Nei reati sessuali è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzione strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 17 gennaio 2017, n. 1949
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/07/2015 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del FELICETTA MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza quanto al capo g) perche’ estinto il reato per prescrizione e con rinvio in relazione ai restanti capi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza emessa in data 7 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Novara dell’8 aprile 2014, all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) – escluse le circostanze aggravanti di cui all’articolo 61 c.p., n. 11-ter) e articolo 609-ter c.p., n. 5-bis) per i capi b) ed e), nonche’ riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 9) – (comminando inoltre la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque), in anni quattro di reclusione, considerando il reato piu’ grave quello di cui al capo b), in riferimento ai reati:
b) di cui all’articolo 81 cpv. c.p., articolo 609 bis c.p., comma 1, articolo 609 septies c.p., n. 4, n. 1 e articolo 61 c.p., nn. 9 e 11, perche’ con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno, in tempi diversi, usando violenza fisica, “costringeva (OMISSIS) a compiere e subire atti sessuali. In particolare con violenza ed abusando dell’autorita’ derivante dal suo ruolo e dalla sua posizione di sacerdote e coadiutore presso l’oratorio, prima di (OMISSIS) e poi di (OMISSIS), nonche’ di confessore e di guida spirituale del giovane, le prime volte in (OMISSIS) con la scusa di praticargli massaggi shiatsu lo accarezzava in maniera repentina ed insidiosa, sino a toccargli le parti intime. Quindi, una prima volta ad (OMISSIS) sul divano della sua abitazione quanto la persona offesa aveva 17 anni lo faceva alzare e lo conduceva in camera da letto e, dopo averlo spogliato completamente, lo costringeva con violenza, muovendogli il viso, a morderlo sul mento, anche schiacciando la bocca del giovane contro la sua sino a baciarlo. Quindi lo toccava nelle parti intime per fargli avere un’erezione. In seguito, in svariate occasioni lo masturbava, sempre adoperando violenza consistita nel costringerlo a rimanere disteso e ad inserire il suo pene tra le sue gambe sino a simulare un rapporto sessuale, muovendo il giovane e muovendosi. Violenza che usava per girare e tenere fermo il ragazzo che, per sottrarsi agli atti, cercava di girarsi per mettersi a pancia in giu’. In un’occasione dopo aver spento le luci e dopo averlo masturbato gli praticava del sesso orale. Infine in almeno tre occasioni lo penetrava digitalmente nell’anno dopo essersi messo una crema. Condotte che si intensificavano nel periodo in cui il giovane viveva a casa del (OMISSIS)”, fino al (OMISSIS);
e) di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 1, articolo 609 septies c.p., n. 4 n. 1 e articolo 61 c.p., n. 9, “perche’ con violenza, in un’occasione, costringeva (OMISSIS) a subire atti sessuali. In particolare, all’interno della baita sita in (OMISSIS), nella disponibilita’ dell’imputato (ove il prete ed il giovane si erano recati per fare dei lavori di manutenzione) mentre stava facendo la lotta con la persona offesa, dopo essersi messo a cavalcioni su di lui, in maniera repentina, improvvisamente cominciava a muovere il suo sedere sul pube del giovane, strusciandosi su di lui, sino a che il ragazzo, ribellandosi, non riusciva a sottrarsi alla condotta” (riconosciuta in primo grado l’attenuante dal fatto di minore gravita’), fatto avvenuto nell’estate del (OMISSIS);
g) (limitatamente all’episodio di cui al (OMISSIS), nell’abitazione del (OMISSIS) presso l’oratorio di (OMISSIS), secondo quanto disposto gia’ con la sentenza di primo grado che aveva del pari escluso le aggravanti di cui all’articolo 609 ter c.p., comma 5 bis e articolo 61 c.p., n. 11-ter) di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 1, articolo 609 septies c.p., n. 4 n. 1 e articolo 61 c.p., n. 9, “perche’ con violenza, costringeva (OMISSIS) a subire atti sessuali, in particolare, mentre stavano facendo lotta in camera da letto, di colpo con violenza e in maniera repentina, lo bloccava con le braccia in posizione distesa e iniziava a baciarlo sul collo dicendo: “Adesso trombiamo”, quindi iniziando ad ansimare iniziava a sfregare il suo pene in erezione contro il corpo della persona offesa”.
2. La Corte di appello assolveva il (OMISSIS) dagli episodi di violenza sessuale di cui ai capi c) contestato in danno di (OMISSIS), d) contestato in danno di (OMISSIS) ed f), contestato in danno di (OMISSIS), per insussistenza dei fatti e quello di cui a capo h) commesso in danno di (OMISSIS) per intervenuta prescrizione del reato. Va precisato che gia’ in primo grado il ricorrente era stato assolto dal reato di violenza sessuale di cui ai capi a), contestato commesso in danno di (OMISSIS), ed in relazione alle condotte di violenza sessuale contestate al capo b) successive al rientro di (OMISSIS) dal viaggio in (OMISSIS), ossia dopo il (OMISSIS), nonche’ in relazione ad alcune condotte relative ai capi g) commesse nei confronti di (OMISSIS) quando lo stesso aveva sedici anni ed f), essendo detti reati estinti per prescrizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Capo b). Erronea applicazione della legge processuale con riferimento all’articolo 546 c.p.p. e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e), nonche’ mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilita’ della persona offesa (OMISSIS). Premesso che la vicenda aveva avuto origine dalla denuncia presentata da (OMISSIS), operatore educativo, in merito a rapporti sessuali intercorsi tra il ricorrente e altro giovane ( (OMISSIS)), fatti dai quali il (OMISSIS) e’ stato assolto sin dal primo grado di giudizio, i giudici di secondo grado, escludendo ogni responsabilita’ per i fatti successivi al rientro del (OMISSIS) dal (OMISSIS) sulla base della consensualita’ della relazione omosessuale tra il giovane ed il sacerdote, hanno operato il frazionamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che e’ stata ritenuta credibile solo in parte, senza rispettare i canoni di verifica indicati dalla giurisprudenza di legittimita’. Peraltro la sentenza impugnata non ha corredato con adeguata motivazione l’affermazione di penale responsabilita’ in ordine agli episodi antecedenti, soprattutto avuto a riferimento la necessita’ di vagliare l’attendibilita’ estrinseca (tra gli altri, il contenuto dei messaggi di whatsapp il colloquio con Don (OMISSIS) nel corso del quale il prete gli esprime un mero affetto paterno, come riferito, le prime dichiarazioni di suor (OMISSIS), la corrispondenza inviata dal (OMISSIS)). Sussiste invece una interferenza logica e fattuale tra le varie parti del narrato del (OMISSIS), che fa risultare illogica l’affermazione dei giudici torinesi circa la mancanza di violenza dopo il (OMISSIS) (rientro dal (OMISSIS)), per cui le dichiarazioni testimoniali dello stesso risultano inattendibili. In particolare, cio’ emerge in riferimento all’atteggiamento assunto dallo stesso l'(OMISSIS), durante un colloquio con il (OMISSIS), nel corso del quale aveva escluso qualunque violenza da parte di don (OMISSIS). La sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla censura specifica relativo alla testimonianza della suora ed al colloquio avvenuto con la persona offesa. Peraltro secondo la ricostruzione sposata dalla decisione impugnata le violenze avrebbero riguardato un periodo piuttosto lungo (dal trasferimento di (OMISSIS) dalla parrocchia di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), (OMISSIS) alla partenza per il (OMISSIS) ((OMISSIS)), in relazione al quale riesce difficile comprendere la ragione per la quale il (OMISSIS) non potesse essersi sottratto, considerata la liberta’ di cui godeva nel frequentare la casa del ricorrente ed inoltre e’ stato accertato che nel medesimo periodo il (OMISSIS) aveva la relazione con il (OMISSIS), che spesso si fermava la notte, per cui riesce difficile considerare una coesistenza nello stesso luogo di condotte violente poste in essere nei confronti del (OMISSIS).
2) Capo imputazione sub g). Erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, considerato che la parte offesa non ha mai affermato di avere subito violenza fisica, ma anzi ha parlato di un atteggiamento scherzoso, tanto che era stata invocata in via subordinata la derubricazione in tentativo.
3) Capo imputazione sub e). Erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, in quanto la Corte non ha considerato quanto dedotto in appello circa le peculiarita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), le quali, rivestendo il (OMISSIS) la qualifica di coindagato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso, avrebbero avuto bisogno dei riscontri esterni come previsto dall’articolo 192 c.p.p.. La durata dell’episodio e’ circoscritta, ed anzi e’ la stessa parte offesa che ha escluso ogni abuso.
) Capo di imputazione sub g). Non e’ stata concessa l’attenuante del fatto di minore gravita’, sulla base della sola considerazione dell’eta’ della persona offesa (17 anni), inoltre e’ lo stesso (OMISSIS) che riferisce del tono scherzoso da parte del prete.
5) In riferimento a tutti capi di imputazione per cui e’ stata pronunciata condanna: Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’articolo 61 c.p., comma 9 e manifesta illogicita’ della motivazione sul punto. L’aggravante in questione non puo’ essere ancorata sulla mera qualifica di parrocchiani delle persone offese. Per il capo b) il contesto attiene a rapporti esclusivamente interpersonali; per i capi g) ed e) gli stessi sono avvenuti in occasione del gioco di lotta, non ci sono connessioni con l’esercizio delle funzioni di ministro di culto cattolico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come e’ noto, nel giudizio di legittimita’ non e’ possibile operare una rilettura dei fatti risultanti dal processo, atteso che il giudizio di attendibilita’ delle persone offese e dei testimoni attiene al merito, in quanto non puo’ essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimita’, la mera prospettazione di una diversa valutazione, piu’ favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte – pur dopo la novella codicistica operata dalla L. n. 46 del 2006 – la possibilita’ di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa ed essendo il controllo in cassazione limitato alla verifica della intrinseca razionalita’ della motivazione della sentenza e della capacita’ della stessa di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (ex multiis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 Musso, Rv. 265482). Resta percio’ esclusa la possibilita’ di sindacare le scelte che il giudice di merito ha operato sulla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Cfr. Sez. 3, n. 40542 del 6/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016).
2. Va poi sottolineato che la valutazione del giudice di legittimita’, pur a fronte di una pluralita’ di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralita’ di motivi di ricorso, deve essere necessariamente unitaria e globale, proprio in quanto attinente alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito. Cio’ significa che “la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivita’, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione” (cosi’ Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
3. In materia di reati sessuali deve poi essere premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato alcune linee guida per valutare l’attendibilita’ delle persone offese. Infatti il giudice di merito puo’ trarre il proprio convincimento circa la responsabilita’ penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilita’, senza la necessita’ di applicare le regole probatorie di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, in particolare, per la parte offesa dei reati sessuali, cfr. Sez. 3, n. 1818 del 3/12/2010, dep. 20/1/2011, L.C., Rv. 249136 Sez. 3, n. 34110 del 27/4/2006, dep. 12/10/2006, Valdo Iosi, Rv. 234647, Sez.3, n. 22848 del 27/3/2003, dep. 23/5/2003, Assenza, Rv. 225232). Cio’ pero implica, come meglio chiarito dalle parti motive delle sentenze di questa Corte appena richiamate, che i giudici di merito devono considerare ed analizzare tutti gli elementi agli atti che possano validare il giudizio di attendibilita’ ed anche quelli che possano porre in crisi tale valutazione, spiegando le ragioni della loro irrilevanza ai fini della decisione.
4. L’iter decisionale seguito dalla Corte di appello, nel confermare il giudizio di responsabilita’ del (OMISSIS) gia’ pronunciato dal G.i.p., risulta rispettoso di tali indicazioni quanto alla valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalle persone offese, valutate unitariamente agli altri elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari ed utilizzati all’esito del giudizio abbreviato.
L’intera vicenda e’ stata ampiamente riassunta nella motivazione del provvedimento impugnato. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il sacerdote, imponente nel fisico e dotato di particolare carisma nella comunita’ dei giovani, approfittando di tali relazioni interpersonali ed a volte cogliendo la scusa di praticare massaggi shiatsu, costringeva numerosi giovani ad atti sessuali di vario genere. I giudici hanno ribadito la rilevanza della testimonianze di (OMISSIS), di (OMISSIS), della suora laica (OMISSIS), nonche’ degli altri amici del circuito parrocchiale e partecipanti all’associazione di promozione sociale “(OMISSIS)”, costituita presso l’oratorio di (OMISSIS), che avevano contribuito al disvelamento, successivamente all’estate 2012, dapprima del rapporto sessual-sentimentale intercorso tra don (OMISSIS) e (OMISSIS) e successivamente delle violenze sessuali poste in essere nei confronti di altri giovani, alcune anche in epoca piu’ antica, quando il sacerdote svolgeva il proprio mandato presso (OMISSIS), e, per quanto di interesse nella presente sede, delle violenze sessuali di cui ai capi di imputazione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Per quanto attiene in particolare al primo motivo di ricorso che censura la motivazione, seppure richiamando anche la violazione del disposto di cui all’articolo 546 c.p.p., censura relativa al delitto contestato al capo b), ritiene questa Corte che i giudici di appello abbiano esaustivamente motivato le ragioni della piena attendibilita’ della persona offesa (OMISSIS), fornendo spiegazioni in merito alle difformita’ rilevate in ordine agli episodi successivi al rientro del ragazzo dal (OMISSIS) – valutazione del resto condivisa con il G.u.p. (cfr. pagg. 38-39 e 60-63 della sentenza impugnata) – ed espressa con chiarezza per respingere l’impugnativa proposta sul punto dal pubblico ministero.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimita’, infatti, e’ addirittura possibile scindere la valutazione della prova testimoniale, ritenendo alcune parti delle dichiarazioni non veridiche, purche’, come avvenuto nel caso di specie, i giudici diano conto con adeguata motivazione delle ragioni di tale diversa valutazione e di come tale apparente contrasto non si riverberi in un contrasto logico-giuridico della prova stessa (Cfr. Sez. 6, n. 7900 del 6/7/1998, Martello, Rv. 211376 e Sez. 6, n. 10625 del 3/11/1992, Palmucci, Rv. 192149). Va infatti ricordato, proprio specificamente in tema di reati sessuali, che “e’ legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilita’, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilita’ delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicita’ e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalita’ necessaria o quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilita’ di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilita’ del dichiarante” (cfr. Sez. 3, n. 40170 del 26/09/2006, G., Rv. 235575, si veda anche Sez. 6, n. 20037 del 19/03/201, L., Rv. 260160).
7. Di contro, non sarebbe possibile “la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilita’ su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilita’ delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato” (in tal senso, Sez.3, n. 21640 del 11/05/2010, P., Rv. 247644: in motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l’attendibilita’ della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo). Resta naturalmente fermo uno stringente obbligo motivazionale sul punto, obbligo che, nel caso di specie, risulta puntualmente adempiuto, e risulta anche evidente la perfetta coerenza logica dell’argomentazione, posto che la valutazione c.d. frazionata ha avuto ad oggetto l’attendibilita’ del (OMISSIS) in relazione a quanto riferito in merito ai numerosi comportamenti “sessuali” posti in essere dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) in un arco temporale consistente e nell’ambito di un rapporto interpersonale molto stretto, inizialmente poggiante sulla fragilita’ e vulnerabilita’ psicologica del giovane, connessa ai propri vissuti familiari, tanto che lo stesso era stato anche ospitato dal (OMISSIS) per un periodo nella propria abitazione; tale rapporto si era comunque modificato dopo il ritorno del giovane dal viaggio in (OMISSIS).
8. A cio’ va aggiunto, che la soluzione assolutoria in merito alle violenze sessuali successive a tale data e’ stata argomentata nella decisione qui impugnata – con richiamo a quella analoga gia’ assunta dal giudice di prime cure – in forza della presenza di un dubbio ragionevole in capo ai giudici di merito circa la sussistenza di una violenza e la possibilita’ invece della sussistenza di un consenso o, quanto meno di una accettazione, da parte del giovane alle pratiche sessuali, un tempo imposte dal sacerdote, dovendosi considerare, a parere dei giudici di merito, anche la presenza di un sentimento di “riconoscenza” verso Don (OMISSIS), per l’ospitalita’ ed il pagamento del viaggio in (OMISSIS), sentimento desumibile dai contenuti della lettera del 17 ottobre 2012 inviata dal (OMISSIS) a suor (OMISSIS) (pag 63).
9. Le censure proposte risultano infondate anche in riferimento alla lamentata omessa motivazione in ordine alla testimonianza di suor (OMISSIS), atteso che la censura proposta non attinge al contenuto della dichiarazione resa dalla stessa, laddove riferisce del primo colloquio con il (OMISSIS), posto che i giudici dei due gradi di merito riferiscono il medesimo contenuto esposto anche nel ricorso, ma finisce per riguardare, piuttosto, la valutazione da parte dei giudici di quella prima negazione di ogni rapporto a connotazione sessuale tra il (OMISSIS) e don (OMISSIS). Orbene la Corte di appello ha confermato, lo si ribadisce, con argomentazione coerente ed esaustiva (pag. 61), la valutazione di attendibilita’ del giovane, ricostruendo l’intero svolgersi del rapporto dello stesso con il sacerdote, nato come rapporto tra padre e “figlioccio” ma evolutosi nel senso dell’intenso rapporto di dipendenza psicologica del giovane adolescente, valutazione analoga a quella gia’ formulata in primo grado.
10. D’altra parte, va rammentato che non e’ censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) l’eventuale silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, se la stessa risulti nella sostanza disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la sentenza abbia posto in evidenza una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 1405/14 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643).
11. Nel caso di specie i giudici di appello hanno escluso che le dichiarazioni del (OMISSIS) potessero essere motivate da intenti diversi, anche laddove hanno respinto l’appello relativo al mancato accoglimento da parte del G.i.P. di una nuova escussione del (OMISSIS), ovvero alla mancata documentazione del suo profilo facebook, ma considerazione dirimente in ordine alla mancanza di una ragione, diversa dalla verita’, delle dichiarazioni del (OMISSIS) in ordine agli atti sessuali subiti, e’ rinvenibile nel chiaro passaggio argomentativo che da’ atto dell’ammissione, seppure parziale e giustificata da un fine terapeutico, del compimento di atti a contenuto sessuale da parte del (OMISSIS).
12. Risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla violenza sessuale, peraltro valutata dai giudici di merito di lieve offensivita’, posta in essere nell’estate del 2010, nella baia di (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), all’epoca minorenne; va infatti rilevato che gia’ il G.I.P. aveva sottolineato come le false dichiarazioni al pubblico ministero fossero state giustificate dalla volonta’ di proteggere il sacerdote, mentre quanto riferito successivamente in merito al comportamento del (OMISSIS) trovava riscontro ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, in quanto dal ragazzo gia’ riferito agli amici (OMISSIS) e (OMISSIS) (pag.41 della sentenza). I giudici dell’appello nel richiamarsi alla valutazione di credibilita’ della persona offesa hanno analizzato gli atti compiuti confermandone, con argomentazione rispettosa dei principi giurisprudenziali relativi al reato di cui all’articolo 609 bis c.p. e priva di smagliature logiche, la natura sessuale e la repentinita’ e quindi la violenza. Va infatti ribadito il principio che nei reati sessuali l’elemento della violenza puo’ estrinsecarsi sia nella sopraffazione fisica, sia nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la persona offesa e da superare la sua contraria volonta’, ponendola in tal modo nell’impossibilita’ di difendersi (cfr. Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932). Ne’ rileva la breve durata (cfr. Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758), od il fatto che gli atti sessuali siano stati posti in essere con i vestiti indosso (in tal senso, si veda Sez. 3, n. 27042 del 12/05/2010, Si., Rv. 248064).
13. Deve essere del pari respinto il secondo motivo di ricorso, relativo al capo di imputazione sub g), atto di violenza sessuale commesso in epoca ancora piu’ remota ((OMISSIS)) a (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), in merito al quale si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla natura sessuale dell’atto. Anche a tale proposito, i giudici di appello hanno confermato quanto gia’ ritenuto dal G.I.P. (vedi pag. 47 e pag 58 della sentenza), in ordine al carattere sessuale dello sfregamento sul corpo della persona offesa del pene in erezione, confermato peraltro, dalla frase pronunciata dal (OMISSIS), a fronte di una indiscussa attendibilita’ di quanto dichiarato dal (OMISSIS). Peraltro va osservato che considerato il tempus commissi delicti ((OMISSIS)), il termine di prescrizione del reato risulta decorso in data 1 luglio 2016 e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo g) con eliminazione della relativa pena inflitta in continuazione rispetto al piu’ grave reato, individuata in quello sub b).
14. Quanto rilevato consente di ritenere assorbita la quarta doglianza, sempre pertinente al reato di cui al capo g), con la quale si era censurato l’aver considerato unicamente l’eta’ della persona offesa per escludere la circostanza attenuante del fatto di minore gravita’.
15. Infine anche il quinto motivo di ricorso e’ infondato. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 9 considerata la ricostruzione dei fatti e la evidente strumentalizzazione delle funzioni di ministro di culto del (OMISSIS). A tale proposito la giurisprudenza di legittimita’ aveva da tempo affermato che “in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita’ di ministro di un culto, non e’ necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma e’ sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorita’ ed il prestigio che la qualita’ sacerdotale, di per se’, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualita’” (cosi’ Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204; nell’ambito dei reati sessuali, per lo stesso principio, vedi Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, A., Rv. 244963).
16. Invero, considerata una nozione del “ministero sacerdotale”, in linea con la contemporanea dottrina della Chiesa cattolica, questo Collegio ritiene che a tale proposito debba essere affermato il seguente principio di diritto: “Nei reati sessuali, e’ configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualita’ di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quanto la qualita’ sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realta’ parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale; tale mandato comprendendo le attivita’ svolte a servizio della comunita’ e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli ed a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attivita’”.
17. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, tutte le condotte di violenza sessuale poste in essere dal ricorrente sono state valutate nel corso del giudizio strettamente correlate alle attivita’ che il (OMISSIS) svolgeva quale sacerdote dapprima nella parrocchia di (OMISSIS) e poi in quella di (OMISSIS), in particolare all’attivita’ di guida spirituale, coadiutore di oratorio ed animatore di comunita’ religiose, nonche’ di promotore di associazionismo sociale a matrice cattolica. In particolare secondo il giudice di primo grado “l’imputato coscientemente approfittava della funzione esercitata per attuare i suoi scopi erotici ai danni dei giovani, che vedevano in lui una sicura ed affidabile guida spirituale” (pag. 47) e la Corte di appello torinese, in risposta alla censura proposta in appello, aveva confermato la sussistenza dell’approfittamento del ministero sacerdotale e della strumentalizzazione della fiducia che i giovani conosciuti in parrocchia avevano riposto in lui, quale affidabile guida spirituale (pag. 64 della sentenza).
Si impone percio’ l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g) per essere lo stesso estinto per decorso dei termini di prescrizione, con conseguente eliminazione della pena inflitta in riferimento a tale episodio (mesi tre, ridotti a mesi due per la scelta del rito), mentre nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g) per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; rigetta nel resto il ricorso
Leave a Reply