Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 febbraio 2017, n. 7975

In tema di misure cautelari, è legittima la motivazione per relationem con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest’ultima, eseguita con il sistema del taglia e incolla, risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 20 febbraio 2017, n. 7975

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 09/06/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione per saltum, ex articolo 325 c.p.p., comma 2, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 09/06/2016, relativo a beni nella disponibilita’ del (OMISSIS), fino alla concorrenza di Euro 1.206.708,8, pari all’ammontare delle imposte evase dal ricorrente.

Il provvedimento cautelare e’ stato disposto nell’ambito di una complessa indagine nella quale – per quanto qui di rilievo – a (OMISSIS) sono contestati varie ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 10, in seno a numerose societa’, commessi in concorso con altri, nella qualita’ – il (OMISSIS) – di amministratore di fatto delle societa’ medesime, con evasione di imposte per Euro 1.206.708,8, somma per la quale e’ stato emesso il sequestro preventivo, e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza deducendo, con un unico motivo, la violazione della legge penale in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3.

Deduce il ricorrente l’assenza totale di motivazione e/o la motivazione apparente del provvedimento impugnato emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno. Evidenzia il ricorrente che il G.I.P. si era limitato a richiamare alcuni atti del procedimento senza compiere alcuna autonoma valutazione.

In particolare, nel disporre la misura cautelare, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio ex articolo 27 c.p.p., dichiarata dal Tribunale di Ancona in sede di riesame, del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona che, in data 9.6.2014, aveva emesso il primigenio decreto di sequestro preventivo, gli atti erano stati trasmessi al Tribunale di Ascoli Piceno e il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale si era limitato a richiamare alcuna atti, tra cui il decreto di sequestro preventivo divenuto inefficace, cosi’ da non soddisfare, se non in modo apparente, l’obbligo di motivazione che deve sorreggere il provvedimento di sequestro sull’esistenza dei requisiti per la sua adozione.

In data 7 novembre 2016, il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso ed ha chiesto all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto.

Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 c.p.p. consente il sindacato di legittimita’ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli “errores in iudicando” o “in procedendo”, anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), rileva, il Collegio, che il provvedimento impugnato e’ affetto dalla denunciata violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente.

5. Risulta in fatto (pag. 22) che il decreto di sequestro, che riproduce pedissequamente la richiesta del P.M. risultando redatto con la tecnica del “taglia e incolla”, richiama per relazione “1) la richiesta di sequestro preventivo per equivalente procura della Repubblica di Ancona in data 31.3.2014, 2) decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 09/06/2014, 3) provvedimenti del Tribunale del riesame di Ancona 9.2.2014 su ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS)” e sulla base dei quali, in assenza di elementi “tali da determinare un significativo mutamento del quadro probatorio gia’ considerato dal giudice che ha adottato la misura e dal Tribunale del riesame”, ha disposto il sequestro in oggetto.

6. Cio’ premesso, se deve riconoscersi la legittimita’ della motivazione per relationem con richiamo ad altri atti richiamati, trascritti e comunque conosciuti (Sez. 5, n. 11191 del 12/02/2002, Soriano, Rv. 221127), e, in tema di misure cautelari, la possibilita’ per il giudice competente di motivare per relationem con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purche’ la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento (Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016. P.M. in proc. Di Pietro e altri, Rv. 266557, Sez. 2, n. 18741 del 01/04/2016, Bevilacqua e altri, Rv. 267116), e, condiviso l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’ che esclude la nullita’ dell’ordinanza redatta con il sistema del c.d. taglia incolla, qualora la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto all’iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista e altri Rv. 262576), nel caso in esame non e’ apprezzabile dalla lettura del provvedimento impugnato che il Giudice abbia preso in esame e valutato gli atti richiamati dando congrua motivazione dell’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione che risulta, in definitiva, del tutto assente (vedi supra par. 5).

7. Conclusivamente l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno

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