SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 11 aprile 2013, n. 16459
Ritenuto di fatto
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2/12/2011, ha dichiarato R.I. colpevole dei reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 cod. pen. per avere arrecato molestie a S.S., in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina, e la ha condannata alla pena di euro Euro 120,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la prevenuta personalmente, con i seguenti motivi;
– inosservanza dell’art. 163 bis disp. att. cod. proc. pen., visto che competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale centrale di Palermo;
– vizio di motivazione ed errata lettura delle emergenze istruttorie che se correttamente valutate, avrebbero indotto il decidente a ritenere la insussistenza di prova in ordine alla concretizzazione dei reato contestato ed alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta.
Considerato in diritto.
Il ricorso è inammissibile.
La argomentizione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.
Preliminarmente, va rilevato come dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerga in maniera dei tutto evidente, che il giudice è pervenuto alla affermazione di colpevolezza della prevenuta a seguito di una esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi, confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente (deposizioni S., P. e L.).
Con il primo motivo di annullamento si eccepisce la inosservanza dell’art. 163 bis, disp. att., cod. proc, pen., in quanto competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata dei Tribunale di Palermo e non il Tribunale centrale.
La censura è totalmente priva di pregio, perché, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le sezioni distaccate, sia del Tribunale, che della Corte di Appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dall’unico ufficio da cui dipendono; di tal chè la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, né e ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra di esse (ex multts Cass. 12/12/06, n. 42172).
Di poi, inammissibile è da ritenere la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, in quanto con essa si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo: in tema di controllo sulla motivazione a questa Corte è normativamente inibita la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l’appartato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Va richiamato sul punto il principio secondo il quale esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U.2/7/1997, 6402).
Tenuto conto della sentenza dei 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la I. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativarnente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
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