In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – afferma che residua la colpa generica in capo al proprietario del veicolo che non effettua la necessaria manutenzione, non essendo sufficiente la sottoposizione del mezzo alle prescritte revisioni legali. Aggiunge, poi, che – se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione è un ente – destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 14 luglio 2016, n. 29982
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3 giugno 2014 della Corte d”Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOCCI Mauro;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l”inammissibilita” del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), per delega orale, che ha concluso per l”accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 settembre 2005, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava (OMISSIS) colpevole dei delitti di omicidio colposo (con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, articolo 589 c.p., comma 2) e di disastro colposo (articoli 434 e 449 c.p.), commessi in (OMISSIS), e la condannava alla pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonche” al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, cagionato alle costituite parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.5. In relazione al trattamento sanzionatorio, i Giudici di appello osservavano che, concesse all”imputata, in considerazione dello stato di incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche, da considerarsi per la estrema gravita dei fatti equivalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante, la pena poteva essere commisurata tenuto conto di tutto quanto. in precedenza esposto e visto l”articolo 133 c.p. in anni uno e mesi quattro di reclusione: pena – base di anni uno di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione per la continuazione (recte per il concorso formale di reati).
2. Avverso l”anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l”imputata per mezzo del difensore, chiedendone l”annullamento ed articolando cinque motivi.
Con sentenza n. 21608 del 26 aprile 2007, la Quarta sezione di questa Suprema Corte annullava, in parte, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d”Appello di Napoli. A sua volta, con sentenza del 3 giugno 2014, il giudice del rinvio – in riforma della sentenza pronunziata il 31 ottobre 2002 dal Tribunale di Salerno – riconosceva la penale responsabilita” della (OMISSIS) in ordine al solo reato di cui al capo B) dell”imputazione, condannandola alla pena di anni uno di reclusione, concesse le generiche equivalenti all”aggravante ex articolo 589 c.p., comma 2. Sosteneva la Corte territoriale che, essendo l”impugnata sentenza stata annullata limitatamente all”affermazione di responsabilita” dell”imputata in ordine al delitto di disastro colposo e limitatamente al trattamento sanzionatorio dei residui reati con rinvio per la rideterminazione della pena complessiva, eliminata quella irrogata per il disastro colposo, ad altra sezione della Corte di appello e costituendo la fattispecie un”ipotesi speciale di concorso formale di reati, al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche avrebbe potuto essere sottoposta solo l”aggravante prevista dall”articolo 589 c.p., comma 2. Ed il giudizio di equivalenza (e non di prevalenza) in concreto operato trovava congrua giustificazione nell”omesso controllo – addebitato all”imputata dell”impianto frenante dell”autocarro investitore, le cui condizioni avevano avuto una incidenza determinante nella produzione dell”evento.
2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolando un unico motivo, volto a rappresentare la violazione dell”articolo 606 c.p.p., lettera e).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sua unica doglianza, l”imputata deduce illogicita” della motivazione, per non aver tenuto conto del fatto che proprio la (OMISSIS), amministratrice unica della ditta proprietaria del semirimorchio, aveva richiesto di sottoporre a revisione l”automezzo, ne” ella sarebbe stata in grado di conoscere le condizioni del veicolo, non essendole pervenuta alcuna segnalazione da parte degli autisti.
2. Il motivo e” manifestamente infondato.
Va doverosamente premesso che il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non e” incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza anziche” di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (Sez. 5, n. 35828 del 4 giugno 2010 (dep. 6 ottobre 2010), Gambardella, Rv. 248501).
La Corte territoriale ha correttamente escluso qualunque incidenza fattuale della richiesta della (OMISSIS), atteso che gia” la sentenza di questa Corte aveva in proposito affermato a carico dell”imputata l”inadempimento dell”obbligo di manutenzione, escludendo che esso possa dirsi soddisfatto dalla mera effettuazione delle revisioni legali. In effetti, trattandosi di obbligo il cui adempimento e” inteso anche a salvaguardare l”incolumita” delle persone, e” corretto ritenere che esso implichi ed imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo. E” soltanto l”assiduita” dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l”eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l”entita” dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza.
Del tutto irrilevante deve, pertanto, ritenersi l”affermazione, peraltro indimostrata, secondo cui il sistema frenante era gia” usurato al momento della revisione, vale a dire cinque mesi prima. Va osservato, infine, che se il proprietario sul quale grava l”obbligo di manutenzione e” un ente, destinatario delle norme e” il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, cosi” che la sua responsabilita” penale, in assenza di valida delega, e” indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualita” di preposto alla gestione societaria (cfr. Cass. 3, 4 luglio 2006, Bonora, Rv. 234949).
In applicazione dell”articolo 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche” – in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilita” del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilita” del ricorso stesso, si stima equo fissare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
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