Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 28 settembre 2016, n. 40358

Non è corretto il sequestro finalizzato alla confisca se ancora la valutazione dei beni sequestrati ad un momento successivo alla loro apprensione e soprattutto, se li utilizza come garanzia in caso di perdita di valore dei beni sequestrati ad altri co-indagati quando il coacervo complessivo supera l’entità del profitto confiscabile

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 28 settembre 2016, n. 40358

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/10/2015 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 27/10/2015 del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del 18/05/2015 di quello stesso Tribunale, ha disposto la riduzione delle somme sequestrate fino alla concorrenza della meta’ del loro valore ordinandone la relativa restituzione e rigettando nel resto la richiesta.
1.1.Con unico, articolato motivo eccepisce la violazione dell’articolo 25 Cost., comma 2, e articolo 27 Cost., comma 2, articolo 322-ter c.p., comma 2, L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, e, conseguentemente, dei principi di legalita’ delle sanzioni penali, di proporzionalita’ tra pene e misure cautelari, di accessorieta’ di queste ultime, della presunzione di non colpevolezza in conseguenza della applicazione della sanzione penale in assenza di accertamento di responsabilita’. Eccepisce, altresi’, il contrasto del provvedimento impugnato con altra decisione assunta nell’ambito del medesimo contesto reale dal medesimo giudice.
Deduce, in fatto, che:
1) il 25 luglio 2011 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni corrispondenti al profitto quantificato nella misura di Euro 27.672.490,36;
2) in particolare erano stati sottoposti a vincolo reale i beni nella disponibilita’ di tutti i concorrenti nel reato e, per quanto lo riguarda, di tutto il suo patrimonio mobiliare (quote di partecipazione societaria e i saldi attivi dei rapporti di conto corrente) e immobiliare;
3) in data 08/02/2013 il G.i.p., sul presupposto che il valore del complesso dei cespiti in disponibilita’ del solo concorrente (OMISSIS) (pari ad Euro 42.000.000,00 circa) superava di gran lunga quello corrispondente all’intero profitto confiscabile, aveva revocato parzialmente il sequestro preventivo nei confronti di questi ordinando la restituzione di un immobile del valore di Euro 10.000.000,00 poi sostituito con un altro del valore di Euro 3.647.918,00;
4) cio’ nonostante il G.i.p., sul rilievo che sul punto si era formato il cd. “giudicato cautelare”, aveva respinto la richiesta di restituzione dei propri beni con provvedimento del 18/07/2013 impugnato e modificato, sul punto, dal Tribunale dell’appello cautelare di Catanzaro che aveva deciso il dissequestro di una minima parte del suo patrimonio “equitativamente” quantificata nella misura di Euro 25.000,00;
5) il 18/05/2015 il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento parzialmente riformato dall’ordinanza di cui in epigrafe, aveva respinto analoga istanza;
6) con l’ordinanza impugnata il Tribunale dell’appello cautelare aveva disposto la parziale restituzione dei suoi beni sul rilievo che il patrimonio in sequestro (quello societario e quello personale del (OMISSIS)) e’ esposto a rischi di deprezzamento per effetto dell’andamento dell’economia nazionale e internazionale;
7) cosi’ facendo il Tribunale ha smentito altra precedente decisione adottata il 13/01/2015 nei confronti di altro correo ( (OMISSIS)) a favore del quale era stata disposta la restituzione dell’intera somma sequestrata proprio sul rilievo della capienza del patrimonio societario, decisione impugnata dal PM ma confermata da questa S.C. con sentenza Sez. 3, n. 38796 del 09/07/2015. Argomenta in diritto che:
8) il Tribunale ha ritenuto di prescindere del tutto dall’insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale la legittimita’ del sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica deve essere scrutinata solo all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015);
9) la decisione impugnata si pone in insanabile contrasto teorico-argomentativo con quella adottata il 13/01/2015 ed e’ fonte di irragionevole disparita’ di trattamento;
10) in caso di concorso di persone nel reato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente deve essere tendenzialmente commisurato, per ciascun correo, alla quota ideale di profitto o prezzo effettivamente incamerato, quando cio’ sia possibile;
11) in nessun caso, in virtu’ dei principi di strumentalita’, proporzionalita’ e accessorieta’ alla sanzione definitiva, la misura cautelare puo’ comportare la duplicazione dell’importo da confiscare;
12) non si giustifica, dunque, il mantenimento in sequestro di beni in misura eccedente il valore da confiscare, comportando altrimenti conseguenze peggiori di quelle che deriverebbero dalla definitiva ablazione del profitto e che trasformerebbero il vincolo reale in una sanzione patrimoniale “extra ordinem”;
13) non compete al giudice della cautela effettuare valutazioni sul possibile deprezzamento dei beni oggetto di sequestro, essendo onere del PM: a) monitorarne la “volatilita’” e adeguare le relative garanzie domandando, in caso di diminuzione del valore, l’estensione del vincolo ad altri beni; b) in ogni caso contrastare la domanda di restituzione dimostrando che i beni sottoposti a sequestro non hanno piu’ il valore originario;
14) l’ordinaria dinamica dei prezzi fornisce comunque criteri adeguati e sufficienti a commisurare, secondo i meccanismi prudenziali tipici dell’iscrizione delle poste di bilancio e di valutazione delle aziende, il valore dei beni mobili sottoposti a sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.
3. Stando al provvedimento impugnato risultano esser stati adottati dal G.i.p. di Catanzaro tre distinti decreti di sequestro preventivo emessi sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, dal quale sarebbe derivato un profitto di Euro 27.642.790,00, corrispondente alla somma complessivamente sottratta all’Erario.
3.1. In particolare, oltre ai beni personali del ricorrente e di altri correi, risultano sottoposti a sequestro penale beni riconducibili al (OMISSIS) per un valore complessivo di Euro 31.714.800,23 di cui Euro 6.352.252,00 relativi a beni personali, il resto a beni della societa’ del Gruppo (OMISSIS). Da tale somma, afferma il Tribunale, deve essere detratto l’importo di Euro 4.171.480,00 prudenzialmente ritenuto necessario alla bonifica di talune aree cadute in sequestro.
3.2. Il valore dei beni riferibili alle imprese del Gruppo (OMISSIS), si sostiene nell’ordinanza impugnata, non costituisce un dato immutabile poiche’ “l’incertezza dei mercati economici e finanziari che interessano il Gruppo (OMISSIS) potrebbe incidere sulla possibilita’ di ottenere, in sede di confisca, l’apprensione dei beni di valore corrispondente alla somma riportata nei decreti di sequestro”. Il che trova riscontro – prosegue il Tribunale – nelle divergenti valutazioni di amministratori giudiziari e consulenti di parte. Sicche’, non potendosi allo stato attribuire alle societa’ del Gruppo (OMISSIS) “un valore certo e, sopratutto, non alterabile in negativo per effetto dell’andamento dell’economia nazionale e internazionale, esposta a flussi non controllabili e non prevedibili”, la valutazione da ultimo effettuata dall’amministratore giudiziario, che indica nella propria relazione del 19/12/2012 un valore pari ad Euro 21.191.068,23 (al netto delle ipotizzate spese di bonifica), non puo’ essere considerata come immutabile nel corso del tempo.
4.L’argomento logico sviluppato dal Tribunale si muove lungo due direttrici tra loro intimamente connesse: a) il pericolo della futura perdita di valore dei beni sequestrati al gruppo imprenditoriale; b) la conseguente necessita’ di mantenere il vincolo sui beni degli altri concorrenti al fine di scongiurare tale pericolo.
4.1.Tanto premesso, ricorda la Corte che secondo il proprio consolidato indirizzo maturato in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015 – dep. 2016, Findaro’, Rv. 266453; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265059; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, Crisci, Rv. 252380; cfr. altresi’, Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439; Sez. 6, n. 15807 del 2014, cit., Rv. 259702; Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Curatela fall. Soc. Tecno Hospital s.r.l., Rv. 255256, secondo cui la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca).
4.2. Il possibile deprezzamento o diminuzione del valore del bene non rilevano perche’ la confisca di valore, costituendo una “forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti” di natura preminente sanzionatoria, non ha carattere risarcitorio e il sequestro ad essa funzionale non puo’ assolvere alla funzione conservativa del valore del bene (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 30543 del 18/06/2007, Chetta, Rv. 237101, nonche’, in motivazione, Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci).
4.3.Costituisce altresi’ principio autorevolmente ribadito da questa Corte che “di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Piu’ in particolare, perduta l’individualita’ storica del profitto illecito, la confisca di valore puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi (cfr. Cass. sez. 2, 14/6/2006 n. 31989, Troso; 20/9/2007 n. 38599, Angelucci; 21/2/2007 n. 9786, Alfieri; 20/12/2006 n. 10838, Napoletano; 6/7/2006 n. 30729, Carere). Sul punto si registra un orientamento giurisprudenziale solo apparentemente contrastante, secondo cui, in caso di pluralita’ di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non puo’ eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile (cfr. Cass. sez. 6, 23/6/2006 n. 25877; sez. 6, 5/6/2007 n. 31690; sez. 6, 14/6/2007 n. 30966). E’ chiaro quindi che, ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d’individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarieta’ interna tra i concorrenti” (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239926; principio ribadito, tra le altre, anche da Sez. 6, n. 18536 del 06/03/2009, Passantino, Rv. 243190; Sez. 6, n. 34566 del 22/05/2014, Pieracci, Rv. 260815, secondo cui in caso di pluralita’ di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’articolo 322 ter cod. pen., puo’ disporsi la confisca “per equivalente” di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato e il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, ma l’espropriazione non puo’ essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso, e cio’ perche’ il sequestro preventivo non puo’ avere un ambito piu’ vasto della futura confisca).
4.4. Cosi’ individuati i principi applicabili al caso di specie, ne deriva che:
1) non e’ corretto ancorare la valutazione dei beni sequestrati ad un momento successivo a quello della loro apprensione;
2) ancor meno lo e’ utilizzare i beni sequestrati quale sostanziale garanzia in caso di perdita di valore dei beni sequestrati agli altri co-indagati quando il coacervo complessivo superi l’entita’ del profitto confiscabile;
3) e’ conseguentemente arbitraria, e non trova alcun fondamento logico-giuridico, la immotivata decisione del Tribunale di restituire al ricorrente la meta’ dei beni sequestrati.
4.5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro perche’ riesamini l’appello cautelare del (OMISSIS) applicando i principi di diritto sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro.

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