Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 agosto 2014, n. 35495

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. CASSANO Margherita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 936/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO, del 03/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
udito il difensore avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno concluso per l’annullamento.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3.12.2013 il Tribunale di Catanzaro, investito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., in accoglimento dell’appello del pubblico ministero applicava a (OMISSIS), gia’ raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catanzaro il 15/7/2013 per altri reati, la misura della custodia cautelare in carcere anche con riferimento al capo 12 bis dell’incolpazione provvisoria per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 86 e Legge n. 203 del 1991, articolo 7. Il Tribunale, dato conto dell’esistenza, giudiziariamente accertata con plurime sentenze definitive, di un consorzio criminale denominato “COSCA GIAMPA'”, e ricostruito il contesto associativo in cui i reati erano stati commessi, ricostruiva l’episodio in contestazione.
I collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), esponenti di spicco della cosca, avevano riferito che l’indagato aveva organizzato nel suo studio due incontri al fine di procurare il voto elettorale a vantaggio di (OMISSIS), gia’ assessore regionale alle politiche ambientali e candidato alle elezioni regionali calabresi del 2010.
Nel corso degli incontri essi avevano conosciuto il candidato (OMISSIS), cui erano stati presentati come amici che potevano aiutarlo nella campagna elettorale. Dalle dichiarazioni dei collaboranti mentre emergevano le finalita’ agevolative del sodalizio perseguite dall’indagato nell’organizzare e nel dirigere l’incontro, non consentivano di ritenere integrato a carico dell’ (OMISSIS) il reato di corruzione elettorale contestatogli in quanto non provavano che costui, nel partecipare alla medesima riunione, avesse promesso ai suoi interlocutori benefici o altre utilita’ e che fosse stato effettivamente consapevole di partecipare ad una riunione con esponenti della criminalita’ organizzata calabrese.
Entrambi i collaboratori avevano riferito che era stato solo (OMISSIS), in separata sede e in assenza del politico, a esplicitare che era necessario attivarsi in favore dell’ (OMISSIS) per ottenere appalti e commesse nel settore della sanita’.
Condividendo la valutazione del G.I.P. in ordine alla insussistenza di gravi indizi di reita’ in capo ad (OMISSIS) in ordine all’ipotesi di corruzione elettorale contestata, ad avviso del tribunale il reato era configurabile a carico di (OMISSIS). Ricollegandosi alla giurisprudenza formatasi in materia di corruzione, in particolare quella che (Cass. n. 32825/2011) ritiene irrilevante la riserva mentale del soggetto che assicura il sostegno elettorale, ad avviso del tribunale la promessa di vantaggi da questi rivolta ai membri della cosca a seguito alla vittoria di (OMISSIS) era apparsa credibile e aveva indotto i promissari a raccogliere voti. Sussisteva anche all’aggravante contestata in quanto il comportamento era stato posto in essere per avvantaggiare la cosca ‘ndranghetista.
Sussistendo le esigenze di cautela previste dall’articolo 274 c.p.p., l’unica misura idonea appariva quella della custodia in carcere.
Avverso quest’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia, denunciando l’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 86 e Legge n. 203 del 1991, articolo 7.
In particolare, ad avviso della parte, la norma in contestazione realizza un reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale. E’ quindi impossibile che ne siano estranei sia il politico, sia il destinatario e unico responsabile venga individuato l’intermediario.
Nel reato a concorso necessario e’ indispensabile la presenza attiva di almeno due persone, sia che esso si realizzi nella forma ordinaria, sia che si realizzi in quella contratta.
La corruzione elettorale si distingue da quella ordinaria solo perche’ non vi e’ necessita’ di un pubblico ufficiale e perche’ l’accordo costruttivo e’ solo antecedente.
Non pertinente, ad avviso della difesa, e’ la sentenza richiamata dal tribunale in tema di riserva mentale, che si limita ad affermare il principio pacifico, secondo cui il reato di corruzione si cristallizza al momento della promessa dell’offerta: il dato certo che deriva dalla norma in materia di corruzione elettorale e’ che la realizzazione del reato richiede la presenza di almeno due soggetti e che uno di questi deve essere il candidato alle elezioni, che promette qualcosa al fine di ottenere l’illecito appoggio. Ne consegue che, essendo stato escluso quale concorrente del reato il politico (OMISSIS), il fatto era insussistente.
Comunque, anche se la norma specificava che la richiesta di voti poteva essere fatta a proprio e ad altrui vantaggio, il coinvolgimento del candidato era sempre necessario in quanto egli era l’unico che poteva consentire “l’aggiudicazione di appalti per forniture e servizi all’interno di strutture pubbliche”. Se il candidato non aveva offerto o promesso nulla, anche se l’indagato si fosse impegnato in tal senso, ne sarebbe rimasta esclusa la norma contestata.
Nella fattispecie, non esisteva nemmeno un reato tentato, in quanto il tentativo punibile richiedeva che il candidato, con il suo intermediario, avesse fatto una proposta ed il malavitoso non accettandola l’avesse rifiutata. Il fatto che (OMISSIS) fosse rimasto escluso ad ogni trattativa faceva venir meno qualsiasi ipotesi di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione di diritto proposta nel ricorso consiste nello stabilire se il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, articolo 86, integrante una ipotesi di c.d. corruzione elettorale, possa essere commesso da un solo soggetto o se, specularmente alla fattispecie ordinaria di corruzione che richiede la presenza del pubblico ufficiale, sia un reato plurisoggettivo a struttura bilaterale, per la cui configurabilita’ sia necessaria la partecipazione di colui che si presenta come candidato nella competizione elettorale.Occorre partire dal dato normativo. L’articolo 86 cit. stabilisce che “Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, da, offre o promette qualunque utilita’ ad uno o piu’ elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l’utilita’ promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita’ pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita’”.
Secondo l’orientamento unanime della dottrina, il reato in commento ha natura piu’ rioffensiva, in quanto da un lato salvaguarda l’interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, fondamento dell’ordinamento democratico, dall’altro tutela il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale.
Malgrado l’unicita’ del bene giuridico, la norma contempla due distinte ipotesi criminose: l’una a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto ovvero altro vantaggio elettorale, offre o promette agli elettori utilita’ di qualsiasi natura; l’altra a carico dell’elettore il quale per rendere favori elettorali, accetta denaro o altra utilita’. Come e’ evidente dalla sua formulazione, il reato rientra tra gli illeciti di pericolo astratto, in quanto e’ sufficiente il compimento della condotta per determinare l’applicazione della sanzione, indipendentemente dall’effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto.
Inoltre, la previsione come reato della semplice promessa anticipa in maniera accentuata la soglia della punibilita’, sanzionando ogni comportamento che possa condizionare la liberta’ del voto.
In ordine al soggetto che pone in essere la c.d. corruzione attiva, la necessita’ di impedire qualunque interferenza nella formazione o manifestazione del voto da parte dell’elettore ha fatto si che il reato sia stato configurato come delitto comune, in quanto il fatto penalmente rilevante, come evidenziato dal termine utilizzato “chiunque”, puo’ essere commesso dal quivis de populo. Infatti, anche se in molti casi puo’ essere lo stesso soggetto politico candidato alle elezioni che realizza personalmente la condotta criminosa, non e’ irragionevole ritenere che l’intervento corruttivo sia posto in essere da un qualsiasi cittadino, che abbia un interesse proprio ad influenzare la competizione elettorale. Nel primo caso, il candidato agira’ “a proprio vantaggio”, nel secondo caso l’intervento sara’ attuato a vantaggio “altrui”. I punti di contatto con la corruzione prevista dal codice penale riguardano solo l’aspetto esterno dei reati, perche’ in entrambi i casi viene realizzata una compravendita illecita: l’atto di ufficio nel primo caso, il voto nel secondo, ma si fermano qui e non riguardano il soggetto attivo del reato (in termini, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 96 in materia di elezioni politiche, che disciplina l’identica fattispecie v. Cass. Sez. 3, n. 1035 del 9/12/1997, Colucci).
Non coglie nel segno l’obiezione difensiva secondo cui l’intervento del politico sara’ sempre necessario per adempiere l’utilita’ promessa quando essa, come nella fattispecie, consista nella “aggiudicazione di appalti per forniture e servizi all’interno di strutture pubbliche”, cioe’ di favori che possono essere realizzati da chi riveste cariche pubbliche. Si trascura di considerare che nella struttura della norma per la realizzazione del reato e’ sufficiente la sola promessa di utilita’ e che, comunque, quella del corruttore si atteggia come promessa del fatto del terzo, che impegna solo chi la effettua. Su un diverso piano, che esula dal processo, e’ il modo con cui l’indagato (OMISSIS) avrebbe potuto adempiere agli impegni presi nei confronti degli elettori. Va solo osservato che, come emerge dall’ordinanza cautelare, agli interlocutori la promessa apparve talmente seria e credibile da convincerli a offrire il loro voto personale e a impegnarsi perche’ tramite gli affiliati il candidato conseguisse un forte successo elettorale nella zona del lametino.
Pertanto, atteso che non e’ contestato che (OMISSIS) aveva organizzato nel suo studio due incontri con esponenti della cosca Giampa’ al fine di procurare il voto elettorale a vantaggio di (OMISSIS), candidato alle elezioni regionali, promettendo in cambio utilita’, la decisione del tribunale del riesame che ha ritenuto configurabile il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 86 e’ corretta e va confermata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Catanzaro che provveda a quanto stabilito nell’articolo 92 disp. att. c.p.p..
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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