Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 1 marzo 2017, n. 10023

L’istituto superiore di sanità può inviare, in seguito ad un sopralluogo della Asl, alla sola azienda agricola e non anche al legale (nel caso specifico non ancora nominato) l’avviso per comunicare che verranno effettuate delle analisi, i cui esiti sono pienamente utilizzabili senza violazione del diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 1 marzo 2017, n. 10023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/3/2016 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/3/2016, il Tribunale di Asti assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dalle imputazioni loro ascritte a norma degli articoli 110 e 515 c.p. (il solo (OMISSIS)) e articolo 483 c.p., perche’ il fatto non sussiste; a giudizio del Tribunale, gli esiti delle analisi compiute dall’Istituto Superiore di Sanita’ non potevano esser utilizzati, poiche’ raccolti in violazione dell’articolo 360 c.p.p., si’ da non potersi ritenere provate le contestazioni ascritte, fondate interamente sugli stessi risultati di laboratorio.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale non avrebbe compiuto una corretta lettura dell’articolo 223 disp. att. c.p.p., comma 2, applicabile al caso di specie, a mente del quale l’avviso di revisione delle analisi deve esser indirizzato all’interessato ed al difensore “eventualmente nominato” (non gia’, dunque, contenere l’invito a nominare un difensore); orbene, gli indagati, nell’unico atto inviato all’Istituto Superiore di Sanita’ (la richiesta di revisione) non avrebbero provveduto ad alcuna nomina di un legale, sicche’ l’avviso in oggetto sarebbe dovuto esser inviato ai soli (OMISSIS), come in effetti avvenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

Occorre premettere che la presente vicenda origina da un controllo amministrativo eseguito dall’ASL di (OMISSIS) presso un macello di (OMISSIS), nel corso del quale era stata rinvenuta carne contenente la presenza di sulfamidici (sulfadimetossina) in misura superiore al consentito; carne risultata proveniente da un’azienda agricola i cui soci erano gli imputati (OMISSIS). Ancora, deve sottolinearsi – in quanto fulcro della sentenza, come del ricorso in esame – che gli stessi avevano quindi richiesto la revisione delle analisi, poi eseguita presso l’Istituto Superiore di Sanita’ con esito positivo.

Cio’ premesso, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione sul presupposto che, eseguita la prima analisi, fossero emersi indizi di reato, sicche’ la seconda – presso il citato Istituto – sarebbe dovuta esser compiuta con le garanzie di cui all’articolo 360 c.p.p., compreso il diritto di farsi assistere da un difensore; diritto del quale, pero’, mancherebbe ogni accenno nell’avviso inviato dall’Istituto Superiore, si’ da concludersi per l’inutilizzabilita’ delle analisi in esame.

Orbene, tale lettura risulta errata.

Rileva la Corte che l’articolo 220 disp. att. c.p.p. dispone che “quando nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”; a mente dell’articolo 223 disp. att. c.p.p., invece, “qualora nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e’ prevista la revisione, a cura dell’organo procedente e’ dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate”; in tal modo, questi potra’ presenziare e, se del caso, farsi assistere da un consulente tecnico.

Orbene, le previsioni e le garanzie di cui all’articolo 223 cit. riguardano proprio i prelievi e le analisi eseguiti nel corso di attivita’ amministrative, ossia quelle attivita’ di vigilanza ed ispezione svolte – in ragione delle proprie competenze – da molteplici organi, comprese le Aziende sanitarie locali; da questa norma si distingue la previsione di cui al precedente articolo 220 che, richiamando espressamente “l’osservanza delle disposizioni del codice”, si riferisce in via esclusiva alle (medesime) attivita’ ispettive e di vigilanza (ma) eseguite nell’ambito di un procedimento penale e sotto il controllo e la direzione dell’autorita’ giudiziaria. Principio – questo – sostenuto dalla Corte di legittimita’ in molteplici occasioni, affermando che, in tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche, occorre distinguere tra quello inerente ad attivita’ amministrativa disciplinato dall’articolo 223 disp. att. c.p.p. e quello inerente ad attivita’ di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale e’ applicabile l’articolo 220 disp. att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito (Sez. 3, n. 15372 del 12/11/2014, Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, Scarpa, Rv. 221627).

Tutto cio’ premesso, rileva allora la Corte che nella vicenda in esame – come si desume dal testo della sentenza impugnata – l’attivita’ di prelievo di campioni si e’ svolta nel solco di accertamenti di natura eminentemente amministrativa, senza che, nel corso degli stessi, fosse stato possibile concretamente ipotizzare l’insorgenza di indizi di reita’; con piena applicazione, quindi, dell’articolo 223 disp. att. c.p.p.. Il cui comma 2, peraltro, disciplina l’ipotesi in cui sia prevista e possibile la revisione delle analisi, come nel caso di specie, stabilendo espressamente che la stessa debba essere richiesta dall’interessato e che il relativo avviso debba esser inviato a questi “ed al difensore eventualmente nominato” (e senza che sia prevista alcuna sollecitazione in tal senso, nel corpo dell’avviso medesimo); nomina della quale non v’e’ traccia nella sentenza, cosi’ come – e soprattutto – nell’istanza di revisione inviata dall’azienda agricola all’Istituto zooprofilattico del Piemonte, a data 23/7/2013.

Ne consegue che, correttamente, l’avviso dell’Istituto Superiore di Sanita’ e’ stato inviato alla sola Azienda agricola, non anche ad un legale che, a quel momento, non risultava nominato; con piena utilizzabilita’, quindi, degli esiti delle analisi compiute dal medesimo Istituto.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino, ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino

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