Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 gennaio 2017, n. 2989

Il semplice utilizzo da parte di una società di altra azienda per svolgere la propria attività non può condurre senza prove certe all’imputazione di evasione fiscale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 20 gennaio 2017, n. 2989

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/02/2014 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento della sentenza del 25/02/2014 della Corte di appello di Milano che, integralmente confermando quella del 13/06/2013 del Tribunale di Como, li ha definitivamente condannati alla pena (ridotta per il rito abbreviato) di un anno di reclusione per il reato continuato di cui agli articoli 110, 81, cpv., c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, loro ascritto perche’, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nella loro qualita’ di amministratori della societa’ ” (OMISSIS) s.n.c.”, avevano indicato nelle dichiarazioni annuali1 relative agli anni di imposta dal 2005 al 2010 compreso, elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture emesse da (OMISSIS) per prestazioni di manodopera oggettivamente mai rese dalle imprese di cui questi era titolare.

1.1. Con il primo motivo eccepiscono la mancanza di motivazione in ordine alle questioni devolute con l’appello avverso la sentenza di primo grado (anch’essa affetta dallo stesso vizio). La sentenza impugnata – deducono – segue lo stesso schema logico di quella di primo grado senza aggiungere alcun argomento critico a sostegno del rigetto dell’impugnazione.

Inoltre, la Corte ha omesso di specificare i criteri di quantificazione delle pene accessorie da essa applicate per la prima volta.

1.2. Con il secondo motivo ribadiscono l’eccezione di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in quanto rese in assenza di garanzie difensive quando gia’ erano gravati da indizi di reita’, dichiarazioni che immotivatamente la Corte di appello afferma esser state spontaneamente rese ai sensi dell’articolo 350 c.p.p..

1.3.Con il terzo motivo eccepiscono l’intervenuta prescrizione dei reati commessi almeno fino al mese di settembre 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono fondati.

3. Il Tribunale, dichiarata l’estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al 2005, aveva riconosciuto la penale responsabilita’ degli imputati per i residui reati loro ascritti in base ai seguenti elementi di prova e considerazioni:

3.1. l’entita’ complessiva delle somme fatturate dal (OMISSIS) per ogni anno di imposta: a) Euro 90.000,00 nel 2004; b) Euro 151.200,00 nel 2005; c) Euro 168.000,00 nel 2006; d) Euro 201.000,00 nel 2007; e) Euro 206.400,00 nel 2008; f) Euro 159.600,00 nel 2009; g) Euro 177.600,00 nel 2010;

3.2. il contrasto tra le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) (che aveva sostenuto che il (OMISSIS) aveva effettuato lavori a favore della (OMISSIS) negli anni 2006 e 2007) e quelle rese dal (OMISSIS) (che aveva invece affermato che in quegli stessi anni aveva lavorato esclusivamente a favore della societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.”);

3.3. la mancata indicazione dei luoghi (in particolare i condomini) nei quali il (OMISSIS) avrebbe disimpegnato le prestazioni genericamente descritte nelle fatture, in assenza di contratti e delle necessarie maestranze (di cui non disponeva);

3.4. l’utilizzo, da parte della (OMISSIS), di altre imprese di pulizia per i servizi resi nei vari condomini;

3.5. i pagamenti delle fatture effettuati quasi tutti in contanti, in contrasto sia con quanto affermato dal (OMISSIS), che aveva invece sostenuto di aver corrisposto al (OMISSIS) piccole somme di danaro in contanti o con assegno, sia con il fatto che il (OMISSIS) stesso per le annualita’ 2008 e 2010 aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Varedo un sostegno economico per prestazioni sociali agevolate in considerazione della modestia dei redditi dichiarati in quegli anni, mai superiori a 15.000,00 Euro;

3.6. La mancanza di automezzi e personale dipendente da parte dell’impresa del (OMISSIS) che non si avvaleva nemmeno della collaborazione di altre imprese.

4. In sede di appello gli imputati avevano eccepito l’inconsistenza accusatoria delle prove indicate dal Tribunale sul rilievo della radicale inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal (OMISSIS) in assenza del difensore, insuscettibili percio’ di qualsiasi confronto con quelle rese dal (OMISSIS), a sua volta sottoposto ad indagini per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (con quanto ne consegue in termini di attendibilita’ dei dati rivenienti dalla residua contabilita’, in ordine ai redditi dichiarati ed alla assenza di manodopera). Inoltre, avevano fatto notare gli appellanti, essi non possono rispondere del contenuto di fatture da loro non emesse, ne’ del fatto che si fossero serviti di altre imprese di pulizia (che altro non dimostra se non la “infedelta’” commerciale della societa’ da loro rappresentata).

5. La Corte di appello ha disatteso le tesi difensive, da un lato condividendo il ragionamento del Tribunale, dall’altro affermando che le dichiarazioni erano state spontaneamente rese dal (OMISSIS) che, accedendo al rito abbreviato, ha sancito egli stesso la piena utilizzabilita’ di tali dichiarazioni.

6. Le eccezioni di mancanza di motivazione e di violazione di norma processuale sanzionata a pena di nullita’ sono fondate.

6.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la gran parte delle informazioni utilizzate per affermare la sussistenza dei reati sono state estrapolate dal confronto delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) con quelle rese dal (OMISSIS) e con la contabilita’ delle due imprese.

6.2. Ai rilievi circa l’attendibilita’ delle informazioni fornite dal (OMISSIS) e di quelle ricavabili dall’esame della sua contabilita’ la Corte di appello ha fornito una risposta che, effettivamente, costituisce una mera parafrasi della sentenza di primo grado. I Giudici distrettuali, infatti, si sono arrestati alla ricognizione delle fonti di prova senza sviluppare il ragionamento critico che l’atto di appello sollecitava. Sicche’, per fare un esempio, per respingere la tesi difensiva che il fatto che la societa’ degli imputati si era avvalsa di altre imprese nulla dimostra se non la propria “infedelta’” commerciale, la Corte di appello ribadisce la bonta’ della tesi accusatoria affermando, puramente e semplicemente, che tale dato derivava dall’esame della contabilita’ della societa’. O ancora, il dato probatorio derivante dalla richiesta del (OMISSIS) di un sussidio economico e’ stato asetticamente e nuovamente valorizzato dalla Corte territoriale senza affrontare in alcun modo le critiche sollevate circa la inattendibilita’ delle scritture contabili del (OMISSIS) stesso. Altrettanto dicasi per il contenuto delle fatture, le maestranze e la disponibilita’ di manodopera: la Corte di appello sorvola sulla necessita’ dell’analisi critica delle fonti di prova sollecitata con l’impugnazione semplicemente passandole in rassegna e ribadendone la valenza accusatoria riconosciuta in primo grado.

6.3. I Giudici distrettuali, inoltre, liquidano la questione della inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in assenza del difensore, definendole “tout court” come “spontanee” ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7.

6.4. E’ noto l’arresto di Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246, secondo cui, anche in sede di giudizio abbreviato, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilita’ cosiddetta “patologica”, inerente, cioe’, agli atti probatori assunti “contra legem”, la cui utilizzazione e’ vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonche’ le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

6.5. Per restare al caso di specie, le dichiarazioni autoindizianti rese da persona sottoposta a indagini in assenza del difensore di fiducia, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato solo se spontanee (Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262192; Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Patagone, Rv. 258961), non rilevando che siano inserite in un verbale di perquisizione o sequestro e non in un altro autonomo verbale (Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, Labonia, Rv. 252279), ovvero (come nel caso di specie) in un’annotazione di servizio (Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia Rv. 263218; Sez. 1, n. 15437 del 16/03/2010, Osmanovic, Rv. 246837).

6.6. Quel che conta e’ che si tratti effettivamente di dichiarazioni liberamente e volontariamente rese, in alcun modo sollecitate dalla polizia giudiziaria che deve limitarsi a “riceverle” (secondo quanto prevede l’articolo 350 c.p.p., comma 7). La natura spontanea delle dichiarazioni, al di la’ delle “etichette” formali date dalla PG., deve essere accertata d’ufficio dal giudice in modo rigoroso sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione (Sez. 3, n. 2627 del 19/11/2013, Cuberi, Rv. 258368; Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253575).

6.7. Nel caso di specie la Corte di appello sostiene puramente e semplicemente la natura spontanea delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), ma e’ un dato di fatto che il Giudice di primo grado aveva affermato che questi era stato “sentito” dalla P.G. lasciando intendere, come affermano i ricorrenti, che sia stato effettivamente escusso dopo essere stato avvisato che nei suoi confronti erano emersi indizi di reita’. La questione, pertanto, meritava ben altro approfondimento, a maggior ragione se oggetto di motivo di appello.

6.8. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

6.9. Valutera’ il Giudice di rinvio se e quali reati si siano nel frattempo estinti per prescrizione, trattandosi di accertamento legato alla data di effettiva presentazione delle dichiarazioni che non emerge “ictu oculi” dalla lettura delle sentenze di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano

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