Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 agosto 2016, n. 35193

L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento. Nella specie, attraverso la continuità nell’attività di trasporto (tre volte nei tre giorni monitorati dalle forze dell’ordine, come del resto ammesso dallo stesso imputato) si è realizzata una condotta agevolatrice, idonea a facilitare le condizioni affinché l’altrui prostituzione avvenisse.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 agosto 2016, n. 35193

Ritenuto in fatto

1. II 7 luglio 2014 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza dei GIP presso il Tribunale di Pisa, dei 10 febbraio 2009, che aveva dichiarato M.M. colpevole dei reato di cui all’art. 3 n. 8 e 4 n. 7 della legge n. 75 del 1958, perché favoriva e sfruttava la prostituzione dei cittadini stranieri C.A., D.S.L. ed altro non identificato, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 4.000 di multa. Rilevava, in proposito, il giudice di secondo grado che lo stesso imputato aveva ammesso di aver accompagnato i cittadini stranieri sul luogo di prostituzione e ciò indipendentemente dal rinvenimento della somma di € 340,00, in banconote di vario taglio, di cui il M., privo di attività lavorativa, non era stato in grado di fornire alcuna spiegazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione M.M., sulla scorta di un unico motivo.

Considerato in diritto

1. Con l’unica doglianza svolta, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p..
Sostiene di essersi limitato al mero accompagnamento occasionale di tre transessuali a titolo di amicizia, senza svolgere altra attività fiancheggiatrice e dunque senza fornire alcun aiuto oggettivo all’esercizio del meretricio. In altri termini, la condotta di accompagnamento – per potersi configurare come reato – avrebbe dovuto risultare obiettivamente funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, assenti nella fattispecie.
2. II ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
4.1. Nella sua dichiarazione resa avanti il GIP presso il Tribunale di Pisa – ed allegata dallo stesso ricorrente – è testualmente scritto “E’ vero che a volte portavo sui luoghi della prostituzione i due transessuali indicati in imputazione ed anche un terzo di cui non conosco le generalità. Venivo chiamato da loro a volte e quando ero libero li accompagnavo. Di solito io li incontravo al mercato a Viareggio e li portavo sul luogo della prostituzione”.
L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento [Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013 (dep. 11/09/2013), Barba, Rv. 256696].
Nella specie, attraverso la continuità nell’attività di trasporto (tre volte nei tre giorni monitorati dalle forze dell’ordine, come del resto ammesso dallo stesso imputato) si è realizzata una condotta agevolatrice, idonea a facilitare le condizioni affinché l’altrui prostituzione avvenisse.
Appare invece ininfluente, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la giustificazione fornita dal M., giacché, in tema di moralità pubblica e buon costume, ai fini della configurabilità dei reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell’azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolva in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio [Sez. 3, n. 11575 del 04/02/2009 (dep. 17/03/2009), Piai, Rv. 243121].
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità dei ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 a favore della Cassa delle Ammende.

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