Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 14 giugno 2017, n. 29545

Alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti od un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 14 giugno 2017, n. 29545

 

Ritenuto in fatto

1. Fo. Ca. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. per avere compiuto atti sessuali nei confronti di S.F.A.S. appoggiandole la mano sul sedere.
2. Con un unico motivo lamenta la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Precisa in particolare che le dichiarazioni degli unici testi su cui si è basata la sentenza, ovvero la persona offesa e il teste La. sono state palesemente discordanti e contraddittorie e comunque insufficienti: mentre la prima ha dichiarato, confermandolo in dibattimento, che sulle scale della metropolitana vi erano soltanto lei e l’imputato che la seguiva e che poi l’avrebbe lungamente palpeggiata, per il teste La. vi erano almeno altre due persone che uscivano dalle scale, essendo tale circostanza determinante posto che la persona offesa avrebbe individuato il responsabile nella persona in quel momento più vicina a lei senza prima accertare che ve ne fossero altre nelle immediate vicinanze; la valutazione della Corte circa il fatto che le testimonianze si sarebbero riferite a momenti diversi sarebbe contraddittoria rispetto alle dichiarazioni dello stesso La. che era testimone della immediatezza del fatto stesso sicché l’imputato non poteva essere l’unico soggetto in uscita lungo le scale. Sul punto la Corte ha ritenuto la irrilevanza della testimonianza del La. senza però chiarire se questi debba ritenersi attendibile o meno. Anche quanto all’incontro tra la persona offesa e il La. i due si sono contraddetti giacché mentre la donna ha dichiarato di avere raggiunto La. al bar sotto la stazione e non sulla sommità delle scale, l’uomo ha sempre affermato il contrario. Di qui, dunque, l’omessa valutazione penetrante e rigorosa circa la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Anche quanto all’atto del patteggiamento e in particolare al tempo in cui l’imputato avrebbe mantenuto la mano sul sedere, la persona offesa, mentre ha dichiarato in denuncia di un patteggiamento durato per circa venti secondi, in dibattimento ha invece parlato di mano appoggiata e tolta senza che tale discordanza, tanto più strana in quanto la persona offesa ha immortalato con precisione la figura dell’imputato, sia stata considerata dalla Corte. Infine, lamenta che la lettura delle dichiarazioni spontanee rese in udienza dall’imputato come ammissive della responsabilità, ma in realtà esemplificative di ciò che può capitare alle persone urtando inavvertitamente altre lungo le scale, è stata palesemente operata in senso travisatorio.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti od un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell’ 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, P.M. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).
Nella specie, il ricorso è appunto volto, al di là della formale riconduzione delle censure all’interno del vizio motivazionale, a sindacare in realtà l’operato valutativo del compendio probatorio pretendendo che questa Corte ne fornisca altro, ritenuto più adeguato agli elementi emersi, in tal modo tuttavia incorrendo nelle preclusioni appena ricordate sopra.
Di fatto, resta che la sentenza impugnata ha logicamente e congruamente spiegato, senza aporie o scompensi argomentativi perché le dichiarazioni della persona offesa, debbano essere ritenute attendibili e perché le stesse debbano condurre ad individuare nell’imputato colui che ebbe a porre in essere la condotta sessualmente connotata.
I giudici di appello hanno infatti richiamato la testimonianza della persona offesa già valorizzata in primo grado secondo cui la stessa, mentre saliva le scale dell’uscita di stazione della metropolitana, si era sentita toccare le natiche con la mano aperta e, giratasi, aveva dietro di lei visto la persona poi riconosciuta in giudizio come l’imputato; detta persona aveva poi ella indicato, piangente, all’amico La. , gestore del bar della metropolitana. Hanno poi correttamente sottolineato, da un lato, l’irrilevanza della non completa coincidenza di tale versione con quella resa in sede di sommarie informazioni posto che, a prescindere da quale fosse stata la esatta reazione dell’uomo (che secondo la versione resa in sede di s.i.t. aveva staccato la mano e si era avviato verso la rampa di scale verso l’uscita), una volta richiesto di spiegazioni, in entrambe il palpeggiamento era comunque stato confermato, e, dall’altro, l’irrilevanza altresì del fatto che La., chiamato dalla donna, avesse visto sulle scale più persone, essendo egli intervenuto in un momento successivo alla commissione del fatto. Oltre a ciò la sentenza impugnata ha ricordato quanto dichiarato dallo stesso imputato circa il fatto di essersi trovato accanto alla donna e di averla urtata, elemento questo non disconosciuto dal ricorrente, che solo ha voluto leggerlo come dichiarazione asseritamente resa a titolo puramente esemplificativo, non venendo meno dunque la lettura altrettanto plausibile resa dalla Corte nel senso di una specifica ammissione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

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