Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 ottobre 2016, n. 44299

Accolto il ricorso difensivo avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Torino con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza camerale a partecipazione facoltativa per l’adesione dei difensori all’astensione proclamata dall’O.U.A, ritenendo la sentenza viziata da nullità di ordine generale e di tipo intermedio ex art. 178 c. 1 lett. c..

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 19 ottobre 2016, n. 44299

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/09/2013 della CORTE APPELLO di TORINO;

avverso la sentenza del 17/09/2013 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena e dei benefici di legge;

Uditi i difensori:

(OMISSIS) – Torino per il ricorrente;

(OMISSIS) – Torino per la parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 17 settembre 2013 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di detta citta’ del 2 dicembre 2009 emessa nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di violenza sessuale in pregiudizio del minore infraquattordicenne (OMISSIS) (reato commesso in (OMISSIS)), riconosceva la circostanza diminuente di cui all’articolo 609 bis c.p., u.c., e, con le gia’ concesse circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante contestata, rideterminava la pena originariamente inflitta in anni due di reclusione con contestuale elisione della pena accessoria della interdizione dai pp.uu., confermando nel resto.

1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare le diffuse considerazioni svolte dal primo giudice, rievocava l’episodio che aveva dato luogo al processo, profondendosi – a dispetto di una preannunciata brevissima sintesi del fatto – in una lunga esposizione della vicenda, con una altrettanta dettagliata ricostruzione delle varie prove (in specie dichiarative) valutate dal Giudice per l’udienza Preliminare: sulla base di cio’ perveniva alla conclusione – avversata dalla difesa – della piena attendibilita’ del racconto del minore, escludendo possibili interventi suggestivi ad opera della madre, cosi’ come enfatizzazioni dell’episodio da parte del minore il quale si era limitato a riferire di essere stato fatto oggetto, in occasione di un breve soggiorno in montagna organizzato dalla Parrocchia, di alcuni inconsueti accarezzamenti da parte del sacerdote odierno ricorrente che lo aveva invitato ad entrare nel suo letto e che si era accostato al ragazzino accarezzandolo sulla schiena e baciandolo anche sul collo e sulle labbra. La Corte riteneva quindi integrato il reato di violenza sessuale in relazione al contatto con zone erogene del minore, qualificando comunque la condotta contestata nello schema della minore gravita’ e, conseguentemente, riducendo la pena.

1.3 Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro articolati motivi qui di seguito enunciati. Con il primo, preliminare e ritenuto assorbente, la difesa, nell’impugnare anche l’ordinanza reiettiva pronunciata dalla Corte distrettuale il 17 settembre 2013, lamenta la inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento all’articolo 178 e ss., articoli 420 e 97 c.p.p., e articolo 111 Cost., nonche’ articolo 6 della CEDU, per avere la Corte di merito celebrato l’udienza del 17 settembre 2013 nonostante la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze presentata da entrambi i difensori dalla difesa. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicita’ e del travisamento della prova sia in ordine alla valutazione del significato “sessuale” della condotta, in realta’ del tutto neutra, sia in ordine alla valutazione di circostanze che, se adeguatamente analizzate, avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere che da parte dell’imputato fossero state poste in essere condotte sessualmente connotate (o connotabili), sia infine in ordine a possibili influenze di tipo suggestivo esercitate dalla madre sul minore che si era confidato con lei inquadrando pero’ l’episodio in un contesto semplicemente affettivo e privo di valenza sessuale. Con il terzo motivo la difesa lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle gia’ concesse circostanze attenuanti generiche. Con il quarto – ed ultimo – motivo, la difesa deduce analogo vizio motivazione in riferimento alla mancata concessione dei doppi benefici di legge.

1.4 La difesa della parte civile depositava memoria con la quale contestava il contenuto del ricorso da rigettarsi in quanto infondato.

1.5 All’odierna udienza la parte civile presente depositava conclusioni scritte nelle quali insisteva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. E’ fondato, in particolare, il motivo preliminare: trattandosi di vizio relativo ad error in procedendo, questa Corte e’ legittimata ad una compulsazione degli atti.

2. La Corte d’appello, come e’ dato leggere nell’ordinanza resa all’udienza del 17 settembre 2013, ha respinto la richiesta di rinvio avanzata da entrambi i difensori in quanto aderenti all’astensione proclamata dall’O.U.A. ritenendo l’inapplicabilita’ dell’articolo 420 ter c.p.p., perche’ si trattava di rito camerale e richiamando, a tale fine, gli articoli 127 e 599 c.p.p., che non richiedono – per le udienze camerali – la necessaria presenza del difensore, ne’ prevedono l’impedimento del difensore come causa del rinvio. Tale ordinanza si colloca quindi nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale (oggi superato alla luce della pronuncia delle S.U. 30.10.2014 n. 15232, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021 e giurisprudenza successiva) secondo il quale “il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali e’ previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicche’, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, e’ sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza” (Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv 254807).

2.1 In tempi recenti, pero’, in adesione all’orientamento espresso dalla menzionata sentenza a S.U. n. 15232/14 ripetute sentenze di piu’ Sezioni di questa Corte hanno invece affermato che l’adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze, quan risultino legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformita’ al codice di autoregolamentazione, costituisce non gia’ una ipotesi riconducibile all’istituto del legittimo impedimento ma espressione di un autonomo diritto di liberta’ associativa con fondamento costituzionale e, come tale, essa e’ idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale (vds. tra le tante, Sez. 6 24.10.2013 n. 1826, S. Rv. 258335; Sez. 1 12.3.2014 n. 14775, Lapresa, Rv. 259438; Sez. 3 14.5.2014 n. 19856, Pierri, Rv. 259440), purche’ accompagnata dall’espressa indicazione della volonta’ di partecipare a tale trattazione (posto che, a differenza del rito dibattimentale, il rito camerale non prevede la partecipazione necessaria del difensore: Sez. 6 16.4.2014 n. 18753, Adem, Rv. 259199).

2.2 Va in questa sede ribadito il principio, gia’ espresso nella richiamata sentenza delle S.U. n. 15232/14, secondo il quale in materia di astensione del difensore dalle udienze, il giudice, anche nei procedimenti camerali, e’ tenuto a rinviare l’udienza qualora il difensore, che aderisce allo “sciopero” proclamato dagli organismi rappresentativi di categoria, abbia manifestato in maniera univoca la volonta’ di presenziare (in termini Sez. 2 15.1.2015 n. 18681, Recupero, Rv. 263771; Sez. 6 11.2.2015 n. 8943, P.G. in proc. Messaoudi, Rv. 264613).

2.3 In coerenza con tale indirizzo si e’ peraltro affermato il principio che per l’efficace esercizio di tale diritto e’ necessaria la preventiva comunicazione da parte del difensore, in uno alla sua astensione dalle udienze, della propria intenzione di partecipare al giudizio camerale.

2.4 La mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore secondo le modalita’ ed i tempi previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina conseguentemente una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta quando si verta in ipotesi di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero di ordine generale e di tipo intermedio nei casi in cui la partecipazione delle parti non sia obbligatoria, come accade nel giudizio abbreviato in grado di appello. Quello che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullita’ processuali e’, infatti, la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e non, in quanto tale, la violazione del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, perche’ tale diritto non e’ disciplinato dal codice di rito, cosicche’ per la sua violazione non e’ prevista alcuna nullita’.

2.5 Puo’ anche dirsi pacifico l’orientamento secondo il quale quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., l’eventuale nullita’ conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichiarazione di adesione individuale all’astensione collettiva deve essere immediatamente eccepita e resta comunque sanata se la parte accetta gli effetti dell’atto nullo o si avvale delle facolta’ al cui esercizio l’atto e’ preordinato, proseguendo la partecipazione all’udienza ed esercitando le facolta’ connesse (in termini, sotto quest’ultimo profilo, vds. Sez. 6 11.2.2015 n. 8943, cit. e da ultimo Sez. 3 26.3.2015 n. 27557, Colombo).

2.6 Si e’ quindi precisato – sulla base di tale ultimo indirizzo – che qualora il difensore abbia dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria e abbia poi comunque partecipato all’udienza camerale, le nullita’ poste a presidio del diritto di difesa non operano, perche’ nessuna violazione del diritto di difesa si e’ verificata: cio’ in quanto quello che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullita’ processuali e’ la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e non, in quanto tale, la violazione del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, perche’ tale diritto non e’ disciplinato dal codice di rito, cosicche’ per la sua violazione non e’ prevista alcuna nullita’.

2.7 E’, quindi, alla stregua di tali criteri interpretativi che va esaminata la censura sollevata dalla difesa dell’imputato (OMISSIS): risulta ex actis che entrambi i difensori dell’imputato avevano tempestivamente fatto pervenire istanza di astensione e che, dopo una iniziale revoca dell’adesione allo sciopero da parte di uno dei due difensori, all’udienza calendata entrambi i difensori insistevano nell’adesione all’astensione e nella conseguenziale richiesta di rinvio. La Corte territoriale, in accoglimento della opposizione del Procuratore Generale, si pronunciava sfavorevolmente richiamando la superata giurisprudenza elaborata sul punto da questa Corte Suprema sul tema. Risulta che l’udienza camerale e’ proseguita senza che da parte dei due difensori astenutisi siano state adottate conclusioni di alcun genere (al pari, peraltro, di quanto fatto dal RG.).

2.8 Sulla base di tali considerazioni, l’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento dei restanti. Di conseguenza la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino

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