In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra 5 vita fisica e vita lavorativa
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 9 maggio 2017, n. 11209
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7709/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 233/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda trae origine da un incidente stradale tra (OMISSIS) e (OMISSIS). La dinamica del sinistro era stata correttamente ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto che avevano stabilito che quest’ultimo era responsabile della causazione del sinistro. Per tale motivo la (OMISSIS) convenne in giudizio oltre il conducente dell’auto (OMISSIS), il proprietario della stessa (OMISSIS) la (OMISSIS) e in considerazione del fatto che la macchina risultava non coperta da assicurazione per il mancato pagamento della rata, le (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata per la Lombardia per il risarcimento a carico del fondo di garanzia delle vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Voghera con la sentenza numero 325/2007 rigetto’ la domanda di risarcimento del danno nei confronti di (OMISSIS) dando atto che al momento del sinistro l’assicurazione risultava sospesa. Dichiaro’ l’improcedibilita’ della domanda di risarcimento dei danni avanzata, con atto di intervento volontario, dal marito e dei figli dell’attrice. Condanno’ le (OMISSIS) spa, quale impresa designata dal fondo di garanzie per le vittime della strada e fatto salvo il regresso nei confronti dei responsabili del danno in via solidale con (OMISSIS) e (OMISSIS), a pagare in favore della (OMISSIS) la somma di Euro 513.262,32.
2. La decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 233 del 24 gennaio 2001 solo in punto di quantum debeatur riducendo la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale del 20% (pari ad Euro 21.442,66) per adeguare il risarcimento del danno al fatto che la vita lavorativa ha una durata piu’ breve della vita fisica.
3. Avverso tale decisione, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), propongono ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivo.
3.1. Gli intimati non svolgono attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono “in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui al Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, per contrasto con l’interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ e dalla prevalente dottrina”.
Lamentano che la Corte d’Appello di Milano in punto di liquidazione del danno patrimoniale subito dall’attrice in primo grado a seguito dell’accertata invalidita’ permanente, ha utilizzato il criterio di capitalizzazione del danno patrimoniale futuro adottando (correttamente) i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle cui al Regio Decreto n. 1403/1922 ma discostandosi dalla costante interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo cui in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidita’ permanente in favore del soggetto leso non si deve applicare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Il motivo e’ fondato e va accolto.
E’ principio di questa Corte che in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidita’ permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioe’ deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo piu’ il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. n. 20615/2015; Cass. n. 15738/2010).
Pertanto nel caso di specie ha errato la Corte d’Appello che ha ridotto il danno patrimoniale del 20% applicando lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Del resto il danno permanente da incapacita’ di guadagno non puo’ essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’articolo 1223 c.c..
5. Pertanto la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), in via solidale tra loro, le (OMISSIS) in qualita’ di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, fatto salvo il regresso nei confronti dei responsabili del danno a pagare la ulteriore somma di Euro 21.442,66 a titolo di danno patrimoniale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), in via solidale tra loro, le (OMISSIS) in qualita’ di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, fatto salvo il regresso nei confronti dei responsabili del danno, a pagare la ulteriore somma di Euro 21.442,66 a titolo di danno patrimoniale. Condanna gli intimati alle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge
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