in questione.

12.- Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Campania al pagamento in favore dello St. S.a.s. di An. di Euro 2.000,00 (duemila), per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Vittorio Stelo – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2014.

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