Suprema Corte di Cassazione

Sezioni unite

sentenza n. 5994 del 17 aprile 2012

Svolgimento del processo

Instaurando contraddittorio sia nei confronti del concessionario per la riscossione, sia nei confronti del Ministero della Giustizia, O.G. propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 nonchè dell’art. 617 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, avverso cartella di pagamento, notificatagli il 6 maggio 2010, con la quale Equitalia Gerit (poi Equitalia Sud) s.p.a. gli aveva intimato il pagamento di Euro 40,35, per contributi unificati ed oneri accessori relativi all’instaurazione di un giudizio davanti al Giudice di Pace.
A fondamento della opposizione, l’ O. eccepì l’inesistenza del credito e vizi di forma della cartella di pagamento (in particolare, la violazione dell’obbligo dell’indicazione degli estremi dell’atto presupposto).
Costituitosi il Ministero della Giustizia, che deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della natura tributaria del credito controverso e, comunque, l’infondatezza delle domande avversarie, e restata contumace Equitalia, il Tribunale adito, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, con riguardo all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, affermata, al riguardo, la propria giurisdizione, ha accolto l’opposizione promossa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarando la nullità della cartella esattoriale opposta.
Avverso la sentenza del Tribunale, Equitalia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo, con il primo, il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. (anche sull’opposizione ex art. 617 c.p.c.) e censurando, con gli altri, il merito della decisione impugnata.

L’ O. ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per vizio della procura consistente nel difetto del requisito della specialità.
Il Ministero della Giustizia è restato contumace.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Il ricorso di Equitalia è ammissibile, non riscontrandosi nella procura all’uopo rilasciata difetto del requisito della specialità.
Invero, l’esame del ricorso rivela che la procura in rassegna, rilasciata in data successiva al deposito della decisione impugnata e recante l’indicazione nominativa della controparte, è stata posta in calce al ricorso medesimo (proposto, peraltro, nell’interesse di parte contumace nel giudizio di merito), prima delle relazioni di notifica.
Ciò posto, va osservato che questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che già la collocazione della procura in calce (o a margine) del ricorso per cassazione è idonea a riferirla al giudizio cui l’atto accede, sicchè, pur in assenza di espressi riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, la procura così redatta deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione ed idonea a soddisfare il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. (cfr. Cass. 26504/09, 10539/07, 14011/05).
Il ricorso di Equitalia è, peraltro, fondato.
Invero, così come dedotto da Equitalia sin dal giudizio di merito, l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11).
Alla stregua delle considerazioni che precedono e risultando assorbita ogni altra questione, va dichiarata, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice tributario.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rimessione delle parti davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e dichiara la giurisdizione del giudice tributario; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

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