Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 ottobre 2016, n. 19993

Responsabile il Comune per la caduta determinata dalla folla che si accalca all’ingresso dell’auditorium per un concerto se l’illuminazione è scarsa non ci sono transenne né personale incaricato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 6 ottobre 2016, n. 19993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25995/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE ITTIRI, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 141/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 02/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/4/2013 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Sassari n. 169/2011, ha dichiarato la concorrente responsabilita’, nella misura del 75%, della danneggiata ed originaria attrice sig. (OMISSIS) nella causazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorquando mentre stava salendo i gradini dell’Auditorium comunale di (OMISSIS), “sospinta dalla folla che si accalcava al suo ingresso e, anche a causa della carenza d’illuminazione dell’area e della mancanza di personale di sorveglianza che consentisse un regolare flusso nell’ingresso dei numerosi spettatori, era caduta sulla scalinata, procurandosi gravi lesioni da cui erano residuati a suo carico anche postumi invalidanti permanenti”. Con conseguente riduzione dell’ammontare di risarcimento del danno liquidato in favore della medesima dal giudice di 1 cure.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., articoli 32, 103, 105 e 106 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato come di garanzia propria, anziche’ impropria, l’effettuata chiamata della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a..
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 2043, 1227 c.c., articoli 40, 41 c.p., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ed immotivatamente ritenuto il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, per di piu’ nella preponderante misura del 75%.
Il 2 motivo, che va preliminarmente esaminato in quanto logicamente prioritario, e’ fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
E’ rimasto nella specie accertato che la caduta dell’odierna ricorrente, “nel mentre attendeva con altre persone l’apertura dell’ingresso dell’auditorium in cui doveva tenersi lo spettacolo del comico (OMISSIS), e’ avvenuta “a causa della folla che si era accalcata all’ingresso, per poter accedere ai posti migliori, e dalla quale era stata sospinta”.
Dopo avere sottolineato la correttezza dell’avviso del giudice di prime cure per avere “evidenziato la condotta colposa del Comune organizzatore dell’evento per non avere predisposto alcun servizio per disciplinare l’afflusso degli spettatori alla struttura, non potendosi infatti escludere, necessariamente con una valutazione ex ante, l’opportunita’ di tale servizio in relazione alla “modestia” dell’evento, e dovendo, invece, porsi in risalto che l’ingresso libero, il ridotto numero di posti a disposizione e la notorieta’ locale del personaggio chiamato ad esibirsi avrebbe dovuto far propendere l’amministrazione per l’approntamento dell’indicato servizio, nonche’ per avere sottolineato come “la presenza di idonee misure (transenne o corridoi di accesso obbligati) e di personale incaricato avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per quest’ultimi”, traendone la conclusione che dal relativo mancato apprestamento “deriva la responsabilita’ dell’Amministrazione comunale, la corte di merito e’ nell’impugnata sentenza invero pervenuta a disattendere i suindicati principi.
In particolare la’ dove ha affermato che l’odierna ricorrente “si e’ volontariamente esposta al rischio di subire danni fisici” in quanto, “nel dato pacifico che l’appellata all’epoca dei fatti non era piu’ giovane, avendo compiuto 63 anni, e’ agevole rilevare che la stessa una volta preso atto della situazione che si era via via venuta a verificare per il considerevole afflusso di spettatori, per le carenze di illuminazione e per la presenza nel piazzale di gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio, avrebbe dovuto puramente e semplicemente sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso, in modo tale da accedere alla struttura con modalita’ tali da non rischiare spintoni o strattoni; ed invece, al fine, ritenuto per essa prevalente, di conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo, si e’ consapevolmente esposta al rischio di subire spintoni da parte degli altri impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra. Pervenendo quindi a concludere che “questa sua volontaria esposizione al rischio di caduta, sebbene non determini una completa cesura del nesso causale tra evento e condotta colposa del Comune, ha concorso in modo preponderante allo stesso evento, stimando nel 75% il concorso della vittima.
Orbene, atteso che il nesso di causalita’ indica la derivazione di un evento dannoso da una condotta (dolosa o come nella specie) colposa in quanto il primo non si sarebbe verificato in assenza di quest’ultima (cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 6/5/2015, n. 9008), l’erroneita’ dell’assunto della corte di merito si coglie invero con tutta evidenza la’ dove, dopo avere correttamente ascritto la caduta alla negligente, imprudente ed imperita organizzazione dello spettacolo da parte del Comune, ergo alla colpa del medesimo (per non avere predisposto “idonee misure (transenne o corridoi di accesso obbligati)” ne’ la presenza “di personale incaricato”, che “avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per quest’ultimi”), e’ pervenuta a sostanzialmente svuotare di contenuto tale conclusione apoditticamente ed illogicamente ascrivendo la caduta dell’odierna ricorrente pressoche’ in via esclusiva alla sua stessa colpa.
Ha in particolare ritenuto colposa la condotta della danneggiata in quanto, benche’ “non… piu’ giovane, avendo compiuto 63 anni”, in spregio delle circostanze di tempo e di luogo (stante ” il considerevole afflusso di spettatori”, le “carenze di illuminazione”, la “presenza nel piazzale di gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio”) si e’ nel caso ostinata a voler “conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo”, a tale stregua consapevolmente esponendosi “al rischio di subire spintoni da parte degli altri impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra”, anziche’ “sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso.
Afferma in sostanza la corte di merito nell’impugnata sentenza che se l’odierna ricorrente fosse stata piu’ prudente, come le circostanze di tempo e di luogo imponevano, al pari degli altri spettatori non sarebbe caduta.
Ergo, conclude tale giudice, e’ la condotta imprudente, e pertanto colposa, della cliente odierna ricorrente ad essere nella specie assurta a causa pressoche’ esclusiva del danno, ponendosi come interruttiva – pur se non completamente – del nesso di causalita’ tra evento dannoso e condotta colposa del Comune organizzatore (“sebbene non determini una completa cesura del nesso causale tra evento e condotta colposa del Comune”).
Va al riguardo tuttavia osservato che, ben nota la situazione dei luoghi (“le carenze di illuminazione, la “presenza nel piazzale di gradini” che potevano determinare agli avventori “problemi di equilibrio”) nonche’ agevolmente prevedibile il “considerevole afflusso di spettatori”, emerge viceversa con tutta evidenza la diretta derivazione del sinistro (la caduta, con conseguenti gravi lesioni personali della spettatrice odierna ricorrente) alla condotta colposa proprio del Comune organizzatore non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze di luogo e del caso.
Il comportamento mantenuto dall’odierna ricorrente non risulta d’altro canto connotato da carattere di eccezionalita’ ed imprevedibilita’, a tale stregua non configurandosi come interruttiva del nesso di causalita’ (cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 29/2/2016, n. 3983; Cass., 22/2/2016, n. 3428).
In altri termini, rimasto accertato che la caduta della danneggiata odierna ricorrente e’ stata nella specie causata dalla ressa di persone affollatasi nella piazza antistante l’Auditorium in ragione degli “spintoni… degli impazienti e accaniti avventori”, il Comune organizzatore non ha invero dimostrato che l’evento dannoso presentasse i caratteri dell’imprevedibilita’ e dell’inevitabilita’ non superabili con l’adeguata diligenza del caso, ovvero che l’evitabilita’ del danno fosse perseguibile solamente con l’impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11802. E gia’ Cass., 20/2/2006, n. 3651); che l’infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa cosi’ singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile (cfr. Cass., 8/5/2008, n. 11227), nulla avendo al riguardo indicato la corte di merito.
Va per altro verso sottolineato che, ove ritenuta (sulla base di precisi indici rivelatori di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline, certamente non integrati dalla suindicata possibilita’ di rinunziare a fare la fila in attesa dell’apertura delle porte dell’Auditorium dalla corte di merito nell’impugnata sentenza illogicamente argomentata in base alla mera circostanza che la danneggiata avesse gia’ “compiuto 63 anni”) nella specie colposa anche la condotta della vittima, in ordine (anche) alla determinazione della proporzione del relativo concorso con quella del danneggiante deve essere dal giudice fornita congrua motivazione, con specifica indicazione dei criteri e degli indici all’uopo considerati, non potendo limitarsi, come invero nell’impugnata sentenza, ad una mera del tutto apodittica indicazione.
Dell’impugnata sentenza, rigettato il 1 motivo (giacche’ come dalle Sezioni Unite di questa Corte posto in rilievo in caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilita’ civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilita’ del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessita’ di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed e’ priva di effetti ai fini dell’applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione: v. Cass., Sez. Un., 4/12/2015, n. 24707), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il 2 motivo di ricorso, rigettato il Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.

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