Il datore di lavoro, titolare dell’officina meccanica, è responsabile per i danni provocati all’occhio di un bambino a causa dello scoppio di un pallone gonfiato da un suo dipendente apprendista con il compressore, su richiesta del ragazzino
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 9 marzo 2017, n. 6033
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7048/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 39/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo, assorbito il primo; udito l’Avvocato MONICA BASTA per delega.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto del 12 giugno 1987 (OMISSIS) e (OMISSIS) citavano davanti al Tribunale di Matera (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ fossero condannati a risarcire i danni subiti dal loro figlio minorenne, (OMISSIS), il quale il (OMISSIS), nell’officina di (OMISSIS), dove si era recato per farsi gonfiare un pallone – operazione questa compiuta dall’apprendista diciassettenne (OMISSIS) -, aveva perso per lo scoppio del pallone l’uso dell’occhio destro. I convenuti si costituivano, resistendo. Con sentenza parziale n. 714/2006 il Tribunale – per quanto qui interessa – accertava la responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS), nonche’ la responsabilita’ al 50% dei genitori del minore; e con sentenza definitiva n. 623/2009 condannava quindi (OMISSIS) e (OMISSIS) a risarcire i danni a (OMISSIS), (OMISSIS) e agli eredi di (OMISSIS).
Avendo proposto appello principale il (OMISSIS) e appelli incidentali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza del 9 gennaio-6 febbraio 2013 la Corte d’appello di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del (OMISSIS) e dichiarato inammissibili gli appelli incidentali.
2. Ha presentato ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Il primo motivo, ex articolo 360 c.c., comma 1, n. 5, denuncia erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa, mancanza, insufficienza e contraddittorieta’ motivazionale e violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
La dinamica dell’evento dannoso ricostruita dalla corte territoriale contrasterebbe con le risultanze processuali. In particolare la corte territoriale avrebbe eluso la dichiarazione resa dall’apprendista alla polizia giudiziaria del (OMISSIS) – secondo la quale fu il (OMISSIS) che lo incarico’ di gonfiare il pallone con il compressore, avendolo chiesto il bambino proprio al (OMISSIS) – nonche’ le dichiarazioni della sorella dell’attuale ricorrente, (OMISSIS), rese il (OMISSIS) alla polizia giudiziaria (per cui sarebbe stato presente il (OMISSIS) quando il pallone venne gonfiato dal suo apprendista) e in data 1 luglio 1986 sempre in questura (per cui il minore aveva chiesto al (OMISSIS) che gli fosse gonfiato il pallone, e il (OMISSIS) aveva consentito dando l’incarico al suo apprendista). Soprattutto, la corte non avrebbe tenuto conto dell’importanza della dichiarazione di (OMISSIS); e quanto alla testimonianza di (OMISSIS), presente nell’officina quando avvenne il fatto, questi non si era accorto dell’entrata in officina del bambino, ma cio’ “nulla toglie” al fatto che l’apprendista chiese al (OMISSIS) se poteva gonfiare il pallone. Dal verbale della polizia giudiziaria del (OMISSIS) risulterebbe poi che il (OMISSIS) provoco’ lo scoppio con la marcia indietro di una vettura, “versione poi totalmente cambiata in sede di giudizio”. Comunque la corte territoriale non avrebbe motivato per quale ragione la dichiarazione di (OMISSIS) non fosse attendibile, come invece ritenuto dal primo giudice.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c., e dei principi riguardanti la responsabilita’ dei committenti, nonche’ violazione di legge per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge per la carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta.
La Corte d’appello, pur prendendo le mosse da un “corretto approccio ermeneutico”, nella sua decisione non sarebbe “sorretta da una coerente apparato argomentativo” escludendo la responsabilita’ del (OMISSIS) per il – discutibile – assunto che l’uso del compressore non rientrasse tra le mansioni dell’apprendista. E comunque il (OMISSIS) non avrebbe svolto le funzioni di vigilanza su quanto accadeva nella sua officina; “l’impegno motivazionale” della corte avrebbe dovuto confrontarsi col nesso tra le modalita’ di esecuzione delle prestazioni del lavoratore (vigilanza e uso del compressore) e il “comportamento produttivo del danno” (lo scoppio del pallone) per stabilire se tali modalita’ hanno reso possibile o agevolato lo scoppio. Invece il giudice d’appello avrebbe eluso cio’ con una non condivisibile lettura del concetto di “occasionalita’”.
L’insufficienza argomentativa verrebbe poi dimostrata dal non avere la corte territoriale valutato correttamente le acquisizioni probatorie, da cui invece risulterebbe che per le sue mansioni l’apprendista aveva la disponibilita’ del compressore. Ma anche se quest’ultimo avesse operato oltre le sue competenze, rimarrebbe la responsabilita’ indiretta del (OMISSIS) ex articolo 2049 c.c., per cui e’ sufficiente che le mansioni del dipendente abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo del danno. La corte non avrebbe rilevato che (OMISSIS), quale dipendente del (OMISSIS), avrebbe dovuto “porre in essere particolari attenzioni alle quali solo (OMISSIS), titolare dell’attivita’ lavorativa, poteva sovraintendere e vigilare”.
Si difende con controricorso e successiva memoria ex articolo 378 c.p.c., (OMISSIS), il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso e’ fondato.
Seguendo una evidente priorita’ logica, deve essere esaminato in primo luogo il secondo motivo, che verte, come si e’ visto nella sintesi di cui sopra, sulla corretta applicazione dell’articolo 2049 c.c., essendo pacifico che, nel caso in esame, (OMISSIS) era il titolare dell’officina ove si reco’ il bambino a chiedere il gonfiamento del suo pallone e si verifico’ lo scoppio di questo per l’uso di uno degli attrezzi dell’officina – il compressore – effettuato dal suo dipendente (OMISSIS).
E’ opportuno, allora, descrivere il percorso motivazionale che al riguardo offre la sentenza impugnata. Dato atto che la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente per la responsabilita’ ex articolo 2049 c.c., un nesso di occasionalita’ necessaria nel senso che le mansioni del dipendente abbiano almeno agevolato il comportamento causante il danno, la corte richiama la sentenza di primo grado, affermando che ha ritenuto la responsabilita’ del (OMISSIS) per aver desunto in via presuntiva, dagli elementi agli atti, che egli fosse “stato consapevole e/o consenziente a che il suo dipendente usasse il compressore d’aria per gonfiare il pallone” o comunque nulla avesse fatto per impedirlo, segnalando altresi’ come fatto notorio la pratica, pur occasionale ma generalmente tollerata dai datori di lavoro, di utilizzo del compressore per finalita’ diverse da quelle dell’officina meccanica, nonche’ l’accertata presenza in officina del (OMISSIS) quando avvenne il fatto. La corte, pero’, reputa che tutti questi “elementi presuntivi” siano “superati”, poiche’ l’esito dell’istruttoria non ha dimostrato che il titolare dell’officina avesse “espressamente incaricato il dipendente” di gonfiare il pallone al bambino con il compressore, ne’ che avesse in altre circostanze autorizzato tale utilizzazione del compressore per analoga finalita’, ne’ che avesse avuto consapevolezza dell’iniziativa dell’apprendista. Passa poi il giudice d’appello ad un’elencazione dei risultati delle testimonianze assunte (testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) per giungere quindi ad affermare che “non appare condivisibile la conclusione alla quale perviene il primo Giudice, che sostanzialmente finisce per ancorare il vincolo di occasionalita’ necessaria tra le incombenze del dipendente…ed il fatto generatore del danno…alla mera presenza del compressore all’interno della stessa officina ed alla pratica, presunta solo in via astratta, della possibilita’ di utilizzo dello stesso per scopi diversi ed ultronei rispetto alle mansioni del medesimo dipendente”, contro la lettera dell’articolo 2049 c.c..
L’impostazione della corte territoriale, in tal modo, viene pero’ a “svuotare” proprio il profilo oggettivo della responsabilita’ ex articolo 2049 c.c., come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, per cui la responsabilita’ del datore di lavoro non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l’agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un’attivita’ del tutto estranea al rapporto di lavoro (v. Cass. sez. 3, 24 gennaio 2007, che precisa come, ai fini della responsabilita’ ex articolo 2049 c.c., e’ sufficiente “un rapporto di occasionalita’ necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purche’ sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, cosi’ da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”; sul concetto di occasionalita’ necessaria cfr. pure Cass. sez. 3, 22 settembre 2205 n.18691, Cass. sez. 3, 22 agosto 2007 n.17836, Cass. sez. 3, 6 marzo 2008 n. 6033, Cass. sez. 3, 4 aprile 2013 n.8210, Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18860 e Cass. sez. 6-3, ord. 15 ottobre 2015). Al contrario, la corte territoriale ha preteso, quale presupposto di responsabilita’ del (OMISSIS), la prova che fosse stato proprio lui a incaricare espressamente l’apprendista, o che lo avesse autorizzato specificamente in tal senso in passato, o comunque fosse a conoscenza di quello che l’apprendista stava per fare. Tutti elementi estranei, come si e’ appena visto, al dato oggettivo della mera occasionalita’ necessaria. In questo modo non si tratterebbe, invero, di una responsabilita’ da “occasionalita’”, bensi’ da specifico incarico, autorizzato espressamente quella volta oppure altre volte precedenti – e quindi riconducibile a una volonta’ del datore di lavoro gia’ manifestata e percio’ divenuta usuale, con evidente incidenza sull’esatto contenuto delle mansioni – oppure anche tacitamente concesso mediante la “consapevolezza” di quel che l’apprendista intendeva fare. E la corte non considera neppure – si nota ormai ad abundantiam – l’ulteriore profilo, correttamente addotto nel motivo in esame, dell’obbligo di vigilanza che e’ insito nel rapporto datore di lavoro-dipendente (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 11 febbraio 2010 n. 3095, che infatti congiunge ai poteri direttivi i poteri di vigilanza): l’utilizzo di attrezzatura dell’officina meccanica da parte del suo dipendente non puo’ non essere vigilato, in effetti, dal titolare dell’officina, per stornare il rischio che una persona non sufficientemente esperta venisse a cagionare danni a se’ o ad altri con un uso mal governato o comunque improprio. Il che peraltro riconduce, da un ulteriore punto di vista, proprio alla correlazione di “occasionalita’ necessaria” tra l’attivita’ del dipendente e il fatto dannoso che l’articolo 2049 c.c., con un dettato normativo di evidente pregnanza preventiva/precauzionale.(in quanto responsabile della condotta del dipendente anche al di la’ dei suoi specifici ordini, il datore di lavoro vigilera’)7 stabilisce.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbito logicamente il secondo, per cui va cassata in relazione la sentenza con rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione
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