Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 1 ottobre 2014, n. 40530

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5834/2012 TRIBUNALE di TORINO, del 22/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22.3.2013 il Tribunale di Torino, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di euro 1.800,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, perche’, nelle rispettive qualita’ di proprietario e di amministratore unico della (OMISSIS) srl, non ottemperavano al dovere di vigilanza sui dipendenti che abbandonavano rifiuti bituminosi in violazione del disposto dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo citato. Dopo aver rilevato che il deposito dei rifiuti risultava provato dalle videoriprese di una telecamera, il Tribunale ha considerato che le dimensioni dell’azienda non consentivano di ritenere lo scarico abusivo una iniziativa autonoma degli operai i quali, peraltro, non avevano alcun interesse a porre in essere una tale condotta, piuttosto che recarsi in discarica. Si e’ quindi soffermato sui altri rilievi difensivi disattendendoli.
2 Contro questa decisione propongono ricorso per cassazione il (OMISSIS) e il (OMISSIS), denunciando, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e lettera b), la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nonche’ l’inosservanza della legge penale con riferimento all’accertamento dell’elemento psicologico del reato e del rapporto di causalita’ tra condotta ed evento.
Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito ha ravvisato una sorta di responsabilita’ oggettiva trascurando l’accertamento dell’elemento psicologico ed omettendo di considerare una serie di elementi di fatto che suffragavano la tesi del movente ritorsivo sostenuto dalla difesa (comportamento dei dipendenti autori dello scarico, i quali non hanno continuato il rapporto di lavoro con la societa’ e si sono rifiutati anche di deporre); ancora, non avrebbe spiegato perche’ mai i dipendenti avrebbero effettuato uno scarico sotto gli occhi di una telecamera a tutti nota ed a soli 50 metri dal magazzino societario, con la sicurezza di essere individuati; non avrebbe motivato sul vantaggio economico ottenuto nel caso di specie dall’imprenditore, laddove invece, secondo i calcoli dei ricorrenti a fronte di un risparmio non superiore a 200 euro (considerata la quantita’ dei rifiuti) si poneva la prospettiva certa di un procedimento penale per la consapevolezza dell’esistenza della telecamera, con tutti i relativi costi: cio’ che secondo il giudice di merito avrebbe rappresentato un maggior lucro, in concreto si presenta come una perdita netta sia in termini economici che personali. Altro profilo di censura riguarda la ritenuta irrilevanza della lettera del settembre 2006 con cui si ricordava ai dipendenti il divieto di scarico abusivo nonche’ la successiva lettera del 23 settembre 2010 che minacciava addirittura il licenziamento. Rilevano l’impossibilita’ di controllare ogni comportamento dei dipendenti che, nel caso di specie, potrebbe essere stato determinato da finalita’ ritorsive o dall’esigenza di evitare le attese alla discarica: nel caso di specie il tribunale ha omesso di accertare che l’azione o omissione degli incolpati abbia contribuito a determinare la violazione della legge penale e, in carenza di tale certezza, non poteva esservi spazio per una condanna; osservano poi che, contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale la lettera del 2010 si collegava alla precedente politica in tema di smaltimento dei rifiuti e ne richiamano alcuni passaggi. Altra carenza e contraddittorieta’ motivazionale sta, secondo i ricorrenti, nell’avere posto i due imputati sullo stesso piano,nonostante la differenza dei ruoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23971 del 25/05/2011 Ud. dep. 15/06/2011 Rv. 250485; Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008) “il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 2, comma 3, gia’ prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti “coinvolti”, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi “beni da cui originano i rifiuti” e il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”.
Sul punto, pertanto, si e’ affermato (Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro) che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilita’ per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di “coinvolgimento” trovava specificazione nelle disposizioni poste dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 10, ed attualmente Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all’articolo 10 non vale ad escludere la responsabilita’ dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano “resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (vedi Cass., Sez. 3, 6.2.2000, n. 1767, Riva). I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (articoli 2 e 16).
Come pure affermato in giurisprudenza (cfr. sentenza sez. 3 n. 23971/2011 cit.), non c’e’ dubbio che il reato di cui all’articolo 256 cit., comma 1, non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l’attivita’ di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a “chiunque”. E’ altrettanto indubitabile, pero’, che in presenza di una attivita’ di gestione svolta da un’impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si e’ cosi’ affermato che “in tema di rifiuti la responsabilita’ per l’attivita’ di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarieta’ della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda” (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilita’ dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprieta’ della societa’, in assenza delle prescritte autorizzazioni” cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432). Anche successivamente e’ stato ribadito (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007) che “in tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti e’ ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell’impresa)”.
2. Nel caso di specie risulta accertato dal giudice di merito che i due lavoratori della (OMISSIS) furono ripresi da una telecamera mentre scaricavano da un furgone della ditta tre sacchi di pietrisco, frammenti di mattone e macerie murarie da 25 kg ciascuno in un punto all’interno del Parco Fluviale del Po; risulta altresi’ accertato che gli odierni ricorrenti rivestivano, all’epoca dei fatti, rispettivamente la carica di proprietario e di amministratore unico. Quanto alla tesi difensiva basata sull’assenza dell’elemento psicologico, il Tribunale ha osservato che le dimensioni del’impresa (14 difendenti, numero limitato di mezzi ed un unico furgone, presenza quotidiana degli imputati a contatto con i dipendenti) non erano tali da far ritenere la condotta frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro; ha considerato anche il risparmio di spesa determinato dallo scarico abusivo rispetto al regolare smaltimento in discarica e l’irrilevanza, per i dipendenti di recarsi in discarica piuttosto che nel parco fluviale, nonche’ la mancanza di un interesse, per costoro a contravvenire alle disposizioni. Ha ritenuto irrilevante l’affissione di una lettera in bacheca quattro anni prima, osservando che il problema consisteva nello stabilire se i dipendenti operassero in un contesto favorevole a condotte vietate, tenuto conto della mancanza di un autonomo interesse a scaricare abusivamente i detriti. Ha poi ritenuto che il datore di lavoro e’ a conoscenza delle modalita’ di scarico dei rifiuti perche’ in caso di smaltimento in discarica viene rilasciata apposita documentazione da restituire in azienda a cura del lavoratore che vi ha provveduto. Parimenti, ha ritenuto irrilevante la lettera aziendale del settembre 2010 perche’ successiva al fatto e quindi di tipo cautelativo a seguito della denunzia penale.
Il giudice di merito ha poi rilevato che la difesa non aveva affrontato il problema della delega osservando in proposito che la stesso (OMISSIS), dichiarando di avere quotidianamente raccomandato ai lavori di non scaricare abusivamente la macerie, aveva confermato un sua attivazione e una presenza quotidiana in azienda. Ha comunque rilevato che la delega al (OMISSIS) non era specifica e dunque non esonerava il proprietario dalle responsabilita’ in materia di gestione dei rifiuti.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto che del reato dovessero rispondere i ricorrenti, nelle suddette qualita’ non risultando che essi avessero adottato tutte le misure necessarie per evitare l’illecito di cui alla contestazione.
Trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo basato su tipici accertamenti in fatto (rientranti nelle prerogative del giudice di merito), esplicitato attraverso una serie di passaggi logicamente coerenti ed in linea con i principi di diritto esposti, sicche’ si sottrae alla critica dei ricorrenti che si risolve invece in una alternativa ricostruzione della vicenda sollecitando la Corte di Cassazione a svolgere un ruolo che non le compete: del resto e’ noto che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimita’ e’ infatti preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalita’ e di capacita’ di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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