Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42736

L’omessa notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori determina la nullità della decisione anche se la pronuncia è stata impugnata da uno dei due legali

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 ottobre 2016, n. 42736

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/06/2015 della Corte di Appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;

uditi i difensori, Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), e Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/06/2015 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Gip del Tribunale di Roma con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano condannati alla pena di anni otto di reclusione in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, contestato al capo A, per aver partecipato all’associazione finalizzata al narcotraffico per l’importazione nel territorio dello Stato di plurime partite di cocaina e hashish, successivamente immessa nel mercato clandestino di Milano, Roma, e della Calabria, con l’aggravante dell’essere l’associazione costituita da piu’ di 10 persone.

In particolare, a (OMISSIS) veniva contestata la partecipazione al sodalizio criminoso mediante gestione della ricezione della cocaina e del successivo smistamento delle partite nel territorio di Roma e in Calabria, altresi’ desunta dalla ricezione, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), del denaro per la perdita della partita di droga sequestrata a (OMISSIS), arrestato dalla Polizia di Stato il 15/10/2009; a (OMISSIS) veniva contestata la partecipazione al sodalizio criminoso desunta dalla gestione della ricezione della cocaina e del successivo smistamento delle partite nel territorio di Roma ed in Calabria; in particolare dopo l’arresto del fratello, (OMISSIS), manteneva i contatti con i sodali nella capitale e a Milano, altresi’ gestendo, unitamente al (OMISSIS), la riscossione del denaro per la perdita della partita di droga sequestrata a (OMISSIS).

Gli odierni ricorrenti venivano assolti agli altri reati-fine di cui all’imputazione.

2. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di ricorso qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione: lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato la partecipazione al delitto associativo senza specificare il ruolo assunto dall’imputato alle dinamiche operative del sodalizio criminoso, e senza alcun riferimento ne’ alle attivita’ di organizzazione della ricezione dello smistamento delle partite di cocaina ne’ alla conservazione dei contatti con gli associati di Roma e Milano; in particolare l’asserita partecipazione del (OMISSIS) al recupero del credito vantato nei confronti del (OMISSIS), limitandosi ad un unico episodio, non puo’ essere ritenuto indice sintomatico di permanente inserimento nell’ambito della struttura dell’azione criminosa, ne’ puo’ attribuirsi rilevanza all’aiuto prestato dall’imputato ad (OMISSIS), in ragione del vincolo di parentela, essendo questi il fratello; in tal caso, infatti, l’attivita’ di protezione dello stato di latitanza dovrebbe essere considerato non gia’ aiuto all’associazione, bensi’ all’associato, di per se’ integrante la condotta di favoreggiamento personale, rientrante nell’ipotesi, prevista dall’articolo 384 c.p., della causa speciale di non punibilita’.

2.2. Vizio di motivazione: lamenta l’illogicita’ dell’individuazione, quale condotta di partecipazione, della attivita’ volta al recupero in nome e per conto del sodalizio del credito vantato dall’associazione nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto contraddittoria rispetto all’assoluzione dell’imputato, nonche’ di (OMISSIS) e del presunto capo dell’associazione, (OMISSIS), dal delitto fine concernente la cessione dello stupefacente al (OMISSIS), contestato al capo A bis.

3. Con distinto atto di impugnazione ricorre altresi’ l’avvocato (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi.

3.1. Vizio di motivazione: lamenta che la sentenza impugnata sia particolarmente sintetica, caratterizzata per un generale richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza specifica valutazione dei motivi di appello proposti.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: lamenta l’erronea metodologia nella valutazione della prova avendo affermato la responsabilita’ penale sulla base di un ragionamento viziato da presunzioni e congetture; la motivazione non contiene alcun riferimento ai caratteri dell’associazione e alla condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, risolvendosi in un’argomentazione di stile avulsa dalla reale valutazione delle emergenze processuali.

3.3. Vizio di motivazione in ordine alla omessa derubricazione del fatto di reato nell’ipotesi di favoreggiamento personale: l’aver svolto una illecita attivita’ di intermediazione per la riscossione del credito per lo stupefacente sequestrato a (OMISSIS) non e’ suscettibile di integrare la partecipazione al sodalizio, bensi’ il delitto di favoreggiamento, in quanto il contributo non viene prestato a vantaggio dell’organizzazione nel suo complesso, trattandosi di una prestazione meramente favoreggiatrice.

3.4. Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’articolo 114 c.p.: la presenza del ricorrente e’ sporadica, non e’ stato addebitato alcun specifico episodio relativo allo spaccio, essendo contestata soltanto una illecita attivita’ di intermediazione dalla quale e’ stata desunta la sua partecipazione all’attivita’ associativa; tali elementi indiziano una attivita’ meramente favoreggiatrice.

3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non e’ stato adeguatamente motivato.

4. Avverso la sentenza ricorre altresi’ (OMISSIS), per il tramite dei propri difensori, Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di ricorso qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Ricorso Avv. (OMISSIS).

4.1. Violazione di legge: lamenta l’erroneita’ dell’ordinanza pronunciata l’11 giugno 2015 per rigettare l’eccezione relativa alla omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado avvenuto fuori termine; ne consegue la nullita’ della sentenza impugnata, della quale si chiede l’annullamento con rinvio affinche’ si proceda alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza anche all’Avv. (OMISSIS).

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto associativo: lamenta la particolare stringatezza motivazionale della sentenza impugnata, ed il ricorso all’argomento apodittico congetturale, anziche’ alla valutazione di prove oggettive; in tal modo un singolo presunto episodio di riscossione del credito diventa la prova della sussistenza di un sodalizio, a sua volta sintomatica di una adesione non occasionale al sodalizio; lamenta inoltre la contraddittorieta’ della sentenza, in quanto l’imputato e’ stato assolto, unitamente agli altri originari coimputati, dal reato-fine di cessione di stupefacenti asseritamente avvenuta il 15 ottobre 2009, dalla quale sarebbe originato il credito oggetto di riscossione; lamenta altresi’ la valenza attribuita all’ausilio alla latitanza di un soggetto che, nella sentenza impugnata, dimostrerebbe la sussistenza del sodalizio, senza considerare l’ipotizzaabilita’ del reato di favoreggiamento.

4.3. Vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione dell’aumento di pena operato dalla sentenza di primo grado ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, nonche’ in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato su considerazioni apodittiche ed illogica.

Ricorso Avv. (OMISSIS).

4.4. Violazione di legge per l’omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado: lamenta l’erroneita’ dell’ordinanza pronunciata l’11 giugno 2015 per rigettare l’eccezione relativa alla omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado avvenuto fuori termine; ne consegue la nullita’ della sentenza impugnata, della quale si chiede l’annullamento con rinvio affinche’ si proceda alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza; evidenzia al riguardo, di non aver svolto alcuna attivita’ defensionale tra il momento del deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la fissazione del giudizio di appello, essendosi limitato a far rilevare, tramite un proprio delegato, la mancata intervenuta notifica dell’avviso di deposito.

4.5. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 546 c.p.p.: lamenta che la sentenza impugnata abbia richiamato la decisione di primo grado in ordine alla ricostruzione dei fatti attribuendo rilievo alla singola vicenda dell’esazione della somma di denaro nei riguardi del (OMISSIS), ritenuta pretesa non nell’interesse del singolo imputato (OMISSIS), bensi’ nell’interesse del sodalizio criminoso, nonche’ alle attivita’ di favoreggiamento della latitanza di (OMISSIS), ritenuto il capo del sodalizio; deduce l’omessa motivazione in ordine alle censure proposte in sede di appello avverso la sentenza di primo grado, sia sotto il profilo della ricostruzione di fatto, essendosi la sentenza di prime cure in alcuni casi discostata dalla realta’ fattuale, sia in ordine ai criteri deduttivi e di apprezzamento degli elementi di prova che erano stati acquisiti; in tal senso la doglianza concerne l’omessa valutazione di tali censure e la mancanza di una congrua esplicazione attraverso compiuta motivazione relativa ai singoli motivi proposti; la sentenza impugnata, dunque, e’ fondata su una apodittica affermazione di fondatezza della ricostruzione della sentenza di primo grado, refrattaria ai rilievi difensivi proposti in sede di appello.

4.6. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p., e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74: non ricorrono episodi di detenzione o di cessione di sostanze stupefacenti essendo stato l’imputato assolto dai reati-fine; l’aver contribuito all’esazione di somme di denaro nei riguardi di (OMISSIS), ritenuto indice sintomatico della partecipazione al sodalizio criminale, assume una valenza del tutto collaterale, essendo plausibile che l’imputato fosse interessato solo ed esclusivamente al recupero di una somma di danaro senza che cio’ comportasse un suo coinvolgimento nella pregressa vicenda di cessione della sostanza stupefacente; del resto, dalle intercettazioni telefoniche non sono emersi contatti con altri sodali che possono far ritenere la sussistenza di rapporti stabili e collaudati; inoltre, proprio nella trattativa finalizzata al recupero della somma di danaro, il (OMISSIS) sarebbe stato ad un certo punto estromesso dalla esazione dal (OMISSIS); infine, appare significativa la circostanza del furto all’interno della abitazione ove sarebbe stata registrata la presenza del latitante (OMISSIS), coincidente con l’avvistamento del (OMISSIS) in data 19 febbraio 2010, alle ore 23:30 circa, allorquando veniva visto uscire dall’appartamento con un trolley.

4.7. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche, nonostante la assoluta incensuratezza e la giovane eta’ dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato.

2. Assorbente appare la questione dell’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado ad uno dei difensori.

La relativa eccezione, infatti, veniva rigettata con ordinanza emessa all’udienza dell’11/06/2015 dalla Corte di Appello, sull’erroneo presupposto che si trattasse di un’istanza di rimessione in termini, e che, dunque, fosse decorso il termine di 10 giorni previsto dall’articolo 175 c.p.p., avendo il difensore ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello in data 14/04/2015.

Al contrario, non ricorreva, nella fattispecie, un’ipotesi di rimessione in termini in seguito a decadenza dall’esercizio di una facolta’ difensiva per caso fortuito o forza maggiore, bensi’ un’ipotesi di omesso avviso al difensore dell’imputato.

Al riguardo, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito, ex articolo 548 c.p.p., comma 2, della sentenza di primo grado comporta una nullita’ a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non e’ sanata dalla proposizione dell’appello da parte del difensore dell’imputato; in tal caso, infatti – alla luce del “dictum” della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 – non decorrono nei confronti dell’imputato i termini per la proposizione dell’impugnazione con conseguente nullita’, ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314; Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato, Rv. 261763: “Alla omessa notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell’impugnazione, nonche’, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullita’ del decreto di citazione relativo a questo grado e l’annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa”).

I principi di diritto richiamati, naturalmente, riguardano anche l’ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, l’omessa notifica dell’avviso di deposito riguardi il difensore, o il codifensore.

Vanno, infatti, considerati i rapporti fra l’impugnazione proposta dal difensore e l’analogo, e distinto, diritto di impugnazione spettante all’imputato, con le conseguenze in tema di nullita’ del decreto di citazione per il giudizio di appello. Come gia’ osservato da questa Corte (Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917), la tesi dell’unitarieta’ dell’impugnazione spettante all’imputato ed al difensore dello stesso (affermata, al riguardo, da Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, dep. 2005, Bolognino, Rv. 230534: “La nullita’ derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori e’ sanata dalla circostanza che l’imputato proponga personalmente impugnazione o che a tanto provveda l’altro difensore, in quanto il diritto dell’imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all’interessato, anche se al difensore e’ attribuita facolta’ di esercitarlo”) e’ divenuta insostenibile in seguito alla declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine per l’impugnazione in favore dell’imputato, il quale non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, anche nel caso in cui quest’ultimo fosse stato precedentemente impugnato dal difensore dello stesso imputato (Corte cost., n. 317 del 03/11/2009).

Ne consegue che il gravame proposto da uno dei difensori non “consuma” l’autonoma facolta’ di impugnazione dell’imputato e del codifensore, che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalita’ procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento.

Nel caso in esame, del resto, l’eccezione di nullita’ era stata tempestivamente e ritualmente proposta nella fase preliminare del giudizio di appello, ma e’ stata erroneamente dichiarata inammissibile, in quanto tardiva; l’ordinanza di inammissibilita’ ha, infatti, precluso la presentazione di autonomi motivi di appello da parte del difensore non avvisato, ne’ quest’ultimo ha svolto attivita’ difensive nel corso del giudizio di impugnazione suscettibili di sanare il vizio (Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485, in una fattispecie in cui la Corte di Appello aveva notificato al difensore non avvisato il verbale di rinvio dell’udienza, consentendogli cosi’ di esercitare il diritto di impugnazione).

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per la rinnovazione del giudizio.

2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato.

La sentenza impugnata, invero, si limita a confermare l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato in maniera assertiva ed avulsa dal tessuto probatorio, mediante un rinvio per relationem alla ricostruzione del fatto operato nella sentenza di primo grado, ma senza alcun confronto con le doglianze proposte con l’appello.

Al riguardo, l’odierno ricorrente aveva interposto gravame censurando l’affermazione della responsabilita’ per la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico, fondata sull’aiuto prestato al fratello (OMISSIS), “capo” del sodalizio, e sull’esazione del credito vantato nei confronti di (OMISSIS).

La Corte di Appello, tuttavia, ha semplicemente riaffermato, da un lato, il “ruolo (…) svolto nella specifica vicenda riguardante la esazione del credito vantato dal sodalizio nei confronti di (OMISSIS)”, che “attesta (…) un ruolo specifico, funzionale alla associazione ed alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, ed esprime adesione non occasionale al sodalizio ed alle sue sorti”; e, dall’altro, la valenza probante dell’attivita’ “volta a proteggere la latitanza di (OMISSIS), ritenuto il capo del sodalizio, posta in essere in particolare (…) dal (OMISSIS)”.

Tanto premesso, l’obbligo di motivazione non puo’ ritenersi adempiuto da una motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte ed alla ricostruzione offerta nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nell’atto di appello, in tal modo vanificando la garanzia del doppio grado di giurisdizione e obliterando lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall’imputato (ex multis, Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111); incorre nel vizio di motivazione la sentenza che, nel fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo tanto piu’ se necessitato da specifiche doglianze delle parti interessate – e senza alcuna valutazione in ordine alle censure mosse (Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248946)

La sentenza, infatti, omette di confrontarsi in maniera concreta con le doglianze proposte, risolvendosi in una mera riaffermazione del ruolo di partecipe, sulla base dell’intervento nell’esazione del credito e dell’aiuto prestato per assicurare la latitanza del capo del sodalizio; riaffermazione del tutto avulsa, tuttavia, dalla valutazione delle concrete fonti di prova.

In particolare, la Corte territoriale non argomenta in merito alla deduzione difensiva alla stregua della quale lo stretto rapporto di parentela connoterebbe l’aiuto prestato al latitante (OMISSIS) in termini di mero favoreggiamento personale, essendo l’odierno ricorrente il fratello del “capo” del sodalizio; peraltro, la sentenza impugnata attribuisce l’aiuto all’attivita’ del coimputato (OMISSIS), senza in alcun modo indicare il ruolo assunto da (OMISSIS).

Ne’, tanto meno, la sentenza chiarisce i motivi per i quali la partecipazione all’esazione del credito dal (OMISSIS) per la ¦”partita’ di droga ceduta – e nonostante l’assoluzione dal relativo reato-fine contestato al capo A bis -, e caduta in sequestro in occasione dell’arresto di (OMISSIS), si inserisca nelle dinamiche operative dell’associazione, esprimendo un’adesione non occasionale, anziche’ risolversi, alla stregua di quanto dedotto con l’impugnazione, in una condotta occasionale, e, in quanto tale, insuscettibile di indiziare, da sola, un permanente inserimento nel sodalizio, ed avulsa dal contesto associativo.

La decisivita’ delle doglianze proposte, ai fini della conferma dell’affermazione di responsabilita’ in ordine al solo reato associativo, del resto, emerge ancor piu’ evidente dall’omesso richiamo ad ulteriori concrete condotte di partecipazione, suscettibili di integrare le contestazioni pure contenute nell’editto accusatorio, e riguardanti la “gestione della ricezione della cocaina e del successivo smistamento delle partite nel territorio di Roma e in Calabria” ed il “mantenimento dei contatti con i sodali”.

Nel ribadire che sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisivita’ (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 12148 del 12/02/2009, Giustino, Rv. 242811), va, pertanto, annullata la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS), con trasmissione atti alla Corte di Appello di Roma, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma nei confronti di (OMISSIS)

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *