Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 settembre 2016, n. 36867

La masturbazione in luogo pubblico (in forza della depenalizzazione) non rappresenta più un reato ma è punibile con una semplice sanzione amministrativa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 settembre 2016, n. 36867

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/5/2015 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Oronzo De Masi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 14/5/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della medesima citta’ che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato p. e p. dall’articolo 527 c.p. – perche’ dopo aver estratto il proprio membro si masturbava in corrispondenza del passaggio delle studentesse – e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione convertita in Euro 3.420,00 di multa.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’imputato, tramite difensore fiduciario.
Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., nonostante la particolare tenuita’ del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale, la circostanza che l’atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilita’, dopo il tramonto (alle ore 18,30 del (OMISSIS)) e che la prossimita’ alla cittadella universitaria non dimostrava la intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse.
Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, va rilevata l’intervenuta abolitio criminis, per effetto del Decreto Legislativo 15 gennaio 2015, n. 8, articolo 2, comma 1, lettera A), del reato di atti osceni di cui all’articolo 527 c.p. (Capo B),in quanto il fatto e’ ora soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 30.000.
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvedera’ il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e, ai sensi del successivo articolo 9 citato, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorita’ amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Ne consegue, che la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio, perche’ il fatto di cui sopra non e’ previsto dalla legge come reato, con eliminazione dell’aumento di pena di mesi due di reclusione applicato per la continuazione con il reato contestato al capo A) dell’imputazione.
Deve altresi’ essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza.
P.Q.M.

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