Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 settembre 2016, n. 38717

In caso di evasione fiscale non può essere condannato il legale rappresentate della società se non vengono ascoltati i testi a sua discolpa operanti nella sede periferica dove, a sua insaputa, si è verificata l’emissione di fatture false

 

Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 19 settembre 2016, n. 38717

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRILLO Renato – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. RICCARDI Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/12/2013 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) di Roma, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 5 dicembre 2013 la Corte d’appello di Ancona parzialmente riformava la sentenza in data 5 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Pesaro, per la parte che qui rileva, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2. La Corte territoriale, premessa la condivisione del giudizio di accertamento della penale responsabilita’ del prevenuto in ordine all’ipotesi delittuosa de qua, in accoglimento del relativo motivo di censura della sentenza di primo grado e pertanto parzialmente sul punto riformandola, concedeva al (OMISSIS) i doppi benefici di legge.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) deducendo tre motivi.
2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge in quanto data dai due giudici di merito piena efficacia probatoria al processo verbale di constatazione, essendo lo stesso stato acquisito ed utilizzato in contrasto alle previsioni del codice di rito e non essendo invece state assunte le prove testimoniali richieste proprio sulle circostanze di cui a tale atto di polizia tributaria.
2.2 Con un secondo motivo si duole di vizio della motivazione in ordine agli specifici rilievi difensivi, sia di fatto sia di diritto, circa le fatturazioni in contesto. In particolare censura la completa devalutazione delle deposizioni dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS).
2.4 Con un terzo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva della quale aveva fatto richiesta, trattandosi in particolare delle deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dapprima ammessi in primo grado e poi non piu’ sentiti, attribuendo fondamentale rilievo a quella del terzo teste indicato, in quanto responsabile della sede riminese della azienda contribuente, essendo la medesima del tutto autonoma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide ed intende ribadire, che “Costituisce atto irripetibile, e puo’ quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie” (da ultimo, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aportone, Rv. 251235).
I giudici di merito bene dunque hanno fatto ad utilizzare per i loro fini decisionali, peraltro con i limiti che la stessa Corte d’appello di Ancona ribadisce, gli atti di tale natura inseriti, legittimamente, nel fascicolo del dibattimento.
3. Il secondo motivo e’ ugualmente manifestamente infondato, non sussistendo il vizio motivazionale denunciato.
La Corte territoriale infatti, ha dato succinta, ma adeguata motivazione alla affermazione di sussistenza del meccanismo frodatorio fiscale imputato al (OMISSIS), anche con specifico riguardo alla allegazione difensiva relativa alle note di credito e pur tenendo conto delle dichiarazioni a discarico rese dai testi (OMISSIS), le cui fatture quindi non sono state valorizzate ai fini dell’accertamento di responsabilita’ penale (cosi’ come del resto aveva gia’ fatto il primo giudice).
I rilievi sviluppati nella censurar a ben vedere in realta’ mirano ad una “rilettura” del materiale probatorio che pacificamente non e’ effettuabile in questa sede di legittimita’ (tra le molte, da ultimo, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
4. E’ di contro da ritenersi fondato il terzo motivo del ricorso.
Sicuramente censurabile, per difetto, risulta essere il punto motivazionale inerente l’assunzione dei testi a discarico nonche’ i testi (OMISSIS) ed (OMISSIS), che peraltro contraddittoriamente la stessa Corte ritiene “inspiegabilmente” non assunti in prime cure, nonostante una primigenia ordinanza ammissiva.
Vero infatti che, per un verso, sul piano della oggettivita’ dei fatti in contesto, come detto sopra, risulta pienamente utilizzabile il p.v.c acquisito al fascicolo per il dibattimento, come relativamente a tale profilo peraltro asseverato ad abundantiam dalla deposizione dibattimentale dell’operante (OMISSIS), non altrettanto puo’ affermarsi circa l’attribuibilita’ soggettiva al (OMISSIS) dei fatti illeciti contestatigli, in relazione alla particolare allegazione difensiva dedotta ossia la riferibilita’ dei fatti stessi ad altro soggetto operante in sede diversa e separata della societa’ contribuente. Non puo’ in questo senso ritenersi sufficiente la circostanza della mera preposizione formale del (OMISSIS) alla legale rappresentanza della societa’ contribuente, poiche’, considerandone le dimensioni non certamente minimali, e’ invece necessario l’accertamento in concreto della sua consapevolezza della fittizieta’ delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolentemente falsa e correlativamente appunto verificare mediante l’assunzione dei testi suddetti se di contro sia veritiera la tesi difensiva che tale consapevolezza non sussisteva, per detta ragione.
In altri termini non si puo’ considerare su questo specifico punto adeguata la motivazione della Corte territoriale che si e’ limitata ad affermare che “il prevenuto, qualunque fosse l’organizzazione aziendale, aveva tutto l’interesse a perpetrare l’evasione fiscale di cui, beneficiandone, non poteva non essere a conoscenza..”.
Come ben sottolineato dal ricorrente, quantomeno era ed e’ quindi necessario verificare l’efficacia probatoria delle dichiarazioni tendenzialmente scagionanti rese dal teste (OMISSIS) con l’audizione dei testi non assunti, potendo questa attivita’ istruttoria comportare possibili esiti di rovesciamento del giudizio di colpevolezza del ricorrente stesso.
5. Va peraltro rilevato che nelle more del processo di cassazione si e’ prescritto il reato relativo alla dichiarazione fiscale 2006 (al piu’ tardi, tenuto conto delle sospensioni e delle interruzioni, il 21 giugno 2015 ossia anni 7 mesi 6 + mesi 2 giorni 21 dalla consumazione avvenuta il 30 settembre 2007, termine per la presentazione della dichiarazione medesima). Quindi, in parte qua la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per tale ragione, non essendovi, stanti le considerazioni di cui sopra, le condizioni per una pronuncia piu’ favorevole e dovendosi ex articolo 129 c.p.p., comma 1, immediatamente rilevare/dichiarare la causa estintiva stessa.
Per il reato relativo alla dichiarazione fiscale 2007 va invece disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.

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