Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 febbraio 2017, n. 5439

La funzione di dirigente dell’area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo, dunque, non implica, in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta, una responsabilita’ omissiva nella realizzazione di opere illegittime, in quanto il dirigente non e’ previsto tra i soggetti attivi del reato proprio indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, e, ai sensi dell’articolo 27 Decreto del Presidente della Repubblica cit., riveste una posizione di garanzia limitata alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia nel territorio comunale ed alla demolizione delle opere abusive, non gia’ di carattere generale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 febbraio 2017, n. 5439

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/10/2015 della Corte di Appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Riccardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/10/2015 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato (OMISSIS) ed i tre coimputati per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c, e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione nei confronti dei coimputati, confermando la condanna nei confronti di (OMISSIS), che aveva rinunciato alla prescrizione.

2. Avverso tale provvedimento il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi.

2.1. Vizio di motivazione: la sentenza erroneamente ha omesso di considerare che il ricorrente, nella qualita’ di dirigente dell’UTC, non eseguiva alcuna opera edilizia; inoltre, l’immobile ricade nella fascia di rispetto stradale (provinciale), preesistente al 1967, e cio’ renderebbe ammissibili interventi di manutenzione straordinaria, anche relativi al cambio di destinazione d’uso, che possono ottenere ex post l’eventuale nulla osta paesaggistico.

2.2. Violazione di legge: l’area ove e’ stato eseguito l’intervento ricade in zona D, edificabile, in pieno centro abitato, e la classificazione urbanistica deve essere tenuta distinta dalla classificazione ambientale; la mancanza del nulla osta paesaggistico per l’esecuzione di un intervento edilizio su edificio esistente ante 1967 non rileva, potendosi ottenere ex post una eventuale sanatoria; erroneamente non e’ stata applicata il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 2.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione: il concorso di (OMISSIS) e’ stato affermato sulla base della sola colpa, attribuita sul rilievo del dovere di controllo incombente al dirigente UTC; in ordine al reato ambientale, poi, mancherebbe la prova dell’offensivita’ del fatto, consistente in una alterazione del paesaggio.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza sarebbe erronea, in quanto non si tratta di violazione edilizia per assenza di conformita’ urbanistica, bensi’ di permesso rilasciato senza lo specifico nulla osta paesaggistico, comunque ottenibile ex post.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione: non sussisterebbe il vincolo del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla Legge Regionale n. 35 del 1987; non si tratta di nuovo immobile, ma di intervento di recupero di immobile preesistente al 1967.

2.6. Vizio di motivazione: il reato paesaggistico e’ stato ritenuto sussistente sulla base della sola mancanza del parere, ma l’omessa richiesta del parere puo’ essere ascritta solo al committente; erroneamente non e’ stato applicato il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, trattandosi di immobile localizzato in pieno centro edificato perimetrato, e massicciamente urbanizzato.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione: lamenta che il vincolo paesaggistico deriva dalla vicinanza del torrente (OMISSIS), coperto in quel tratto, e rientrante nella perimetrazione del centro urbano, massicciamente urbanizzato; tale vincolo non ha attinenza con il vincolo paesaggistico ambientale di cui alla Legge Regionale n. 35 del 1987; inoltre, la preesistenza della struttura, ante 1967, impedisce che possa essere negata l’assentibilita’ dell’intervento; il vincolo, derivante dal corso d’acqua, oggi scarico a cielo aperto, e’ un vincolo relativo, perche’ attinente a struttura immobiliare preesistente, connessa con la fitta urbanizzazione dell’area circostante, in mancanza di un’area caratterizzata da vegetazione da tutelare; la mera patologia amministrativa dell’atto non puo’ integrare da sola la fattispecie penale; inoltre, non sarebbe stata fornita la prova dell’esistenza del vincolo.

2.8. Con memoria pervenuta il 13/10/2016 sono state ribadite le doglianze proposte e la richiesta di annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Assorbente appare l’accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente la qualifica di soggetto attivo dell’odierno ricorrente.

Invero, nonostante un risalente orientamento interpretativo affermasse che, in materia edilizia, risponde del reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 20, ora sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, il dirigente dell’area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia (ora permesso di costruire) illegittima, atteso che questi, in quanto incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di quello specifico atto, e’ titolare in via diretta ed immediata della relativa posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 40 cod. pen. (Sez. 3, n. 19566 del 25/03/2004, D’Ascanio ed altri, Rv. 228888), la giurisprudenza di questa Corte e’ ormai consolidata nel ritenere che non e’ configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilita’ ex articolo 40 cpv. per il reato edilizio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lettera b), in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell’obbligo di impedire l’evento (Sez. 3, n. 9281 del 26/01/2011, Bucolo, Rv. 249785, che, in motivazione, ha precisato che la titolarita’ della posizione di garanzia, discendente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27, ne determina la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2, in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari, ma non in caso di condotta commissiva; in senso analogo, Sez. 3, n. 36571 del 21/06/2011, Garetto, Rv. 251242, secondo cui “Non e’ configurabile a carico del Sindaco alcuna responsabilita’ penale per non aver impedito lo svolgimento di attivita’ abusive incidenti sull’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale, non sussistendo in capo al medesimo un generale dovere di vigilanza sulle attivita’ in questione (In motivazione la Corte ha precisato che l’esclusione della “culpa in vigilando” del Sindaco discende dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 107, comma 3, lettera g), che attribuisce tale vigilanza al dirigente di settore)”).

Invero, per potere ritenere configurabile la responsabilita’ ex articolo 40 cpv. cod. pen., deve venire in rilievo una omissione (vale a dire, come e’ stato ritenuto dalla dottrina, “il mancato compimento dell’azione che si attendeva” da parte di un soggetto che era obbligato giuridicamente a compiere una determinata azione, che, se compiuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento), dovendo, invece, ritenersi al di fuori della previsione normativa l’ipotesi in cui l’agente abbia posto in essere una condotta commissiva, contribuendo con essa alla produzione dell’evento.

Tanto premesso, in materia edilizia non c’e’ dubbio che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27 ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita’ esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformita’ della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31). Egli e’ quindi certamente titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l’evento dannoso.

Tuttavia, al ricorrente, al di la’ del richiamo (improprio) all’articolo 40 c.p., non si contesta di non essersi attivato, pur avendone l’obbligo, omettendo, ad esempio, in presenza di una specifica denuncia, i necessari provvedimenti cautelari ed interdittivi. Si contesta, invece, di aver posto in essere una condotta commissiva, mediante il rilascio di un permesso di costruire illegittimo, e di aver quindi consentito l’esecuzione di lavori in una zona vincolata, in quanto rientrante in fascia di rispetto. Si e’ quindi al di fuori della previsione dell’articolo 40 cpv. cod. pen..

Giova chiarire che e’ indubbio che nel reato “proprio” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 – i cui autori sono individuati, dall’articolo 29 Decreto del Presidente della Repubblica cit., nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori) – possa concorrere l’extraneus.

Invero il precetto penale e’ diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all’attivita’ edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto; tale figura di reato non esclude il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall’articolo 29, compreso il sindaco che con la concessione edilizia illegittima abbia posto in essere la condizione operativa della violazione di quegli obblighi (cfr., ex multis, Sez. 3 n. 996 del 15/10/1988). E’ necessario, pero’, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato. Si deve cioe’ accertare che l’extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa).

Nella sentenza impugnata, invece, non viene individuata “alcuna forma di concorso o cooperazione”, essendosi la Corte territoriale limitata ad evidenziare la illegittimita’ del permesso di costruire e a far derivare da tale illegittimita’ la responsabilita’ del tecnico comunale ai sensi dell’articolo 40 cpv. cod. pen..

La funzione di dirigente dell’area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo, dunque, non implica, in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta, una responsabilita’ omissiva nella realizzazione di opere illegittime, in quanto il dirigente non e’ previsto tra i soggetti attivi del reato proprio indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, e, ai sensi dell’articolo 27 Decreto del Presidente della Repubblica cit., riveste una posizione di garanzia limitata alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia nel territorio comunale ed alla demolizione delle opere abusive, non gia’ di carattere generale.

Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *