Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 luglio 2016, n. 3307

Il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 22 luglio 2016, n. 3307

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3868 del 2014, proposto dalla
Ca. di Cu. Sa. Ca. S.r.l., Casa di Cura Be. S.r.l., ed altri, in persona dei legali rappresentanti p.r., rappresentate e difese dagli avvocati Er. St. Da. C.F. (omissis), Gi. Pe. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio St. Da. in Roma, piazza (…);
contro
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Or. Di. Le. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso la Regione Puglia Delegazione in Roma, Via (…);
nei confronti di
la Asl Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Co. C.F. (omissis), Fi. Pa. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Al. Pl. in Roma, Via (…);
la Asl Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ca. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II n. 1442/2013, resa tra le parti, concernente l’approvazione dello schema – tipo accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e delle Asl Taranto e Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Sa. St. Da. su delega di Er. St. Da., Sa. Or. Di. Le., Fr. Ca. e Mi. Pe. su delega di Fi. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello ritualmente notificato, le Case di cura in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1443 del 2013 del T.A.R. Puglia, Sezione II di Bari, di rigetto del ricorso di primo grado RG 1688/2012, proposto avverso la deliberazione di G.R. n. 1773 del 7 settembre 2012 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25.9.2012), avente ad oggetto: “DGR n. 1494/2009-Approvazione schema tipo accordo contrattuale-strutture istituzionalmente accreditate attività in regime di ricovero-ex art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92 così come modificato dalla Legge 6.8.2008 n. 133”, e dell’allegato testo dello schema di contratto per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni in regime di ricovero, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera medesima, nella parte indicata nell’epigrafe del ricorso di primo grado.
Lo stesso provvedimento era stato impugnato anche da altre Case di cura pugliesi con distinti ricorsi di primo grado definiti dallo stesso T.A.R. Puglia con separate sentenze di accoglimento n. 118/2015, n. 216/2015 e n. 215/2015.
Le quattro sentenze, tre di accoglimento ed una di rigetto, sono state appellate e all’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 i quattro appelli avverso la stessa determinazione della G.R. n. 1773/2012 sono stati trattenuti in decisione.
Con sentenze n. 77/2016, n. 78/2016 e n. 436/2016 la Sezione ha confermato le sentenze di primo grado n. 118/2015, n. 216/2015 e n. 215/2015 con le quali era stata annullata la suddetta deliberazione regionale e dello schema con esso approvato, in considerazione del mancato preventivo ascolto delle organizzazioni sindacali nonostante il precedente autovincolo da parte dell’Amministrazione.
Anche la presente causa era stata chiamata alla stessa udienza, ma essendo deceduto il difensore della ASL di Taranto, con ordinanza n. 560 del 9 febbraio 2016, la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 301 c.p.c. e 79, comma 2, c.p.a.
Con ricorso notificato il 14-15 marzo 2016, le appellanti hanno riassunto il giudizio richiamando le censure già proposte con il ricorso in appello e chiedendo il suo accoglimento.
Nel presente giudizio si sono costituite la Regione Puglia, e le ASL di Taranto e di Lecce che hanno chiesto il rigetto dell’impugnativa.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.
Nella memoria depositata il 13 maggio 2016 le appellanti hanno chiesto al Collegio la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione sottolineando che l’annullamento già disposto dalla Sezione della impugnata delibera della G.R. 1773 del 2012 con efficacia ex tunc, produce effetti nei confronti di tutte le strutture sanitarie operanti nel territorio regionale.
Detto provvedimento, avrebbe, infatti, natura di atto generale ad effetti inscindibili, il che comporterebbe la sua perdita di efficacia nei confronti non soltanto delle parti ricorrenti nei giudizi definiti con le sentenze n. 77/2016, n. 78/2016 e n. 436/2016, ma erga omnes.
Pertanto, le appellanti hanno chiesto al Collegio di dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è improcedibile.
Il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari (Cons. Stato Sez. IV, 13-03-2014, n. 1222; Cons. Stato Sez. IV, 18-11-2013, n. 5459; Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350)
Il provvedimento impugnato in primo grado, deliberazione della G.R. n. 1773 del 2012 con allegato schema di contratto costituisce atto generale ad effetti inscindibili, come correttamente rilevato dalla difesa delle appellanti, sicchè la decisione di annullamento non si estrinseca nei confronti delle sole parti in causa, ma esplica i suoi effetti anche nei confronti di coloro che – pur essendo estranei al giudizio conclusosi con le decisioni che hanno acclarato l’illegittimità dell’atto – si trovano nelle medesime condizioni: detto atto, infatti, essendo unitario ed indivisibile non può produrre effetti nei confronti di taluni soggetti e non di altri.
Pertanto, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, la Regione Puglia dovrà prendere atto dell’avvenuto annullamento con efficacia erga omnes della propria delibera, avente natura di atto generale ad effetto inscindibile.
Poiché detta delibera è stata già annullata con efficacia erga omnes con le sentenze n. 118, 215 e 216 del TAR Puglia, confermate con le decisioni n. 77, 78 e 436 della Sezione, è venuto meno per gli l’interesse all’impugnazione.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Manfredo Atzeni – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 22 luglio 2016.

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