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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 aprile 2013 n. 17335[1]

Se è vero che le SSUU, hanno scritto che nel procedimento di revoca non si possono rimettere <<in discussione con l’istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili>>, tuttavia, hanno anche scritto che «la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento […]».
Ora, poiché tutta la ratio decidendi della suddetta sentenza è imperniata sull’assimilabilità del procedimento di revoca a quello di revisione, tant’è che viene effettuato un rinvio integrale alla normativa dì cui all’art. 630 cod. proc. pen., non vi è ragione alcuna per ritenere che il procedimento di revoca delle misure di prevenzione debba soffrire di una così evidente, ingiustificata ed irrazionale limitazione tanto più ove si consideri che in esso viene in rilievo un diritto costituzionalmente protetto (diritto di proprietà)

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/04/revoca-solo-con-prove-sopravvenute-o-scoperte-dopo-la-condanna.html

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