Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 1 marzo 2017, n. 10024

Se di regola la confisca non può essere disposta ove non sia stata pronunciata sentenza di condanna, nel caso proscioglimento per estinzione del reato a seguito di oblazione, la confisca è inibita nel caso in cui non si tratti di beni per i quali è prevista la c.d. confisca obbligatoria.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 1 marzo 2017, n. 10024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/06/2016 del Tribunale di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca, con dissequestro e restituzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 giugno 2016 il Tribunale di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essere il reato di cui all’articolo 659 c.p. estinto per avvenuta oblazione.

Veniva cosi’ revocato l’opposto decreto penale di condanna, con contestuale ordine di confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso il predetto provvedimento il (OMISSIS) ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha precisato di avere richiesto di essere ammesso all’oblazione con la specifica richiesta di restituzione dell’impianto stereo sequestrato, stante il proprio stato di incensuratezza, ma che al contrario erano state disposte confisca e distruzione di quanto in sequestro. In specie, la possibilita’ di procedere a confisca, in considerazione della sentenza di estinzione del reato, era limitata alla previsione di cui all’articolo 240 c.p., comma 2.

Oltre a cio’, vi era una relazione di mera occasionalita’ tra le cose e l’illecito perpetrato, mentre in ogni caso non era stata spesa motivazione in ordine alla richiesta di restituzione dell’impianto stereo sequestrato, formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca, con dissequestro e restituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato.

4.1. L’articolo 240 c.p. prevede al primo comma che, nel caso di condanna, il giudice puo’ ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Mentre e’ sempre ordinata la confisca, a tenore del secondo comma e per quanto interessa, 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, articolo 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies c.p.; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata pronunciata condanna.

4.2. Per contro, e’ stato ad es. piu’ volte ribadito che la confisca prevista dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 6, e’ obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalita’ essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi e’, in se’, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosita’ della cosa (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458).

4.3. In specie, al contrario, i provvedimenti ablatori hanno riguardato l’impianto stereo installato nell’autovettura di cui l’odierno ricorrente, a suo tempo indagato per il reato di cui all’articolo 659 c.p., aveva la proprieta’ e la materiale disponibilita’. Mentre il relativo procedimento penale e’ stato definito con sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

4.4. Alla stregua di quanto precede, quindi, la confisca non poteva essere disposta, non essendo stata pronunciata sentenza di condanna, mentre all’evidenza, in considerazione del materiale in sequestro, non si ricadeva in una delle ipotesi di confisca obbligatoria, da disporre anche al di la’ dell’eventuale condanna.

5. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, che esclude. Va infine disposta la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che esclude.

Dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto

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