Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27933/2008 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Direttore Sinistri sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso notificato;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 3014/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/10/2007 R.G.N. 1141/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. dei motivi 7-8-9-10, rigetto degli altri motivi, assorbito l’undicesimo, quali enunciati nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 2.2.1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Torre annunziata la (OMISSIS) (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.) e la sig.a (OMISSIS), esponendo che:
-) il (OMISSIS), a (OMISSIS), si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo Fiat Panda targato (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurato dalla (OMISSIS), e il motociclo Piaggio Sfera di proprieta’ di (OMISSIS) e condotto da (OMISSIS);
-) la responsabilita’ del sinistro andava ascritta a (OMISSIS).
Si costitui’ la sola (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda.
Nel giudizio venne chiamata in causa iussu iudicis la sig.a (OMISSIS), conducente del veicolo Fiat Panda sopra descritto.
2. Con sentenza 20.12.2001 n. 137 il Tribunale di Torre Annunziata accolse la domanda e condanno’ i convenuti in solido al pagamento di euro 20.678,83 nei confronti di (OMISSIS), e di euro 1.120,71 in favore di (OMISSIS).
3. La sentenza venne impugnata dalla (OMISSIS) s.p.a. (nuova ragione sociale della (OMISSIS)), sia nella parte in cui aveva attribuito le responsabilita’, sia nella parte in cui aveva stimato il danno.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 1.10.2007 n. 3014, riformo’ la decisione di primo grado: sia ripartendo la responsabilita’ del sinistro in via paritaria tra i due conducenti, ex articolo 2054, comma 2, c.c.; sia rideterminando la misura del danno non patrimoniale patito da (OMISSIS) in misura inferiore rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di 10 motivi.
Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivi 1-6 di ricorso.
1.1. I primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ pongono questioni analoghe.
Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia incorsa tanto nel vizio di violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), quanto nel vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui ha ripartito la responsabilita’ del sinistro tra i due conducenti ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2. Secondo i ricorrenti, infatti, da un lato esisteva la prova d’una colpa esclusiva della sig.a (OMISSIS) nella causazione del sinistro, e dall’altro non vi era prova d’una colpa concorrente di (OMISSIS).
1.2. Tutti questi motivi sono palesemente inammissibili nella parte in cui lamentano un errore di diritto.
Infatti, sotto le vesti della lamentata violazione dell’articolo 2054 c.c., e articoli 148 e 149 C.d.S., i ricorrenti pretendono nella sostanza da questa Corte una nuova valutazione delle prove, diversa da quella compiuta dal giudice di merito: pretesa, come noto, inammissibile in sede di legittimita’.
Nella parte in cui i ricorrenti lamentano un vizio di motivazione, i motivi in esame sono invece infondati: la Corte d’appello ha infatti adeguatamente motivato il proprio convincimento affermando che l’unica prova disponibile sulla dinamica del sinistro, e cioe’ una deposizione testimoniale, era generica:
da qui l’applicabilita’ dell’articolo 2054 c.c., comma 2.
La motivazione, dunque, esiste e non e’ illogica ne’ contraddittoria.
2. Il settimo motivo di ricorso.
2.1. Col settimo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5).
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello ha liquidato il danno biologico patito da (OMISSIS) con una motivazione del tutto apparente.
2.2. Il motivo e’ fondato.
La Corte d’appello, dopo avere ritenuto non corretta la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice, ha liquidato il danno non patrimoniale da lesione della salute patito dall’attore con questa motivazione: “premessa la percentuale di invalidita’ e l’eta’ del danneggiato, in applicazione dei criteri tabellari di creazione giurisprudenziale aggiornati all’attualita’, spettano euro 12.063 per danno biologico”.
2.3. Quella appena trascritta non e’ che un simulacro di motivazione.
Poiche’ nel caso di specie alcuna norma di legge disciplina la aestimatio del danno, questa deve avvenire ai sensi dell’articolo 1226 c.c..
La liquidazione equitativa ai sensi dell’articolo 1226 c.c., non puo’ ovviamente sbiadirsi in un responso oracolare, ne’ svilirsi al livello di un frettoloso calcolo ragionieristico del tutto sganciato dalle specificita’ del caso concreto.
E’, infatti, principio pacifico e risalente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (a partire almeno da Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993, Rv. 480259, in motivazione) quello secondo cui il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi:
(a) da un lato, assicurare la parita’ di trattamento a parita’ di danno, attraverso l’adozione di un criterio standard uniforme;
(b) dall’altro, garantire adeguata considerazione alle specificita’ del caso concreto, attraverso la variazione in piu’ od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve:
(a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita’ di calcolo;
(b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita’ di variare in piu’ od in meno il criterio standard.
La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l’iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice (ex infinitis, Sez. 3, Sentenza n. 6088 del 20/03/2006, Rv. 590613).
Ove poi, come e’ d’uso, il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. “a punto variabile” (come consentito e, a determinate condizioni, imposto da Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048), nella motivazione non puo’ esimersi dall’indicare:
(a) il valore monetario di base del punto;
(b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell’eta’ della vittima;
(c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.
2.4. Nel caso di specie, non uno di questi pacifici precetti e’ stato rispettato dalla Corte d’appello di Napoli.
La motivazione da questa adottata, che rasenta e supera l’ermetismo, non spiega infatti:
(a) quali siano i “criteri tabellari di creazione giurisprudenziale” cui fa riferimento;
(b) chi li abbia creati, quale ne sia il contenuto, quale il criterio di variazione in funzione della gravita’ del danno;
(c) con quale indice siano stati “aggiornati all’attualita’”;
(d) in che modo e misura abbia (o non abbia) tenuto conto delle specificita’ del caso concreto, variando in piu’ od in meno la misura standard del risarcimento.
2.5. La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale nel liquidare nuovamente il danno alla salute si atterra’ ai criteri indicati al p. 2.3.
3. L’ottavo motivo di ricorso.
3.1. Con l’ottavo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Espongono, al riguardo, che la sentenza avrebbe violato gli articoli 2043 e 2059 c.c., per non avere applicato nessuna delle “tabelle” per la liquidazione del danno alla salute predisposte dai vari Tribunali, tanto meno quella milanese generalmente applicata dal Tribunale di Napoli.
3.2. Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del settimo motivo di ricorso.
4. Il nono ed il decimo motivo di ricorso.
4.1. Il nono ed il decimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ pongono questioni analoghe.
Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia incorsa tanto nel vizio di violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), quanto nel vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui ha liquidato il danno da mora. La Corte d’appello ha infatti liquidato tale danno applicando il saggio legale degli interessi sulla somma integralmente rivalutata, con decorrenza da un momento intermedio (30.3.2001) tra il sinistro e la liquidazione, anziche’ dalla data del sinistro ((OMISSIS)).
4.2. Ambedue i motivi sono manifestamente fondati.
Il debitore del risarcimento del danno aquiliano e’ in mora ex re dal giorno del fatto illecito (articolo 1219 c.c., comma 2, n. 1).
La mora nell’adempimento dell’obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell’articolo 1283 c.c., ne’ ai sensi dell’articolo 1224 c.c.: l’una e l’altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all’ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l’obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
La mora nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria non e’ tuttavia senza effetti: essa comporta l’obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilita’ di investire la somma spettategli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex articolo 1226 c.c., puo’ essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purche’ sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioe’ frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell’unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma (cioe’ la media) tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, ovvero – il risultato e’ analogo – sul credito espresso in moneta dell’epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480).
4.3. La corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria discende pianamente dai principi appena esposti.
L’obbligo di risarcire il danno sorge nel momento in cui e’ perfezionata la commissione dell’illecito (articolo 1173 c.c.); e la commissione dell’illecito e’ perfezionata quando sussistono i tre elementi della condotta illecita, del nesso di causa e del danno ingiusto. Quest’ultimo, ovviamente, potra’ essere anche futuro, a condizione che attuali siano i presupposti di fatto che produrranno, in futuro, la perdita od il mancato guadagno.
Ne consegue che il giorno in cui sorge l’obbligazione risarcitoria e’ quello in cui si materializza il danno, nel caso di danno attuale, ovvero i suoi presupposti, nel caso di danno futuro.
Tale data sara’ altresi’ quella in cui, divenendo attuale l’obbligo risarcitorio del debitore, iniziera’ a maturare il danno da mora.
Alla luce di tali criteri e’ agevole concludere che, nel nostro caso:
(a) l’obbligo di risarcire il danno consistito nelle spese mediche, ha cominciato a produrre interessi dalla data delle singole erogazioni;
(b) l’obbligo di risarcire il danno biologico da invalidita’ temporanea, ha cominciato a produrre interessi de die in diem;
(c) l’obbligo di risarcire il danno biologico da invalidita’ permanente e la sua personalizzazione, in qualunque modo denominata (“danno morale”, “danno esistenziale”, od altro), ha cominciato a produrre interessi dalla data di cessazione dell’invalidita’ temporanea.
4.4. La sentenza impugnata ha del tutto trascurato i principi che precedono: essa infatti ha liquidato il danno da mora sotto forma di interessi, facendoli decorrere non dal giorno dell’illecito, ma da una data intermedia tra quel giorno e il giorno della liquidazione.
Ma poiche’, per quanto detto, il danno da mora nelle obbligazione di valore compensa il mancato godimento del denaro, quel che puo’ variare ai fini della sua liquidazione e’ il saggio degli interessi o la base di calcolo di essi, ma non certo il periodo di tempo per il quale il capitale non goduto avrebbe prodotto i suoi frutti.
La Corte d’appello ha dunque evidentemente confuso saggio degli interessi e durata degli interessi, ed anziche’ compiere il relativo calcolo computando un saggio medio, ha computato un periodo di tempo medio.
4.5. La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale liquidera’ il danno da mora attenendosi al seguente principio:
Il danno da ritardato adempimento dell’obbligo di risarcire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell’epoca dell’illecito.
Tali interessi si produrranno dalla data in cui si e’ verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella di consolidamento dei postumi) a quella di liquidazione; dopo tale data il coacervo di capitale e danno da mora, ormai trasformato in una obbligazione di valuta, iniziera’ a produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell’articolo 1282 c.c., comma 1.
5. L’undicesimo motivo di ricorso.
5.1. Con l’undicesimo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (sebbene, nella illustrazione del motivo, adombrino anche il vizio di nullita’, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4). Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe malamente motivato:
(a) la decisione di compensare le spese del 1 grado di giudizio;
(b) la decisione di compensare le spese del 1 grado nonostante l’assicuratore avesse appellato solo sul quantum delle spese, non sulla condanna alle spese;
(c) condannato gli attori al pagamento integrale delle spese di 2 grado.
5.2. Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui invoca una ultrapetizione (punto (b) del p. che precede, perche’ non corredato dal quesito di diritto prescritto dall’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Nella parte restante il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del settimo, del nono e del decimo motivo di ricorso.
6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) accoglie il settimo, il nono ed il decimo motivo di ricorso inammissibili, infondati o assorbiti gli altri; cassa e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

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