Suprema Corte di Cassazione

Sezione III

Sentenza del 09 maggio 2012, n. 7047

Presidente Preden – Relatore D’Alessandro

Svolgimento del processo

L’A.N.D.I. – Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sezione di Firenze, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, ha rigettato la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti di D.L.G. e Q.A. , odontoiatri cui era stata applicata una pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui all’art. 348 cod. pen., evidenziando di agire, da un lato, “al fine di tutelare l’interesse esponenziale dell’Associazione per i propri associati all’esercizio esclusivo della professione da parte dei soggetti abilitati, ciò essendo il fine istituzionale dell’Associazione, e, dall’altro, a ristorare il danno patrimoniale, causato dalla concorrenza sleale subita nel contesto fiorentino dai professionisti iscritti all’Associazione”.
Resistono con separati controricorsi G.D.L. e Q.A. .

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo l’A.N.D.I. – ricordato che in primo grado essa aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e che la domanda era stata accolta, quanto ai soli danni patrimoniali, in relazione alla violazione dell’art. 2601 cod. civ. – censura la sentenza impugnata sotto i profili di cui all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. In particolare si duole:
a) sotto il profilo della violazione di legge e della nullità della sentenza per erronea individuazione del thema decidendum, dell’affermazione della Corte di Appello, secondo la quale sarebbe stata ad essa preclusa, in quanto costituitasi tardivamente in appello, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., di reiterare la domanda risarcitoria tendente ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale quale parte danneggiata dal reato di cui all’art. 348 cod. pen..
b) sotto il profilo del vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte di Appello avrebbe escluso la legittimazione attiva dell’A.N.D.I. all’azione risarcitoria per danni conseguenti dal reato di cui all’art. 348 cod. pen., sulla base di un erronea lettura dello Statuto, prodotto in primo grado, il cui art. 2 viceversa dichiara che l’A.N.D.I. “b) assume la tutela degli interessi materiali e morali della categoria (…); d) assume in ogni ambito giurisdizionale le debite azioni a tutela della categoria”.
1.1.- Il primo motivo è infondato sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, in quanto l’ANDI non era totalmente vittoriosa in primo grado, bensì soccombente rispetto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Essa avrebbe dovuto perciò proporre, al fine di devolvere alla Corte di Appello di Firenze “l’intera causa petendi”, appello incidentale sul punto (cfr. Cass. 14 gennaio 2011 n. 751, in tema di parziale accoglimento di domanda risarcitoria per carenze probatorie).
Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso è evidente inammissibile, riferendosi alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale quale parte danneggiata dal reato di cui all’art. 348 cod. pen., che la Corte di Appello ha ritenuto ormai preclusa.
2.- Con il secondo motivo l’A.N.D.I., sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento dei danni da concorrenza sleale né, una volta esclusa la fattispecie dell’art. 2601 cod. civ., ha confermato la sentenza di primo grado in base all’art. 2043 cod. civ..
2.1.- Anche il secondo motivo è infondato.
Vero è che l’art. 2601 cod. civ. attribuisce anche alle associazioni professionali la legittimazione a promuovere “l’azione per la repressione della concorrenza sleale”. Detta azione, volta a reprimere i fatti di concorrenza sleale, è peraltro diversa da quella risarcitoria, meramente eventuale, prevista dal precedente art. 2600 cod. civ., e d’altro canto appare corretta la motivazione della Corte di Appello, che esclude in radice la sussistenza di un danno risarcibile, sul rilevo che l’A.N.D.I. “non esercita l’attività medica e non ha subito alcuna sottrazione di clientela” per effetto della concorrenza sleale.
Alla luce di tale motivazione, appare pertanto irrilevante l’art. 2 dello Statuto, secondo cui (lettera b) l’Associazione assume la tutela degli interessi anche materiali della categoria.
Il rilievo (che dunque appare corretto) circa l’insussistenza di un danno patrimoniale risarcibile in capo all’attrice giustifica il mancato esame della fattispecie, da parte del giudice di merito, sotto il profilo di cui all’art. 2043 cod. civ..
3.- Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Appare peraltro equo, tenuto conto di ogni aspetto della questione, compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Depositata in Cancelleria il 09.05.2012

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