Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza del 26 ottobre 2016, n. 45229

La detenzione per la vendita o per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, punita dall’art. 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è reato di pericolo per la consumazione del quale non è necessario che vi sia un effettivo atto di cessione o che sia effettivamente danneggiata la salute, essendo sufficiente che il prodotto sia nella materiale disponibilità dell’operatore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornirà ai consumatori. Il reato, pertanto, si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze nel frigorifero posto nel luogo di vendita o di somministrazione: indipendentemente dalla possibilità di un eventuale controllo sullo stato di conservazione al momento dell’impiego

Suprema Corte di Cassazione

SEZIONE III PENALE

sentenza del 26 ottobre 2016, n. 45229

SENTENZA sul ricorso proposto da C.F., nato a C. il…………avverso la sentenza del 14/10/2015 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. F.C. ricorre per l’annullamento della sentenza del 14/10/2015 del Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di 500,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 5, lett. b) e 6, comma 3, legge 30 aprile 1962, n. 283 per aver detenuto per la vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, in particolare perché conservati ad una temperatura diversa da quella stabilita per gli alimenti freschi; fatto contestato come commesso in Carini il 12/02/2011. 1.1.Con unico motivo eccepisce, sotto vari profili, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria. Deduce a tal fine che: -al decreto di citazione a giudizio, notificato tramite p.e.c. al difensore di fi- ducia domiciliatario insieme con il verbale di udienza del 01/04/2015, non era stato allegato il decreto penale di condanna opposto contenente il capo di impu- tazione; -il Tribunale ha totalmente pretermesso la valutazione di una prova decisiva, nella specie la testimonianza del verbalizzante Iuliano Francesco che, sentito al- l’udienza del 10/06/2015, aveva affermato – diversamente da quanto si legge in sentenza – che l’imputato era stato fermato mentre si trovava alla guida del pro- prio automezzo, non che stava vendendo il pesce mal conservato, così che il fine della vendita resta solo una supposizione; -censurabile appare la decisione del Tribunale di non riconoscere la speciale tenuità del fatto e di non concedere le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato ma la sentenza deve essere annullata perché il rea- to è estinto per prescrizione.

3.L’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per mancata descrizione del fatto è palesemente infondata perché l’imputato ha avuto piena ed integrale conoscenza dell’imputazione mediante la notifica del decreto penale ritualmente e tempesti- vamente opposto cui il decreto di citazione a giudizio (emesso ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen.) fa riferimento (Sez. 1, n. 6276 del 15/04/1996, Bedin, Rv. 205183, richiamata in motivazione a fini adesivi da Sez. 1, n. 38448 del 18/10/2002, Ricciardi).

3.1.In questo caso, infatti, il diritto al contraddittorio e al pieno esercizio del diritto di difesa, che la sanzione di nullità comminata dall’art. 429, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen. intende garantire, non subiscono alcun pregiudizio perché l’imputato è già compiutamente informato del tenore dell’accusa mediante il de- creto penale del quale abbia avuto effettiva conoscenza (perché personalmente notificato o perché ha proposto opposizione personalmente o tramite difensore di fiducia appositamente nominato) cui il decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito di opposizione, faccia esplicito riferimento.

3.2.Nel caso di specie risulta che:

3.2.1. l’imputato aveva nominato il difensore di fiducia con atto depositato il 15/04/2011 presso il G.i.p. del Tribunale di Palermo costituendolo, altresì, domi- ciliatario elettivo; 3.2.2.il 27/11/2013 il difensore di fiducia ha proposto opposizione al decreto penale di condanna n. 1517/2011 notificato il 20/11/2013; 3.2.3.il conseguente decreto di citazione diretta a giudizio reca in premessa l’inequivocabile riferimento alla «opposizione al decreto penale di condanna n 1517 del 05/07/2011 proposta in data 27/11/2013».

3.3.Ne consegue che alcun “vulnus” difensivo ha subito l’imputato che è sempre stato posto nelle condizioni di conoscere il tenore dell’addebito mosso contro di lui.

3.4.Peraltro, l’eccezione è tardiva.

3.5.La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell’imputazione deve ritenersi sanata qualora non sia stata de- dotta entro il termine previsto a pena di decadenza. Infatti, poiché l’osservanza di tale disposizione non attiene ne’ all’intervento dell’imputato ne’ alla sua assi- stenza o rappresentanza, la relativa nullità non può classificarsi tra quelle di or- dine generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., bensì tra quelle relative di cui al successivo art. 181, con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall’art. 491, comma primo stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 3801 del 21/02/1994, Sgamba, Rv. 198852; Sez. 5, n. 9969 del 27/09/1996, Pieroni, Rv. 206623; Sex. 1, n. 342 del 17/11/1998, Merendino, Rv. 212193; Sez. 6, n. 1175 del 09/03/2000, Tancredi, Rv. 217123; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239757; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Di Bella, Rv. 247590; Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Rv. 262508). 3.6.Nel caso di specie, dall’esame del fascicolo processuale risulta che il ri- corrente, all’udienza immediatamente successiva alla notifica del decreto di cita- zione a giudizio, non ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio.

4.La seconda eccezione è infondata.

4.1.11 Tribunale dà atto, in sentenza, che l’imputato era «intento a vende- re in forma di ambulante prodotti ittici (…) a bordo del veicolo Piaggio Ape di sua proprietà» e che tali prodotti erano «esposti in vendita», come peraltro ri- sulta anche dal verbale di sequestro utilizzato ai fini della decisione.

4.2.Dalle testimonianza dell’UPG verbalizzante, allegata al ricorso in osse- quio al principio di autosufficienza, risulta invece che l’imputato era stato ferma- to mentre stava guidando l’automezzo, in atteggiamento dunque non di vendita.

4.3.Tanto premesso l’eccezione di travisamento della prova non è decisiva, avuto riguardo al tenore dell’accusa (detenzione per la vendita) e agli insegna- menti giurisprudenziali di questa Corte circa la natura e i presupposti di sussi- stenza del reato contestato all’imputato.

4.4.La detenzione per la vendita o per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, punita dall’art. 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è reato di pericolo per la consumazione del quale non è necessario che vi sia un effettivo atto di cessione o che sia effettivamente danneggiata la salute, essendo sufficiente che il prodotto sia nella materiale disponibilità dell’o- peratore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornirà ai consumatori (così Sez. 3, n. 7054 del 20/04/1999, Stacchini, Rv. 213997).

Il reato, pertanto, si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze nel frigorifero posto nel luogo di vendita o di somministrazione: indipendentemente dalla possibilità di un eventuale controllo sullo stato di conservazione al momento dell’impiego (Sez. 6, n. 9246 del 18/03/1994, Intravaia, Rv. 199430; Sez. 6, n. 3146 del 15/01/1973, Di Stefano, Rv. 123873; cfr. altresì Sez. 3, n. 17548 del 25/03/2010, Seravini, Rv. 247488, secondo cui integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta con- sistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell’operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consu- matori, così disattendendo la tesi difensiva secondo cui mancava la prova della destinazione alla vendita degli alimenti, trovati abbandonati in evidente cattivo stato di conservazione all’interno di un automezzo, il cui impianto di refrigerazio- ne era disattivato, parcheggiato nei pressi del deposito di generi alimentari al- l’ingrosso, di cui era titolare l’imputato).

4.5.Non ha perciò pregio l’eccezione che l’imputato non era stato material- mente colto nell’atto di vendere i prodotti ittici se si considera che insieme con la notevole quantità e varietà di prodotti ittici trasportati era detenuta anche una bilancia che certifica (e certamente rende non manifestamente illogica) la desti- nazione alla vendita della merce.

5.Sono del tutto generiche, oltre che infondate, le censure relative alla man- cata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (non irra- gionevolmente e correttamente esclusa dal Giudice in considerazione dell’ingente quantitativo di pesce) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustamente negate sul presupposto dell’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

6.La non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso non impedi- sce, come noto, la corretta instaurazione del rapporto processuale di impugna- zione e il decorso del tempo necessario a prescrivere.

6.1.Nel caso di specie, il reato (di natura contravvenzionale) risulta consu- mato il 12/02/2011; il termine quinquennale di prescrizione, in assenza di so- spensioni, è definitivamente maturato il giorno 11/02/2016.

6.2.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

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