Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42715

In caso di mancato versamento dei contributi previdenziali risultante dal Dm 10 il passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico non ha comportato alcuna modifica sotto il profilo della provenienza dei flussi informativi dall’azienda interessata, con la conseguenza che i dati sono sempre utilizzabili per dimostrare l’omissione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 ottobre 2016, n. 42715

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/10/2015 della Corte d’ Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 1 ottobre 2015 la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza in data 8 ottobre 2014 con la quale il Tribunale di Bolzano aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa per il reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., L. n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis. La Corte territoriale in particolare osservava che i modelli DM 10 presentati dall’imputato nella qualita’ di rappresentante della (OMISSIS) costituissero prova sufficiente della corresponsione ai dipendenti degli stipendi afferenti le ritenute previdenziali non versate.

2.Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) deducendo due motivi.

2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge relativamente alla valorizzazione dei modelli DM 10 quale fonte probatoria primaria posta a base del giudizio di fondatezza della accusa, non avendo considerato la Corte territoriale trattarsi dei nuovi modelli secondo il regime UNIEMENS, non piu’ redatti dal datore di lavoro, bensi’ generati automaticamente dal sistema informatico dell’INPS.

2.2 Con un secondo motivo si duole di vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilita’ sulla base dei modelli in oggetto e sempre in considerazione del nuovo modo di redazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Con i motivi dedotti il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilita’ penale, criticando la sentenza impugnata per il fatto che la stessa si basi esclusivamente sulla valorizzazione dei modelli DM 10 al fine della prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti e quindi dell’omesso versamento delle relative ritenute previdenziali/assistenziali come da rubrica di accusa. In particolare sostiene il ricorrente che trattandosi nel caso di specie dei nuovi modelli redatti secondo il regime UNIEMENS, non essendo piu’ gli stessi redatti dal datore di lavoro, bensi’ dall’INPS, non potevasi piu’ attribuire agli stessi alcun valore probatorio “confessorio” di detta circostanza.

Le censure sono infondate.

Anzitutto va chiarito che il precedente citato dal ricorrente (Sez. 3, n. 43375 del 22/01/2015, Longoni, Rv. 265492) non e’ “in termini”, posto che non riguardava i nuovi DM 10 regime telematico (UNIEMENS), bensi’ il diverso caso di modelli DM 10 compilati ex officio dai funzionari dell’INPS a causa della omissione da parte del contribuente.

E’ quindi persino ovvio che in questo caso a tali “dichiarazioni” non possa attribuirsi alcuna valenza confessoria, dato che essi in alcun modo sono ricollegabili ad una dichiarazione di scienza del contribuente, asseritamente inadempiente, ma sono il frutto dell’attivita’ ispettiva dell’Istituto previdenziale.

E’ dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 3) che di contro si desume che le nuove, ordinarie, modalita’ di dichiarazione informatica, secondo il sistema denominato appunto UNIEMENS, effettivamente sia generata dalle procedure informatiche dell’INPS, ma esclusivamente sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente; che quindi il DM 10 “virtuale” sia il risultato delle denuncie individuali e della denuncia aziendale contenente il riepilogo delle prime. In altri termini, UNIEMENS e’ soltanto un “flusso” di dati che va a creare il contenuto del modello DM 10, per cosi’ dire di “nuova generazione”, che, ancorche’ generato come detto dal sistema informatico dell’INPS, ha le stesse “caratteristiche ed informazioni” dell’DM 10 cartaceo. Comunque dirimentemente sul punto va rilevato che sempre dal citato documento prodotto dal (OMISSIS) emerge che la mancata trasmissione telematica della denunzia aziendale addirittura impedisce la generazione del DM 10 virtuale, cosi’ segnalandosi automaticamente la posizione di irregolarita’ formale dell’azienda per l’assenza del modello dichiarativo medesimo.

Tali inequivoche precisazioni in fatto consentono di affermare dunque che la modica delle modalita’ di redazione del modello medesimo ossia il passaggio dal “cartaceo” inviato all’INPS al “telematico” generato dal sistema dell’Istituto, non ha importato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei “flussi informativi” dall’azienda interessata.

Cio’ posto, non vi e’ dunque ragione per non ritenere tuttora applicabile anche nel caso di specie il consolidato principio di diritto che “In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e’ assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare, in difformita’ dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme” (tra le molte, Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

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