Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 25 maggio 2016, n. 21945

Per assicurare l’esecuzione dell’eventuale confisca non è indispensabile lo sgombero dell’immobile, richiesto solo come condizione non eliminabile per il sequestro

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 25 maggio 2016, n. 21945

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.n.c.;

avverso l’ordinanza dei 25/9/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 settembre 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha revocato l’ordine di sgombero impartito dai Pubblico Ministero in occasione della esecuzione del sequestro preventivo di un immobile sito in (OMISSIS) e censito al N.C.E.U. al f. (OMISSIS), n. (OMISSIS), subb (OMISSIS), di proprieta’ della (OMISSIS) S.n.c., sulla base del rilievo che il sequestro era stato disposto al solo scopo di garantire la fruttuosita’ della eventuale confisca, senza alcun riferimento al pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato, con la conseguente non indispensabilita’ dello sgombero disposto dal Pubblico Ministero, non essendovi pericolo concreto di dispersione o deterioramento dei beni.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, lamentando violazione di legge in relazione all’articolo 321 c.p.p. e articolo 104 disp. att. c.p.p., evidenziando che la misura cautelare da eseguirsi era stata richiesta anche allo scopo di evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, anche mediante l’utilizzo a fini abitativi, stante la non sanabilita’ dell’illecito di lottizzazione abusiva contestato, non essendo sufficiente a tale scopo la trascrizione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 104 disp. att. c.p.p..

3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, evidenziando come nella istanza della proprietaria non fossero state evidenziate esigenze abitative di sorta.

4. L’indagato, (OMISSIS), ha depositato memoria mediante il suo difensore, resistendo alla impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, evidenziando l’insussistenza del pericolo di protrazione o aggravamento sulla base del rilievo che l’abitazione di proprieta’ della (OMISSIS) S.n.c., di cui il (OMISSIS) e’ legale rappresentante, era stata completata il 6 maggio 2002 e da allora non aveva subito alcuna trasformazione, ne’ era stata occupata in alcun modo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Pubblico Ministero e’ infondato.

Il provvedimento di sequestro preventivo del 20 maggio 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, integrato il 5 giugno 2013 con la descrizione dei beni da sequestrare, era stato emesso in relazione al reato di lottizzazione abusiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), in funzione della confisca prevista dal comma 11 della medesima disposizione, indipendentemente da una prognosi di pericolosita’ in ordine alla disponibilita’ dei beni da parte degli indagati, evidenziando che non essendo cessata la permanenza del reato lo stesso non poteva dirsi prescritto e, quindi, era possibile disporre la confisca degli immobili ed anche il sequestro ad essa strumentale “a prescindere da qualunque valutazione del periculum in mora” (pag. 10 della ordinanza del 20 maggio 2013).

Alla luce di tale contenuto del provvedimento di sequestro, disposto esclusivamente ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., comma 2, come ribadito anche nella ordinanza di revoca dell’ordine di sgombero oggetto della impugnazione in esame, tale ordine era, come correttamente rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, inconferente rispetto allo scopo per cui il sequestro era stato disposto, non rilevando che esso, come esposto dal Pubblico Ministero, fosse stato richiesto anche ai sensi del primo dell’articolo 321 c.p.p., essendo stato in concreto disposto solo in relazione alla confisca e non avendo il Pubblico Ministero proposto impugnazione al riguardo.

Ne consegue la correttezza della valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza impugnata, a proposito della non indispensabilita’ dello sgombero degli immobili al fine di assicurare l’esecuzione dell’eventuale confisca, giacche’ lo sgombero dell’immobile e’ consentito solamente laddove esso costituisca una ineliminabile modalita’ di attuazione del sequestro (cfr. Sez. 3, n. 14187 del 13/12/2006, Tortora, 236323; conf. Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312), e ne caso della strumentalita’ del sequestro alla futura confisca esso non e’, in mancanza di elementi specifici (nella specie non dedotti), indispensabile, essendo sufficiente a garantire la fruttuosa attuazione della futura confisca la trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo.

Ne consegue l’infondatezza della doglianza del Pubblico Ministero, che comporta il rigetto del ricorso dallo stesso proposto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero

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