Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 marzo 2017, n. 5800

In ordine ad un contratto di concessione per vendita di autoveicoli valida la clausola pattizia che consente a ciascuna delle parti di recedere dal contratto con preavviso di dodici mesi

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 8 marzo 2017, n. 5800

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10252-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Unico p.t. (OMISSIS), (OMISSIS) SCRL in persona dell’Amministratore Unico p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2018/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Le societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.c. a r.l. (originate per scissione dalla (OMISSIS) s.p.a., concessionaria per la vendita di veicoli (OMISSIS)) convennero in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni (quantificati in 58 milioni di Euro) per la violazione dei principi di correttezza e buona fede che aveva connotato la condotta della convenuta nella gestione dei contratti di concessione e nel successivo esercizio del recesso e che aveva integrato gli estremi dell’abuso del diritto.

Dedussero, in particolare, che l’impegno di un minimo di vendita annuale, concordato fra le parti, era stato stravolto – nei fatti – dalla imposizione, da parte della (OMISSIS), di obiettivi di vendita mensili (cosiddetti “obiettivi targa” o CCF), che erano collegati ad incentivi per il concessionario e che erano risultati del tutto arbitrari e non proporzionati al quantitativo annuo concordato; che la (OMISSIS) non aveva inteso recepire le lamentele della (OMISSIS) ed anzi – in data 24.4.2001 – aveva esercitato il recesso ordinario dal contratto (col preavviso e col pagamento dell’indennizzo contrattualmente previsti).

Tanto premesso, lamentarono l’inosservanza del Regolamento CE n. 1475/95, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e l’abuso del diritto, sotto i profili dell’abuso di posizione dominante e di dipendenza economica.

Il Tribunale di Torino dichiaro’ la propria incompetenza per materia in relazione alle domande basate sull’abuso di posizione dominante e respinse tutte le altre richieste delle attrici.

La Corte di Appello ha rigettato integralmente il gravame proposto dalle due soccombenti, che ricorrono ora per cassazione affidandosi a tredici motivi illustrati da memoria; resiste la (OMISSIS) s.p.a. a mezzo di controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha affermato la legittimita’ della clausola pattizia che consentiva a ciascuna delle parti di recedere dal contratto con preavviso di dodici mesi e ha ritenuto che, “anche ipotizzando che (OMISSIS) s.p.a. abbia posto in essere le condotte ascrittele e abbia quindi agito con abuso dei suoi diritti negoziali in sede di esecuzione, il recesso dal contratto in essere, legittimamente pattuito nel rispetto dell’articolo 1373 c.c. e correttamente esercitato, non potrebbe comunque essere considerato illegittimo perche’ frutto di esercizio abusivo del relativo diritto, nemmeno nell’ipotesi in cui (OMISSIS) s.p.a. si fosse determinata in tal senso per non aver gradito il comportamento “polemico” della sua controparte”, giacche’ “non vi era alcun obbligo di (OMISSIS) s.p.a. di mantenere il vincolo privilegiando l’interesse in tal senso della controparte, al di sopra del proprio volto alla scelta di partner commerciali con vedute concordanti”.

La Corte ha inoltre escluso “che (OMISSIS) s.p.a. si trovasse in posizione di dipendenza economica”, rilevando che tale societa’ “faceva parte di un gruppo di imprese riconducibili alla famiglia (OMISSIS), che si trovarono a gestire la concessione di vendita per numerose altre case produttrici di autoveicoli, tanto da avere acquistato, nel (OMISSIS), una grande area con capannoni dismessi per concentrarvi tutte le attivita’ commerciali svolte”, come emergeva da un articolo apparso su (OMISSIS), prodotto da parte appellata, “il cui contenuto non e’ stato mai seriamente contestato”.

La Corte ha altresi’ affermato l’insussistenza “di alcun elemento per ipotizzare che (OMISSIS) s.p.a. abbia in qualche modo indotto, o quantomeno non scoraggiato, (OMISSIS) s.p.a. ad effettuare significativi investimenti per la riorganizzazione imprenditoriale, per l’affidamento nel mantenimento della concessione”.

Ha quindi concluso – sulla questione del recesso – che “non e’ possibile correlare al recesso di (OMISSIS) s.p.a. (…) pienamente legittimo, alcun danno ingiusto per la concessionaria”, con la conseguenza della superfluita’ di “ogni valutazione inerente la perdita economica subita da (OMISSIS) s.p.a. per la cessazione del rapporto di concessione”; ne’ era “prospettabile alcun illecito extracontrattuale a partire dallo sbilancio patrimoniale conseguente agli atti e alle attivita’ indicate”.

Passando a verificare se fosse “prospettabile un illecito contrattuale, generatore di danno, ascrivibile a (OMISSIS) s.p.a. per non avere proseguito l’esecuzione con correttezza e buona fede (…) secondo la prassi rispondente all’effettivo articolarsi degli interessi delle parti seguita (…) nei primi anni di svolgimento del rapporto”, la Corte ha rilevato che, anche a voler ipotizzare “che (OMISSIS) s.p.a. abbia effettivamente abusato dei propri diritti negoziali, agendo nell’esecuzione degli accordi in violazione dei principi di correttezza e buona fede (…) nessun danno si potrebbe ritenere derivato da cio’ a (OMISSIS) s.p.a.”, atteso che questa “riusci’, pacificamente, a raggiungere gli obbiettivi di vendita mensili per tutto il 2000, cosi’ come era accaduto negli anni precedenti, e per quattro su sei delle iniziative per il 2001, e che nessuna contestazione la concessionaria rivolse alla (OMISSIS) s.p.a. prima del giugno 2000”; considerato, dunque, che “l’esecuzione degli accordi negoziali in essere con (OMISSIS) s.p.a. fu soddisfacente e remunerativa per (OMISSIS) s.p.a.”, non poteva dirsi che il lamentato comportamento della concedente avesse “causato uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio degli interessi di (OMISSIS) s. p.a.”.

Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle appellanti, la Corte le ha ritenute di “alcuna utilita’ ai fini del decidere, perche’ inidonee a superare l’assenza, in concreto, di un danno effettivo subito da (OMISSIS) s.p.a. per il preteso inadempimento e/o abuso di (OMISSIS) s.p.a”; ha aggiunto che “appare irrilevante stabilire in che misura e con che criteri gli obbiettivi targhe venivano determinati da (OMISSIS) s.p.a. per gli altri concessionari – non meglio identificati”, tanto piu’ che “non e’ stato mai prospettato, ne’ nell’atto introduttivo del giudizio, ne’ in alcun atto difensivo successivo, un trattamento deteriore di (OMISSIS) s.p.a. rispetto alle altre concessionarie da parte di (OMISSIS) s.p.a., ma e’ stata sempre e solo ipotizzata una individuazione arbitraria degli obiettivi targhe, solo in relazione alla quale un trattamento diverso, ingiustificato, di altre concessionarie avrebbe potuto avere un significato nel processo”.

2. Con il primo motivo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1366, 1175, 1374 e 1375 c.c., nonche’ dell’articolo 2 Cost. e articolo 41 Cost., comma 2), le ricorrenti (richiamati i principi di correttezza e buona fede, da collocare nell’ambito degli inderogabili doveri di solidarieta’ sociale imposti dall’articolo 2 Cost., e individuati gli elementi costitutivi della figura dell’abuso del diritto) censurano la Corte per essersi “limitata a considerare l’esercizio del diritto di recesso intimato da (OMISSIS) in una logica meramente formale di astratta corrispondenza al dato contrattuale”, in tal modo isolando la fase finale del rapporto dalle dinamiche precedenti, in violazione dei principi -anche giurisprudenziali – che impongono una verifica particolarmente rigorosa del carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso, “soprattutto quando e’ conclamata… la disparita’ di forza economica e commerciale fra le parti”.

2.1. Il secondo motivo deduce la nullita’ della sentenza per “assoluta mancanza di motivazione” in relazione alle norme indicate nel motivo precedente, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dall'”abuso del diritto praticato da (OMISSIS) all’atto dell’esercizio del diritto di recesso dai contratti in corso con il gruppo (OMISSIS)”: le ricorrenti tornano a dolersi che la Corte si sia limitata ad un’analisi meramente formale del recesso, omettendo “qualsivoglia profilo di motivazione circa la legittimita’ sostanziale”, da esaminare alla luce della “diretta (ed illegittima) correlazione tra l’esercizio del diritto di recesso da parte di (OMISSIS) e la condotta tenuta dalla medesima societa’ durante l’esecuzione del contratto, allorquando la casa-madre (aveva) progressivamente “strozzato” la concessionaria, imponendo alla stessa obiettivi sempre meno sostenibili”.

2.2. Entrambi i motivi vanno disattesi.

Il primo e’ inammissibile in quanto non individua errores in iure, ma censura l’affermazione della correttezza del recesso sul presupposto di un apprezzamento di merito difforme da quello compiuto dalla Corte (che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha riguardato sia il momento finale dell’esercizio del recesso che quello – antecedente – dell’esecuzione del contratto).

Il secondo e’ infondato in quanto prospetta un totale difetto di motivazione smentito dal contenuto della sentenza (che affronta specificamente il profilo del recesso e quello della condotta antecedente).

3. Col terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1366, 1175, 1374 e 1375 c.c., della L. n. 192 del 1998, articolo 9, commi 1 e 2, e dell’articolo 2 Cost. e articolo 41 Cost., comma 2), le ricorrenti censurano la sentenza per avere escluso la sussistenza di un rapporto di dipendenza economica tra (OMISSIS) e le societa’ del gruppo (OMISSIS) e si dolgono che, a fronte dell’esistenza in atti dei bilanci delle societa’ (OMISSIS) da cui emergeva chiaramente “la sostanziale univocita’ del rapporto commerciale con (OMISSIS)”, la Corte abbia fondato il proprio convincimento su un articolo di giornale, peraltro successivo di sette mesi all’epoca in cui era stato comunicato il recesso; evidenziano, inoltre, che la disciplina sull’abuso del diritto contenuta nella L. n. 192 del 1998, articolo 9 pur dettata in riferimento al contratto di subfornitura, puo’ trovare applicazione anche ad altri rapporti fra imprenditori in cui possa ravvisarsi la medesima ratio.

3.1. Il quarto motivo denuncia la nullita’ della sentenza per “assoluta mancanza di motivazione” in relazione alle norme indicate nel motivo precedente, oltreche’ per omesso esame di un fatto decisivo individuato nell'”abuso di dipendenza economica nei rapporti fra gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS)”: si assume che la lettura dei bilanci della (OMISSIS) avrebbe consentito di rilevare la condizione di dipendenza economica in cui versavano le societa’ concessionarie, che non poteva essere negata sulla sola base delle affermazioni contenute in un articolo di giornale.

3.2. A prescindere da evidenti profili di inammissibilita’ conseguenti al richiamo a documenti (i bilanci) di cui non e’ stato trascritto in alcuna misura il contenuto e di cui non e’ stata indicata la sede di reperimento (in violazione della prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6), entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non investono la ratio fondante della decisione (che si sostanzia nell’affermazione della legittimita’ del recesso e della irrilevanza di eventuali abusi “dei propri diritti negoziali” da parte della (OMISSIS) nella determinazione degli obiettivi mensili) e si risolvono – comunque – nella sollecitazione ad un non consentito nuovo apprezzamento di merito (nel senso della sussistenza del rapporto di dipendenza economica), opposto a quello effettuato dalla Corte (che si e’ basata non tanto sul contenuto dell’articolo del quotidiano, quanto sulla circostanza che detto contenuto non era mai stato “seriamente contestato” dalle societa’ appellanti).

4. Col quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1366, 1375, 1377 e 2043 c.c. oltre che dell’articolo 2 Cost. e articolo 41 Cost., comma 2), le ricorrenti censurano la Corte per avere considerato “non identificabile un illecito, di matrice extracontrattuale, caratterizzato dalla violazione colpevole dell’affidamento ingenerato nella controparte”, evidenziando che l’affidamento nella prosecuzione del rapporto aveva indotto il gruppo (OMISSIS) ad importanti investimenti industriali finalizzati ad ampliare il proprio ambito di mercato oltre il contesto territoriale della provincia di Salerno, investimenti poi rivelatisi inutilmente effettuati a causa dell’improvviso recesso della (OMISSIS).

4.1. Il sesto motivo prospetta la nullita’ della sentenza “per assoluta mancanza di motivazione” in relazione alle norme indicate nel motivo precedente, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella “violazione dell’affidamento, indotto da (OMISSIS) e riposto da (OMISSIS), nella prosecuzione del rapporto di concessione e nel contestuale ampliamento dello stesso”.

4.2. Il quinto motivo e’ inammissibile, giacche’ si risolve nella sollecitazione ad una revisione del merito, a fronte di una pronuncia che ha ampiamente motivato circa il difetto di elementi per affermare che la (OMISSIS) avesse indotto (o non scoraggiato) l’affidamento sulla prosecuzione del rapporto.

Parimenti inammissibile e’ il sesto motivo, atteso che il “fatto” decisivo che si assume non esaminato e’ stato escluso dalla Corte e viene presupposto dalle ricorrenti quale esito di un diverso apprezzamento di merito.

5. Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1366, 1375 e 1377 c.c., dei Regolamenti CE n. 1475/95 e n. 2790/1999, nonche’ dell’articolo 2 Cost. e articolo 41 Cost., comma 2: dopo aver evidenziato che la normativa CE ha lo scopo dichiarato di assicurare che “gli impegni di vendita minima che il distributore assume siano accettati o concordati” al fine di “evitare una situazione di dipendenza economica del distributore e, dunque, per favorire il corretto e fisiologico svolgersi della concorrenza sul mercato”, le ricorrenti censurano la Corte per avere “sostenuto, in buona sostanza, che il sistema degli obiettivi mensili non (fosse) suscettibile di alcuna valutazione in termini di arbitrarieta’ in quanto rimesso alla mera volonta’ di (OMISSIS)”; ribadiscono che gli obiettivi mensili (o “targa”) imposti da (OMISSIS) non rispondevano a canoni di razionalita’ e contestano la tesi della irrilevanza, per i concessionari, degli incentivi correlati agli “obiettivi targa”, evidenziando che dai bilanci prodotti emergeva chiaramente la rilevanza decisiva degli incentivi sui risultati della gestione aziendale e la loro importanza per la pianificazione commerciale; concludono che, “nel rapporto tra concessionario e casa-madre, la condotta di quest’ultima che imponga al concessionario, ai fini del conseguimento dei benefits contrattuali fondamentali per l’equilibrio economico del rapporto, obiettivi mensili di immatricolazione assolutamente arbitrari ed avulsi dal mercato di riferimento sia conforme a buona fede e correttezza o, comunque, legittimo, anche in termini di abuso di diritto”.

5.1. L’ottavo motivo deduce la nullita’ della sentenza “per assoluta mancanza di motivazione” in relazione alle norme di cui al motivo precedente, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nel “contegno tenuto da (OMISSIS) nel corso del rapporto contrattuale e nell’esecuzione dello stesso, in relazione ai principi di cui alla disciplina comunitaria vigente”: assumono le ricorrenti che la Corte ha omesso “qualsivoglia riferimento motivazionale rispetto alla giustificazione, in termini di correttezza e buona fede contrattuale, della condotta tenuta da (OMISSIS) nella determinazione degli “obiettivi targhe” mensili, avallando anzi un presunto diritto alla assoluta arbitrarieta’ di tale determinazione”.

5.2. Col nono motivo, viene dedotta la nullita’ della sentenza “per assoluta mancanza di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo” individuato nell'”omessa indicazione degli elementi normativi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento” in ordine alla conformita’ ai principi di correttezza e buona fede della condotta della (OMISSIS) “allorche’ ha continuato ad imporre a (OMISSIS) “obiettivi targhe” mensili sempre piu’ elevati e sempre piu’ lontani dalla realta’ di mercato ove la concessionaria operava”.

5.3. Tutti e tre i motivi sono inammissibili, in quanto svolgono deduzioni volte ad una rivisitazione dei fatti, a prescindere dall’individuazione di specifici errores iuris o di fatti decisivi non esaminati.

6. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 175, 183, 188 e 356 c.p.c.: le ricorrenti (che trascrivono i quesiti che avevano proposto di sottoporre al c.t.u., la richiesta di ordine di esibizione documentale e i capitoli della prova testimoniale da esse articolata), si dolgono del mancato accoglimento delle istanze istruttorie, evidenziando come l’ammissione della c.t.u. non rappresentasse una mera facolta’, ma un obbligo per il giudice a fronte della “complessita’ delle questioni e dei fatti tecnici”.

6.1. L’undicesimo motivo prospetta la nullita’ della sentenza “per assoluta mancanza di motivazione” in relazione alle norme richiamate nel motivo precedente, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo individuato nella mancata “ammissione delle domande istruttorie ritualmente reiterate dalle odierne ricorrenti in primo ed in secondo grado”.

6.2. Entrambi i motivi sono inammissibili: premesso che non e’ stata dedotta alcuna specifica violazione delle norme richiamate (neppure sotto il profilo dell’erroneo riparto dell’onere probatorio ex articolo 2697 c.c.), la mancata ammissione di mezzi istruttori (che la Corte ha ritenuto di “alcuna utilita’ ai fini del decidere”) non risulta censurabile ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (come letto da Cass., S.U. n. 8053/2014) ove non emerga che il rigetto delle istanze istruttorie abbia comportato l’omessa considerazione di fatti determinanti ai fini della decisione.

7. Con il dodicesimo motivo (violazione degli articoli 1366, 1175 e 1375 c.c. e dell’articolo 3 Cost., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella “disparita’ di trattamento tra i diversi concessionari (OMISSIS)”), le ricorrenti censurano la Corte per avere affermato che le societa’ (OMISSIS) non avevano prospettato che la (OMISSIS) avesse riservato ad esse un trattamento deteriore rispetto a quello praticato alle altre concessionarie; assumono, al contrario, di avere dedotto la circostanza nell’ambito dei capitoli articolati per la prova testimoniale che, se accolta, avrebbe consentito di accertare le differenze di trattamento.

7.1. Il motivo e’ inammissibile in relazione alla deduzione della violazione di norme di diritto (per totale difetto di specificita’) e infondato quanto al resto, giacche’, per essere rilevante, l’allegazione avrebbe dovuto essere effettuata nell’ambito della definizione del thema decidendum e non essere rimessa al momento -successivo – della deduzione delle istanze istruttorie.

8. Il tredicesimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella “circostanza per cui le ricorrenti non gestivano, al momento del recesso di (OMISSIS), i marchi citati nella sentenza impugnata”: le ricorrenti assumono che la Corte ha compiuto un “errore motivazionale” quando ha affermato che, al momento della cessazione del rapporto con (OMISSIS), il gruppo (OMISSIS) gestiva altri marchi automobilistici; sostengono che la circostanza e’ “falsa ed indimostrata”, tanto piu’ alla luce dei bilanci prodotti che “testimoniano limpidamente” il contrario.

8.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto prospetta un errore percettivo da parte della Corte, che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria.

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

10. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 18.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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